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Circolare

Circolare numero 174 del 27-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della legge 1.6.1991, n. 169, che ha convertito il D.L. 29.3.1991, n. 108, facendo salvi gli atti e i rapporti basati sui precedenti decreti-legge, incluso il D.L. 22.11.1990, n. 337. Viene confermato che, per i contratti di formazione e lavoro stipulati tra il 24.11.1990 e il 31.12.1990 da datori di lavoro non artigiani operanti fuori dai territori del Mezzogiorno, restano dovuti gli oneri contributivi previsti dall'art. 9 del D.L. n. 337/1990 fino alla scadenza dei rapporti. La circolare disciplina inoltre la regolarizzazione delle contribuzioni versate in misura inferiore per i mesi successivi alla decadenza del decreto, indicando termini, interessi e sanzioni applicabili a seconda del periodo interessato.

Chiarimenti sugli oneri contributivi per i contratti di formazione e lavoro stipulati tra il 24.11.1990 e il 31.12.1990

Oneri contributivi per i contratti di formazione e lavoro stipulati tra il 24.11.1990 e il 31.12.1990

La circolare interviene per coordinare gli effetti della legge 1.6.1991, n. 169, di conversione del D.L. 29.3.1991, n. 108, con la disciplina già dettata in materia di contratti di formazione e lavoro dal D.L. 22.11.1990, n. 337. L'obiettivo è chiarire quali obblighi contributivi restino fermi e in che modo debbano essere regolarizzate eventuali contribuzioni versate in misura inferiore dopo la decadenza dei decreti-legge precedenti.

Effetti della legge di conversione e salvezza dei rapporti

La legge n. 169/1991 fa salvi gli atti, i provvedimenti adottati e i rapporti sorti sulla base della serie dei decreti-legge reiterati, incluso il D.L. n. 337/1990. In conseguenza di ciò viene confermato quanto già previsto dall'art. 9 di tale decreto in materia di oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, con riferimento ai contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo compreso tra il 24 novembre 1990 e il 31 dicembre 1990.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La disciplina richiamata riguarda i datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane, operanti in aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218. Per tali soggetti restano applicabili gli oneri contributivi fissati dal D.L. n. 337/1990 per i contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo indicato.

Misura della contribuzione prevista

Gli oneri originariamente stabiliti erano differenziati in base al numero dei contratti rispetto a quelli stipulati nell'anno 1989:

  • per i contratti stipulati entro il numero complessivo di quelli stipulati nel 1989, era prevista una riduzione del 25% dei contributi ordinari;
  • per i contratti eccedenti tale numero, non spettava alcuna riduzione contributiva.

La circolare conferma che tali oneri continuano a sussistere fino alla scadenza dei rispettivi rapporti di formazione e lavoro.

Regolarizzazione delle contribuzioni versate in misura inferiore

La circolare precisa che i datori di lavoro che, dopo la decadenza del decreto, abbiano applicato la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. 30.5.1988, n. 173, devono regolarizzare la loro posizione. La regolarizzazione concerne le differenze contributive non versate per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1991 e deve essere effettuata secondo la procedura indicata nella circolare n. 267 del 13 dicembre 1990.

Termini e sanzioni per la regolarizzazione

Se la regolarizzazione avviene entro il 31 luglio 1991, sulle differenze contributive non si applicano le sanzioni civili, ma soltanto gli interessi al tasso legale del 10% annuo. Tali interessi decorrono:

  • dal 19.6.1991 per le differenze relative a gennaio, febbraio, marzo e aprile 1991;
  • dal 21.6.1991 per le differenze relative a maggio 1991;
  • fino alla data del versamento.

Ulteriori differenze contributive per altri mesi

Qualora debbano essere versate differenze contributive anche per novembre e dicembre 1990 e/o per giugno 1991, la stessa procedura di regolarizzazione deve essere seguita. In questi casi, però, gli importi dovuti devono essere maggiorati delle sanzioni civili previste dall'art. 4, lettera a), del D.L. 30.12.1987, n. 536, convertito nella legge 28.2.1988, n. 48, calcolate con il tasso di interesse di dilazione e di differimento aumentato di cinque punti.

Decorrenza delle sanzioni per i mesi interessati

Le sanzioni civili per tali mesi decorrono dal giorno successivo alla scadenza contributiva di ciascun periodo interessato:

  • dal 21.12.1990 per novembre 1990;
  • dal 21.1.1991 per dicembre 1990;
  • dal 21.7.1991 per giugno 1991, qualora il versamento avvenga dopo il 20 luglio;
  • fino alla data del pagamento.

La circolare, quindi, si concentra sulla conferma della disciplina contributiva applicabile ai contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo finale del 1990 e sulle modalità di recupero delle differenze dovute a seguito dell'applicazione di una riduzione contributiva non più spettante.

Punti principali

Effetti della legge di conversione n. 169/1991

La legge 1.6.1991, n. 169 ha convertito il D.L. 29.3.1991, n. 108, salvaguardando gli atti, i provvedimenti adottati e i rapporti sorti sulla base dei precedenti decreti-legge reiterati, compreso il D.L. 22.11.1990, n. 337.

Conferma degli oneri contributivi per i contratti di formazione e lavoro

Per effetto della disposizione richiamata, resta fermo quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. n. 337/1990 per i contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24.11.1990 al 31.12.1990, relativamente ai datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane operanti in aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno ex D.P.R. 6.3.1978, n. 218.

Misura degli oneri contributivi previsti

Gli oneri contributivi erano stati fissati come segue: per i contratti stipulati entro il numero complessivo di quelli stipulati nell'anno 1989, riduzione del 25% dei contributi ordinari; per i contratti in eccedenza rispetto a tale numero, nessuna riduzione contributiva.

Obbligo di mantenimento della contribuzione fino alla scadenza

La circolare conferma che gli oneri contributivi nella misura prevista dall'art. 9 del D.L. n. 337/1990 per i contratti stipulati nel periodo 24.11.1990/31.12.1990 continuano a sussistere fino alla scadenza dei relativi rapporti di formazione e lavoro.

Regolarizzazione delle differenze contributive versate in meno

I datori di lavoro che, dopo la decadenza del D.L., abbiano applicato la riduzione del 50% sui contributi a proprio carico ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 30.5.1988, n. 173, devono regolarizzare la posizione versando le differenze contributive relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1991, utilizzando la procedura della circolare n. 267 del 13.12.1990.

Termini e oneri per la regolarizzazione entro il 31 luglio 1991

Se la regolarizzazione avviene entro il 31.7.1991, sulle differenze contributive sono dovuti, in luogo delle sanzioni civili, gli interessi al tasso legale del 10% annuo, da calcolare dal 19.6.1991 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1991, e dal 21.6.1991 per il mese di maggio 1991, fino alla data del versamento.

Differenze contributive per novembre-dicembre 1990 e giugno 1991

Se occorre versare differenze contributive anche per novembre e dicembre 1990 e/o giugno 1991, deve essere seguita la stessa procedura, ma gli importi devono essere maggiorati delle sanzioni civili di cui all'art. 4, lettera a), del D.L. 30.12.1987, n. 536, convertito nella legge 28.2.1988, n. 48, cioè con il tasso di interesse di dilazione e di differimento aumentato di cinque punti.

Decorrenza delle sanzioni per i mesi interessati

Per tali mesi, le sanzioni si computano dal giorno successivo alla scadenza contributiva di ciascun mese: 21.12.1990 per novembre 1990, 21.1.1991 per dicembre 1990 e 21.7.1991 per giugno 1991, se il versamento avviene dopo il 20 luglio, fino alla data del versamento.

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