Sentenza n. 3561/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2028/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2028/2024, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2028/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrisponderle euro 1.396,80, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, maturata in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, rilevando il tardivo adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in sede di ottemperanza è stata integralmente soddisfatta in via amministrativa nelle more del giudizio e non residuava quindi alcuna pronuncia da adottare sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento confermava infatti la fondatezza della pretesa della ricorrente. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 7 CCNL 2001
È indicato quale fonte della retribuzione professionale docenti riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al comando contenuto nel giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando più un interesse alla pronuncia sull’oggetto della controversia.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché conferma la fondatezza della pretesa azionata.
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