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Circolare

Circolare numero 180 del 5-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riesamina la disciplina delle costruzioni rurali destinate ad abitazione alla luce delle innovazioni introdotte dal D.L. n. 90/1990, convertito nella L. n. 165/1990, e delle procedure operative dettate dal decreto ministeriale 11 gennaio 1991 e dalla circolare catastale n. 3/3/365 del 29 gennaio 1991. Viene chiarito quali immobili devono essere denunciati al Catasto edilizio urbano, quali restano esclusi, come vanno trattate le diverse fattispecie catastali e quali adempimenti spettano agli uffici per ottenere l'esenzione dalle imposte sul reddito. Sono inoltre richiamati i requisiti soggettivi e oggettivi della ruralità, le modalità di accatastamento e gli obblighi di tempestiva presentazione dell'istanza di esenzione all'Ufficio delle imposte dirette.

Iscrizione al catasto delle costruzioni rurali ad uso abitativo e disciplina dell'esenzione fiscale

Iscrizione al Catasto e regime fiscale delle costruzioni rurali ad uso abitativo

La circolare interviene per coordinare la disciplina catastale e fiscale delle costruzioni rurali destinate ad abitazione alla luce delle innovazioni introdotte dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella L. 26 giugno 1990, n. 165, e delle istruzioni operative impartite dalla Direzione generale del catasto con la circolare n. 3/3/365 del 29 gennaio 1991. L'obiettivo è chiarire quali immobili debbano essere censiti al Catasto edilizio urbano, quali siano i presupposti per la ruralità e quali adempimenti spettino alle strutture territoriali ai fini dell'esenzione dalle imposte sul reddito dei fabbricati.

Presupposti della ruralità e limiti all'esenzione

La circolare ribadisce che le costruzioni rurali possono essere considerate esenti solo se ricorrono, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 39 del TUIR, anche la rispondenza delle caratteristiche dell'immobile all'attività agricola esercitata. Di conseguenza non possono beneficiare del regime agevolato:

  • le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati all'attività agricola;
  • le abitazioni di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 39, comma 1, lettera a), del TUIR;
  • le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulti incompatibile con la destinazione rurale.

È inoltre precisato che sono sempre produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che, per tipologia, rientrano nelle categorie catastali A/1 e A/8. Quando una costruzione eccede anche solo in parte i limiti della ruralità, essa va trattata come produttiva di reddito di fabbricati secondo la tariffa corrispondente alla categoria attribuita ad unità similari già censite in catasto come abitazione. Per tali casi le sedi operative devono richiedere agli Uffici tecnici erariali la rendita catastale presunta e comunicarla tempestivamente alla Direzione.

Obbligo di denuncia al Catasto edilizio urbano

Viene richiamato l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/1990, che dispone l'iscrizione al Catasto edilizio urbano, entro il 31 dicembre 1993, dei fabbricati di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), del TUIR, nonché delle altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone. L'obbligo riguarda solo le costruzioni rurali ad uso abitativo e non le altre tipologie elencate nelle lettere b), c) e d) del medesimo articolo, quali:

  • ricoveri per animali;
  • custodia di macchine, attrezzi e scorte;
  • serre, granai e depositi;
  • locali per la manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

La denuncia al catasto deve seguire le procedure indicate dalla circolare catastale n. 3/3/365 del 29 gennaio 1991, che ricalcano le modalità già note per la dichiarazione dei fabbricati. Le casistiche operative vengono distinte tra:

  • costruzioni già iscritte in catasto terreni;
  • costruzioni già denunciate, prima della legge n. 165/1990, per il riconoscimento della ruralità;
  • nuove costruzioni.

A seconda dei casi può rendersi necessaria l'eventuale integrazione della rappresentazione in mappa, ai sensi dell'art. 81 della L. n. 679/1969. Dopo la notifica dell'avvenuto accatastamento, eventuali contestazioni sulla rendita o sul classamento devono essere proposte con ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.

Distinzione tra censimento catastale ed esenzione fiscale

La circolare sottolinea la distinzione tra l'attività catastale e quella fiscale. Gli Uffici tecnici erariali hanno il solo compito di censire le abitazioni rurali; la verifica della ruralità ai fini dell'esenzione dalle imposte sul reddito dei fabbricati spetta invece agli Uffici delle imposte dirette. Per questo motivo, dopo la notifica dell'avvenuto accatastamento, indipendentemente dall'eventuale contenzioso, deve essere presentata un'apposita istanza di esenzione all'Ufficio territorialmente competente.

Alla domanda va allegata la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del requisito, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Le rendite catastali degli immobili riconosciuti esenti devono comunque comparire nella dichiarazione annuale dei redditi, non tra i redditi imponibili ma in calce alle annotazioni, con indicazione degli estremi dei relativi decreti di esenzione.

Esenzione solo parziale nei casi di eccedenza rispetto all'azienda

La circolare precisa che, qualora il numero dei locali ad uso abitazione del fondo per i quali si richiede il riconoscimento della ruralità risulti eccedente rispetto alle dimensioni dell'azienda agricola, l'esenzione compete soltanto in parte. I locali eccedenti devono quindi essere dichiarati nella denuncia dei redditi per la quota parte di rendita loro imputabile.

Indicazioni operative alle sedi regionali

Alle sedi regionali è richiesto di curare con puntualità l'applicazione delle disposizioni, in particolare con riferimento a quanto già previsto dalla circolare n. 38/1990. In concreto devono essere assicurati:

  • il censimento delle costruzioni rurali prive del requisito di ruralità o destinate a usi diversi;
  • l'invio dell'elenco completo con tutti i dati richiesti, compresa la rendita catastale presunta;
  • l'accatastamento delle costruzioni interessate secondo le modalità indicate;
  • la presentazione all'Ufficio delle imposte dirette della richiesta di esenzione per gli immobili in possesso dei requisiti;
  • l'adozione delle misure necessarie per definire rapidamente i procedimenti e l'invio alla Direzione delle copie dei provvedimenti di accatastamento ed esenzione.

Procedure catastali per le diverse fattispecie

La circolare descrive in modo analitico le modalità di presentazione delle denunce.

Per le costruzioni rurali già iscritte in catasto terreni si distinguono tre ipotesi:

  • se non occorrono modifiche alla mappa e il fabbricato o la porzione con subalterno deve essere iscritta interamente all'urbano, va compilato il modello 3SPC con l'elenco di tutti i denuncianti, i dati anagrafici o societari, i titoli di possesso, gli identificativi catastali, la partita e la ditta iscritta in catasto terreni, nonché gli estremi degli atti traslativi non ancora riportati in catasto. Se si tratta di un intero fabbricato, va allegato un estratto o copia di mappa con dichiarazione di rispondenza topografica; se si tratta di porzione già contraddistinta da subalterno, è sufficiente la dichiarazione di rispondenza tra quanto iscritto in catasto terreni e quanto denunciato;
  • se non occorrono modifiche della mappa ma i fabbricati o le porzioni devono essere iscritti solo parzialmente in catasto urbano, il modello 3SPC va accompagnato dal modello 6 per la suddivisione in subalterni numerici, con disegno in scala ridotta che rappresenti l'intero compendio e l'assegnazione dei subalterni alle singole porzioni rurali e urbane. Le parti comuni edificate restano rurali, mentre la corte può essere suddivisa; se il fabbricato è promiscuo, occorre tener conto dei subalterni già attribuiti in catasto urbano;
  • se sono necessarie modifiche della rappresentazione in mappa, il modello 3SPC deve essere corredato anche dal tipo mappale, redatto e approvato secondo le procedure vigenti prima della circolare n. 2/88.

Per gli immobili ad uso abitativo già denunciati ai sensi dell'art. 39 del TUIR, se non sono ancora inseriti in mappa, la documentazione va ricondotta al caso delle costruzioni con modifiche di mappa, indicando sul modello 3SPC il numero di protocollo della richiesta originaria di ruralità. Se il tipo mappale era già stato allegato alla domanda originaria, è sufficiente presentare una domanda in carta semplice con copia dell'istanza di ruralità rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale.

Per le nuove costruzioni rurali ad uso abitativo valgono le procedure ordinarie di denuncia al catasto previste dalle circolari n. 2/84 e seguenti, nonché dalla circolare n. 2/88 e seguenti, salvo la fattispecie richiamata dall'art. 12 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

Tutta la documentazione prevista, come modello 3SPC, eventuale modello 6 e/o tipo mappale, deve essere prodotta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato per essere allegata alla dichiarazione da presentare alla sezione fabbricati per l'accatastamento. Nei casi relativi alle costruzioni già iscritte in catasto terreni e agli immobili già denunciati per la ruralità, l'ufficio deve apporre sul frontespizio del modello 3SPC il timbro con la dicitura: "Prodotto ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 165 del 26 giugno 1990, di conversione del decreto legge n. 90 del 27 aprile 1990".

Abrogazione del vecchio modulo e regole di classamento

La circolare dispone che il modulo di dichiarazione per le richieste di ruralità introdotto con la circolare n. 15/85 non è più necessario e viene pertanto abrogato. Per le unità immobiliari in questione il classamento segue le ordinarie regole delle unità immobiliari urbane, con attribuzione di categoria e classe secondo i criteri tecnici, indipendentemente dal successivo riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Gestione delle pratiche pendenti

Le denunce ancora giacenti presso gli uffici e rientranti nella fattispecie delle costruzioni già denunciate ai fini della ruralità devono essere definite soltanto dopo che gli interessati abbiano presentato la documentazione richiesta dalla circolare. La Direzione raccomanda quindi una attuazione precisa e tempestiva delle disposizioni, con particolare urgenza per l'accatastamento e per l'istanza di esenzione fiscale.

Punti principali

Ambito della disciplina e requisiti della ruralità

Le costruzioni rurali possono beneficiare dell'esenzione solo se, oltre ai requisiti previsti dall'art. 39 del TUIR, presentano anche caratteristiche coerenti con l'attività agricola esercitata. Non rientrano nell'esenzione gli immobili che non appartengono al possessore o affittuario dei terreni, quelli destinati ad abitazione di soggetti diversi da quelli indicati dalla norma e quelli la cui tipologia o dimensione sia incompatibile con l'uso rurale. Sono comunque sempre produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari ascrivibili alle categorie catastali A/1 e A/8.

Obbligo di iscrizione al Catasto edilizio urbano

L'art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/1990 ha stabilito che i fabbricati di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), del TUIR, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. La denuncia riguarda solo le costruzioni rurali ad uso abitativo e non quelle indicate nelle lettere b), c) e d) del medesimo articolo, come stalle, depositi, rimesse, serre, granai e laboratori di prima trasformazione.

Criteri operativi per l'accatastamento

Le procedure dipendono dalla situazione dell'immobile: costruzioni già iscritte in catasto terreni, costruzioni già denunciate per il riconoscimento della ruralità prima della legge n. 165/1990 e nuove costruzioni. In base ai casi, può essere necessario aggiornare la mappa catastale ai sensi dell'art. 81 della L. n. 679/1969. Dopo la notifica dell'avvenuto accatastamento, eventuali contestazioni sulla rendita o sul classamento devono essere proposte con ricorso alle Commissioni tributarie ai sensi del D.P.R. n. 636/1972 e successive modificazioni.

Esenzione dalle imposte sul reddito

L'Ufficio tecnico erariale si limita a censire le abitazioni rurali, mentre la verifica del requisito della ruralità ai fini dell'esenzione dalle imposte sul reddito dei fabbricati spetta all'Ufficio delle imposte dirette territorialmente competente. Dopo la notifica dell'accatastamento, deve essere presentata un'apposita istanza di esenzione, corredata della documentazione idonea a dimostrare i presupposti soggettivi e oggettivi del beneficio. Le rendite catastali degli immobili riconosciuti esenti devono comunque essere indicate nella dichiarazione dei redditi in calce alle annotazioni, con gli estremi dei decreti di esenzione.

Esenzione parziale e limiti dimensionali

Quando il numero dei locali abitativi del fondo per i quali si chiede il riconoscimento della ruralità supera le dimensioni dell'azienda agricola, l'esenzione compete solo in parte. In tal caso i locali eccedenti devono essere dichiarati nella denuncia dei redditi per la quota di rendita corrispondente.

Indicazioni operative per le sedi regionali

Le sedi regionali devono curare il puntuale adempimento delle disposizioni, con particolare attenzione al censimento delle costruzioni rurali prive del requisito di ruralità o destinate a usi diversi, all'invio degli elenchi completi con tutti i dati richiesti, inclusa la rendita catastale presunta, all'accatastamento degli immobili interessati e alla presentazione delle domande di esenzione alle imposte sul reddito. È richiesta inoltre la trasmissione alla Direzione delle copie dei provvedimenti di accatastamento ed esenzione.

Procedure catastali dettagliate per le diverse fattispecie

Per le costruzioni già iscritte in catasto terreni senza modifiche di mappa, la denuncia si presenta con modello 3SPC e, se del caso, con estratto di mappa e dichiarazione di rispondenza topografica. Se l'immobile deve essere iscritto solo parzialmente in catasto urbano, il modello 3SPC va accompagnato dal modello 6 per la suddivisione in subalterni, con elaborato grafico delle porzioni rurali e urbane. Se invece sono necessarie modifiche alla rappresentazione in mappa, il modello 3SPC va integrato con tipo mappale. Per le costruzioni già denunciate ai fini della ruralità prima della legge n. 165/1990, la pratica va ricondotta al caso delle modifiche mappa o della semplice iscrizione, indicando il protocollo dell'originaria richiesta; se il tipo mappale era già stato allegato, basta una domanda in carta semplice con copia dell'istanza originaria. Per le nuove costruzioni rurali ad uso abitativo si seguono le procedure ordinarie previste dalle circolari n. 2/84 e n. 2/88, salvo casi particolari richiamati dalla circolare stessa.

Abrogazione del vecchio modulo per le richieste di ruralità

Il modulo di dichiarazione per richieste di ruralità introdotto con la circolare n. 15/85 non è più necessario e viene abrogato. Per i casi disciplinati, le denunce devono essere presentate in duplice copia, una delle quali va restituita all'interessato per l'allegazione alla dichiarazione da produrre alla sezione fabbricati.

Classamento delle unità immobiliari

Alle unità immobiliari in questione si applicano categoria e classe secondo le regole ordinarie del classamento delle unità urbane, indipendentemente dal riconoscimento di eventuali agevolazioni fiscali. La dichiarazione catastale deve quindi seguire i criteri ordinari di qualificazione, fermo restando il successivo esame della ruralità ai fini fiscali.

Gestione delle denunce giacenti

Le denunce già giacenti presso gli uffici e rientranti nella fattispecie delle costruzioni già denunciate per il riconoscimento della ruralità devono essere evase solo dopo che gli interessati abbiano prodotto la documentazione prevista dalla circolare. È richiesto un comportamento sollecito e coordinato degli uffici per la definizione delle pratiche.

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