Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23738/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) del Tribunale di Cremona che, nel definire il procedimento per i reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, ha determinato erroneamente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in anni 1 e mesi 6, senza applicare il cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito (minimo complessivo anni 2 e mesi 6). Il Procuratore Generale contestava dunque l'omessa e errata determinazione della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Procuratore Generale. Ha affermato la ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si censurino errori nell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.p.p.), ha escluso l'applicabilità di discipline che limitano l'irrogazione di pene tipicamente penalistiche o delle norme previste per sanzioni amministrative proprie (es. art. 8 L. 689/1981) alle sanzioni accessorie penali. Constato l'errore di diritto del giudice di merito (che ha inflitto una sospensione inferiore rispetto al cumulo minimo), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla durata della sospensione della patente e l'ha rideterminata nel minimo edittale complessivo di anni 2 e mesi 6 (cumulo materiale dei minimi previsti per i commi 6 e 7 dell'art. 189 c.d.s.).

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    Prevede le sanzioni (anche accessorie) per specifiche fattispecie di guida; nella specie i commi 6 e 7 comportano, per ciascun illecito, un periodo minimo di sospensione della patente che va cumulato materialmente se coesistono più violazioni.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la definizione del procedimento mediante patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione con riguardo all'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie secondo art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per motivi determinati contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; la Corte lo interpreta come percorso corretto per censurare errori su sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma relativa all'appello e alla revisione delle sentenze di patteggiamento; la Corte segnala che non è la disciplina applicabile quando si tratta di sanzioni amministrative accessorie, per il loro carattere autonomo rispetto alle pene.

  • art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Riguarda limiti e regole per le sanzioni amministrative proprie; la Corte esclude la sua applicabilità alle sanzioni amministrative accessorie conseguenti a sentenza penale di condanna.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma penalistica sul concorso materiale di reati e cumulo delle pene; la Corte afferma che regole tipicamente penalistiche finalizzate a limitare pene eccessive non sono utilizzabili per ridurre le sanzioni amministrative accessorie dovute in materia di circolazione stradale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile avverso la sentenza di patteggiamento quando si censurino errori o omissioni nell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (art. 606, comma 2, c.p.p.).
  • Per violazioni del codice della strada che comportano la sospensione della patente, il giudice deve operare il cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito; non è applicabile la disciplina di cui all'art. 8 L. 689/1981 per ridurre sanzioni accessorie.
  • Le norme penalistiche tese a limitare l'irrogazione delle pene (es. art. 81 c.p.) non sono idonee a comprimere le sanzioni amministrative accessorie derivanti da condanne penali per reati stradali.
  • Se il giudice di merito infligge per errore una sanzione accessoria inferiore al minimo legale, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e rideterminare la sanzione nel minimo edittale cumulato.
  • In casi simili la difesa dovrebbe contestare tempestivamente la corretta determinazione del cumulo delle sanzioni accessorie e il pubblico ministero può impugnare per ottenere la correzione della durata delle misure accessorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.