Circolare numero 177 del 27-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la distribuzione alle Sedi e ai Centri operativi del nuovo mod. IO.1/C per la domanda di conferma dell'assegno di invalidità, completamente ristrutturato per migliorare chiarezza e compilazione. Il plico da inviare al titolare comprende la lettera SCA 222, il modulo di domanda, il certificato medico di parte SS3 e il modello RED.INV. per la dichiarazione reddituale del titolare e del coniuge. Vengono inoltre fornite indicazioni sulla prestampatura dei dati, sull’invio in busta con finestratura e sulla prosecuzione, fino a successivo messaggio, delle attuali modalità operative per i programmi automatizzati. Sul piano sanitario si ribadisce che la visita medico-legale deve essere eseguita tempestivamente, che il medico deve considerare anche l’eventuale attività lavorativa svolta, e che la conferma dell’assegno va negata se vengono meno le condizioni originarie di invalidità o se il pensionato si è riadattato a un’attività confacente e non usurante.
Nuovo modulo IO.1/C per la conferma dell'assegno di invalidità e relativo invio agli interessati
Conferma dell'assegno di invalidità: nuovo modulo IO.1/C
La circolare illustra l’introduzione del nuovo mod. IO.1/C per la domanda di conferma dell’assegno di invalidità e disciplina le modalità di invio agli interessati, la documentazione da allegare e i criteri essenziali per la valutazione medico-legale. L’obiettivo dichiarato è migliorare la chiarezza del modulo e agevolare la gestione istruttoria della prestazione.
Nuova modulistica e struttura del plico
È in distribuzione alle Sedi e ai Centri operativi il mod. IO.1/C, completamente rielaborato nel testo, nel formato e nella veste grafica rispetto alla versione precedente. Il modulo è stampato a striscia continua su due fogli di formato A.4, in colore verde, secondo la linea di prodotto "pensioni".
Il plico comprende:
- la lettera per il titolare dell’assegno, mod. SCA 222;
- il modulo di domanda di conferma;
- il certificato medico di parte, mod. SS3;
- il modello RED.INV. per la dichiarazione reddituale del titolare e del coniuge.
Contenuto della lettera e del modulo di domanda
Nella lettera al titolare viene ricordata la scadenza della prestazione e la possibilità di chiedere, se ne ricorrono le condizioni, la conferma dell’assegno di invalidità nei termini e nei modi previsti dalla legge. Il modulo di domanda è invece strutturato per raccogliere tutte le notizie e le informazioni utili a svolgere in modo rapido e completo l’istruttoria.
Prestampa dei dati e modalità di spedizione
Prima della spedizione all’interessato devono essere prestampati alcuni dati. Nella lettera vanno riportati la denominazione della Sede, il nome e l’indirizzo del pensionato, il numero dell’assegno e la data di scadenza, oltre alla ricevuta per l’interessato in calce alla lettera. Nella domanda devono essere stampati i dati anagrafici identificativi del titolare dell’assegno nell’apposito riquadro.
Tutta la documentazione va inviata al titolare con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della prestazione, utilizzando la busta con finestratura già in possesso delle Sedi.
Dichiarazione reddituale e modifica delle istruzioni precedenti
Il modello RED.INV. deve essere spedito insieme al nuovo IO.1/C e al certificato medico SS3. La circolare precisa che, in parziale modifica di quanto previsto al punto 1.1 della circolare n. 3085 O.- n.1150 EAD - 53633 AGO/79 del 30 marzo 1987, la verifica della permanenza delle condizioni reddituali dichiarate in precedenza deve avvenire in sede di definizione della domanda di conferma dell’assegno.
Il RED.INV. è stato predisposto in una nuova versione dalla Direzione Generale, specificamente per la concessione o la conferma dell’assegno di invalidità, ed è in fase di stampa per la successiva distribuzione alle Sedi regionali e periferiche.
Programmi automatizzati e continuità operativa
Le nuove versioni dei programmi automatizzati per la stampa dei moduli saranno rilasciate con successivo messaggio. Fino ad allora, le Sedi devono continuare ad operare con le modalità già in uso.
Adempimenti sanitari e tempistiche della visita medico-legale
La visita medico-legale per la conferma dell’assegno deve essere effettuata nel più breve tempo possibile, per evitare che l’assicurato, qualora non permangano più le condizioni che avevano giustificato la prestazione, debba restituire le somme percepite dopo la scadenza.
Criteri di valutazione medico-legale
In occasione della visita, il medico valutatore deve considerare anche l’eventuale attività lavorativa svolta dal pensionato, purché risulti dal mod. IO.1/C, tenendo conto del fatto che, a condizioni fisiche invariate, la continuità dell’attività lavorativa può essere elemento presuntivo che il lavoro sia stato svolto in condizioni di non particolare usura. Tale elemento può quindi giustificare la mancata conferma dell’assegno.
L’assegno non deve essere confermato anche quando:
- lo stato patologico presenti una significativa evoluzione migliorativa;
- il soggetto si sia riadattato ad un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e non usurante.
In tali ipotesi vengono meno le condizioni che avevano determinato la liquidazione della prestazione per il triennio precedente.
Autonomia della domanda di conferma
La circolare sottolinea che la domanda di conferma dell’assegno di invalidità deve essere considerata una domanda autonoma. Tuttavia, il medico valutatore non può ignorare le condizioni patologiche e lavorative già esaminate in passato, al fine di evitare giudizi incoerenti o ingiustificatamente contraddittori rispetto al precedente accertamento medico-legale.
Punti principali
Nuovo modello IO.1/C e caratteristiche del modulo
È in distribuzione alle Sedi e ai Centri operativi il nuovo mod. IO.1/C, relativo alla domanda di conferma dell’assegno di invalidità. Rispetto alla versione precedente, il modulo è stato completamente ristrutturato nel testo, nel formato e nella veste grafica, con l’obiettivo di renderlo più chiaro e più facile da compilare. Il modello è stampato a striscia continua su due fogli A.4, in colore verde, secondo la linea di prodotto "pensioni".
Composizione del plico da inviare al titolare
Il nuovo materiale comprende una lettera per il titolare dell’assegno, identificata come mod. SCA 222, e un modulo di domanda. Nella lettera si richiama la scadenza della prestazione e la possibilità di chiedere la conferma dell’assegno di invalidità, se ricorrono le condizioni previste dalla legge. Nel modulo di domanda vengono raccolte tutte le informazioni utili per istruire rapidamente e in modo completo la pratica.
Prestampa dei dati prima della spedizione
Prima dell’invio all’interessato occorre prestampare alcuni dati sia sulla lettera sia sulla domanda. Nella lettera devono essere stampati la denominazione della Sede, il nome e l’indirizzo del pensionato, il numero dell’assegno e la data di scadenza, oltre alla ricevuta per l’interessato posta in calce. Nella domanda devono essere riportati nell’apposito riquadro i dati anagrafici identificativi del titolare dell’assegno.
Invio del modello RED.INV. e modifica delle precedenti istruzioni reddituali
Insieme al nuovo modello IO.1/C e al certificato medico di parte mod. SS3 deve essere spedito anche il modello RED.INV. per la dichiarazione reddituale del titolare dell’assegno e del coniuge. La circolare chiarisce che, in parziale modifica delle istruzioni contenute al punto 1.1 della circolare n. 3085 O.- n.1150 EAD - 53633 AGO/79 del 30 marzo 1987, la verifica del permanere delle condizioni di reddito già dichiarate deve essere effettuata in sede di definizione della domanda di conferma dell’assegno. Il modello RED.INV., in nuova versione predisposta dalla Direzione Generale, è in corso di stampa e sarà distribuito alle Sedi regionali per la successiva trasmissione alle strutture periferiche.
Modalità di spedizione e continuità operativa
Tutta la modulistica deve essere inviata al titolare dell’assegno di invalidità con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della prestazione, utilizzando l’apposita busta con finestratura già in possesso delle Sedi. Le nuove versioni dei programmi automatizzati per la stampa dei moduli saranno rilasciate con successivo messaggio; fino a quel momento le Sedi devono continuare a operare con le modalità attualmente in uso.
Visita medico-legale e urgenza dell’accertamento
La visita medico-legale per la conferma dell’assegno deve essere eseguita il prima possibile, per evitare che l’assicurato, se non permangono i requisiti che avevano giustificato la prestazione, sia costretto a restituire le somme percepite dopo la scadenza. La tempestività dell’accertamento è quindi finalizzata a ridurre il rischio di indebite percezioni.
Valutazione dell’attività lavorativa e criteri per la conferma
In sede di visita medico-legale il medico valutatore deve considerare, a parità di condizioni fisiche del pensionato, anche l’eventuale attività lavorativa svolta, purché risultante dal mod. IO.1/C. La continuità dell’attività lavorativa, se non ha determinato aggravamento delle condizioni fisiche, può costituire un elemento presuntivo del fatto che il lavoro sia stato svolto senza particolare usura e può quindi giustificare la mancata conferma dell’assegno. Più in generale, l’assegno non deve essere confermato se lo stato patologico presenta un’evoluzione migliorativa significativa o se il soggetto si è riadattato ad un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e non usurante, perché in tali casi vengono meno le condizioni che avevano giustificato la liquidazione della prestazione per il triennio precedente.
Autonomia della domanda di conferma rispetto al precedente giudizio
La domanda di conferma dell’assegno di invalidità deve essere considerata una domanda autonoma e distinta, anche se il medico valutatore non può prescindere dalle condizioni patologiche e lavorative che avevano già giustificato il precedente giudizio medico-legale. L’indicazione serve a evitare valutazioni contraddittorie e a garantire coerenza tra il nuovo esame e il quadro già accertato in precedenza.
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