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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01687/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia origina da un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, notificato dall’agente della riscossione per il mancato pagamento di cartelle esattoriali e avvisi di addebito, per un importo di euro 37.287,08. Il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sostenendo, in sintesi, che: (i) la notifica dell’atto di pignoramento era inesistente o comunque nulla perché eseguita da un dipendente privo della qualifica di ufficiale della riscossione e/o trasmessa via PEC, modalità asseritamente non prevista per tale atto; (ii) l’agente della riscossione si era costituito in primo grado con avvocato del libero foro in violazione delle norme invocate, con conseguente nullità/inesistenza della costituzione e inutilizzabilità delle produzioni; (iii) l’atto di pignoramento sarebbe stato privo di firma elettronica e di attestazione di conformità, oltre che di valida delega al dipendente redattore, con omessa pronuncia del giudice di merito sulle corrispondenti censure. Il Tribunale aveva però respinto l’opposizione, ritenendo rituale la notifica delle cartelle e degli avvisi, qualificando la notifica del pignoramento come nulla ma sanata dal raggiungimento dello scopo, e rilevando che l’atto era comunque riferibile all’agente della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l’agente della riscossione poteva validamente avvalersi di un avvocato del libero foro senza necessità di ulteriori formalità o delibere, nei casi non riservati all’Avvocatura dello Stato. Ha dichiarato infondati anche il primo e il terzo motivo: la pretesa inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento non è stata condivisa, perché eventuali difformità rispetto al modello legale integrano al più nullità; inoltre, la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. dimostra la conoscenza dell’atto e ne sana la nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Infine, l’atto di pignoramento è stato ritenuto valido in quanto inequivocabilmente riferibile all’agente della riscossione, nonostante le contestazioni sulla sottoscrizione e sulla qualifica del soggetto che lo aveva redatto o notificato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    l’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio esperito contro i vizi dell’atto di pignoramento; la sua proposizione può valere come indice della conoscenza dell’atto ai fini della sanatoria del vizio di notifica.

  • art. 156 c.p.c.

    art. 156, u.c. cod. proc. civ.

    la nullità della notificazione è sanata quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come avviene se il destinatario propone tempestiva opposizione.

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    disciplina il pignoramento presso terzi eseguito dall’agente della riscossione; l’atto è valido se riconducibile all’agente, anche in assenza della sottoscrizione del dipendente redattore.

  • art. 49 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione del soggetto notificante, ma la Corte esclude che le difformità dedotte conducano all’inesistenza della notifica.

  • art. 42 d.lgs. n. 112/1999

    norma invocata per contestare i poteri del dipendente notificante; la Corte non vi ravvisa una base per affermare l’inesistenza della notifica.

  • artt. 112 e 156 c.p.c.

    l’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito si sia comunque espresso sulla questione sostanziale; la sanatoria per raggiungimento dello scopo rende infondate le censure sulla nullità della notifica.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato in relazione alla costituzione in giudizio dell’agente della riscossione; la Corte, però, esclude la nullità della difesa svolta tramite avvocato del libero foro nei casi consentiti.

  • art. 1, commi 5 e 8, d.l. n. 193/2016

    consente all’agente della riscossione di avvalersi, secondo i criteri generali e i casi previsti, di avvocati del libero foro senza ulteriori formalità quando la convenzione non riserva la difesa all’Avvocatura dello Stato.

  • art. 4-novies L. n. 58/2019

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della nullità della costituzione con avvocato del libero foro, ma la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    la delibera speciale è necessaria solo nei casi in cui la difesa sia riservata all’Avvocatura dello Stato o in ipotesi particolari; fuori da tali casi, l’agente può avvalersi di avvocati del libero foro.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016

    richiamati per il rispetto dei criteri e delle modalità di conferimento del patrocinio esterno, ma non tali da imporre formalità ulteriori nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la soccombenza in cassazione comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio dell’agente della riscossione con avvocato del libero foro è valida quando la controversia non rientra tra quelle riservate all’Avvocatura dello Stato e non occorrono ulteriori formalità o delibere speciali.
  • L’inesistenza della notificazione è configurabile solo in presenza della totale mancanza materiale dell’atto o di un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali della notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità.
  • Per il pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione, l’assenza di sottoscrizione del dipendente redattore o le irregolarità sul soggetto notificante non invalidano l’atto in senso radicale, se esso è inequivocabilmente riferibile all’agente della riscossione.
  • La nullità della notificazione dell’atto di pignoramento è sanata quando il destinatario propone opposizione agli atti esecutivi, poiché tale iniziativa dimostra il raggiungimento dello scopo conoscitivo della notificazione.
  • L’omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque esaminato e respinto la questione sostanziale dedotta, anche se non ha utilizzato la stessa qualificazione giuridica proposta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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