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Circolare

Circolare numero 175 del 27-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare modifica parzialmente le indicazioni della circolare n. 253 del 30 novembre 1989 in materia di trattenute per l'assicurazione contro la Tbc sulle retribuzioni del personale degli Enti interessati. Alla luce degli interventi giurisprudenziali e del Ministero del Lavoro, viene chiarito che l'impostazione dell'Istituto è sostenibile solo quando la contribuzione sia stata effettivamente versata, mentre non è più ritenuto opportuno attivare oggi azioni di recupero per omissioni contributive pregresse. In tali casi l'attività deve essere limitata agli atti interruttivi dei termini.

Trattenute per l'assicurazione Tbc e omissioni contributive: limitazione del recupero

Trattenute Tbc e omissioni contributive

La circolare interviene a parziale modifica delle istruzioni già impartite con la circolare n. 253 del 30 novembre 1989 in materia di trattenute per l'assicurazione contro la Tbc sulle retribuzioni del personale degli Enti interessati. Il nuovo indirizzo deriva da successivi orientamenti giurisprudenziali e da interventi del Ministero del Lavoro, che incidono sulla possibilità di mantenere le precedenti indicazioni operative dell'Istituto.

Quadro precedente richiamato dalla circolare

La circolare n. 253/1989 aveva affermato la legittimità dell'assoggettamento delle retribuzioni del personale degli Enti in oggetto alle trattenute per l'assicurazione contro la Tbc sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che avevano assimilato il relativo trattamento previdenziale a quello previsto per i dipendenti comunali. Tali disposizioni erano contenute in decreti i cui effetti risultavano confermati dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440.

Effetti degli interventi successivi

A seguito degli interventi intervenuti in sede giurisprudenziale e ministeriale, viene precisato che la posizione dell'Istituto può ritenersi sostenibile solo nei casi in cui la contribuzione sia stata effettivamente versata. In questa ipotesi, infatti, non vi è luogo a rimborso. Diversamente, non viene ritenuto praticabile oggi il recupero di somme non versate in precedenza.

Indicazioni operative per le omissioni contributive

Nei casi in cui venga accertata un'omissione contributiva, l'azione di recupero deve essere evitata. L'attività dell'Istituto deve invece limitarsi alla proposizione di atti interruttivi dei termini, con esclusione di ulteriori iniziative di recupero coattivo o amministrativo. La circolare si conclude quindi con una restrizione dell'ambito operativo rispetto alle precedenti disposizioni.

Punti principali

Richiamo alla circolare n. 253/1989

Viene richiamata la circolare n. 253 del 30 novembre 1989, che aveva disposto la legittimità dell'assoggettamento delle retribuzioni del personale degli Enti in oggetto alle trattenute per l'assicurazione contro la Tbc fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che avevano assimilato tale trattamento previdenziale a quello dei dipendenti comunali, con effetti confermati dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440.

Evoluzione giurisprudenziale e ministeriale

La circolare segnala che successivi interventi sia in sede giurisprudenziale sia da parte del Ministero del Lavoro hanno modificato il quadro interpretativo, rendendo sostenibile la precedente linea dell'Istituto soltanto nei casi in cui la contribuzione sia stata effettivamente versata e non per il recupero di importi non versati in passato.

Nuova indicazione operativa sulle omissioni contributive

In presenza di omissioni contributive accertate, deve essere evitato l'avvio di azioni di recupero. L'attività dell'Istituto deve essere limitata alla proposizione di atti interruttivi dei termini, con conseguente parziale modifica delle istruzioni contenute nella circolare n. 253 del 1989.

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