Cassazione Penale, Sentenza n. 16946/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'11/03/2021. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) nullità/inosservanza delle norme di citazione in appello per notificazione errata via PEC (alla cancelleria fu trasmesso un decreto di citazione relativo ad altro procedimento e altro imputato), con conseguente mancata conoscenza della fissazione dell'udienza; 2) vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione all'elemento soggettivo dell'art. 216 l.f. (bancarotta per distrazione) rispetto alla cessione della Fiat Grande Punto, sostenendo che Rondoni non fosse a conoscenza di intenti distrattivi dell'amministratore di fatto; 3) contraddittorietà e erronea applicazione della norma in relazione all'art. 217 l.f. (bancarotta semplice) e al presunto aggravamento del dissesto e colpa grave, nonostante bilanci positivi per taluni esercizi; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ai sensi dell'art. 219, ultimo comma l.f., e relativa questione di legittimità costituzionale per l'interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di Cassazione ha accertato che la cancelleria della Corte d'appello di Bologna aveva notificato, via PEC, un decreto di citazione contenente gli estremi di un diverso procedimento e di altro imputato, ed ha qualificato la notifica come affetta da nullità ai sensi dell'art. 601 comma 6 c.p.p., richiamando l'art. 429 comma 1 lett. f) c.p.p., in quanto giorno e ora di comparizione risultavano relativi ad altro procedimento. Si è trattato di nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente eccepita. I restanti motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo. P.Q.M.: la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. comma 1 (lett. c, b, e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione/erronea applicazione della legge penale; usato come riferimento per i motivi articolati in cassazione.
art. 178 lett. c) c.p.p. e art. 179 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di notificazioni e comunicazioni alle parti; utilizzate nel quadro dell'eccezione di irregolare citazione in appello.
art. 601 commi 3 e 6 c.p.p.
Regolano le nullità della notificazione degli atti penali; la Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione fosse viziata ai sensi del comma 6 per insufficiente e/o errata indicazione del giorno/ora dell'udienza, essendo riferita ad altro procedimento.
art. 429 comma 1 lett. f) c.p.p.
Richiamato come norma che elenca le nullità rilevanti; la mancata indicazione corretta del giorno/ora nella citazione integra la nullità prevista.
art. 16 comma 4 D.L. 18/10/2012 n.179 conv. L. 17/12/2012 n.221
Disciplina le notificazioni telematiche (PEC). La Corte ha accertato che la notifica è stata eseguita telematicamente ma con allegato atto relativo ad altro procedimento, questione che riguarda l'effettività e la correttezza della comunicazione telematica.
art. 216 l.f.
Norma sulla bancarotta fraudolenta per distrazione; oggetto del motivo relativo all'elemento soggettivo (conoscenza e partecipazione agli intenti distrattivi). La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito su questo profilo perché ha annullato per vizio procedurale.
art. 217 l.f.
Norma sulla bancarotta semplice; contestata dal ricorrente la ricostruzione del dissesto aggravato e della colpa grave, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della questione processuale.
art. 219 ultimo comma l.f.
Prevede la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento della diminuente e prospettato una questione di legittimità costituzionale per l'interpretazione restrittiva adottata dai giudici di merito, questione non esaminata nel merito.
Massime di principio
- Una notificazione via PEC è nulla se l'atto trasmesso non riporta correttamente gli elementi essenziali (es. giorno/ora udienza) o è riferito a diverso procedimento: la nullità può incidere sul diritto di difesa e può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio.
- La nullità di notifica di ordine generale e a regime intermedio, se tempestivamente eccepita (anche in cassazione), può essere causa sufficiente di annullamento senza che la Corte debba esaminare i motivi di merito sostanziali che restano assorbiti.
- In procedimenti telematici è cruciale conservare e allegare la certificazione della cancelleria o altra documentazione che dimostri l'errore di notificazione; tale documentazione rafforza l'eccezione e facilita l'accoglimento.
- Quando si censura il travisamento del fatto o l'insufficienza della motivazione su elementi soggettivi (es. consapevolezza di intenti distrattivi) o sull'esistenza dell'aggravamento del dissesto, la Cassazione richiede che tali censure siano adeguatamente fondate su punti decisivi di fatto e su mancata o contraddittoria valutazione della prova da parte dei giudici di merito.
- La mancata concessione dell'attenuante di speciale tenuità nei reati fallimentari può essere oggetto di censura, ma la sua valutazione è largamente rimessa al prudente apprezzamento dei giudici di merito in relazione al danno complessivo subito dai creditori e al quadro del dissesto.
- In presenza di un vizio processuale rilevante che incide sul diritto di partecipare al giudizio, è prassi che la causa venga rinviata per un nuovo giudizio ad altra sezione, per garantire imparzialità e corretto svolgimento del dibattimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16752/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →