Sentenza n. 530/2026 - Torino, Sezione 1
per l'ottemperanza dell’ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, pubblicata in data -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. in relazione al giudizio r.g. n. 614/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del TAR Piemonte che aveva ordinato l'esibizione di filmati
Esito
Favorevole al ricorrente (privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza in relazione a un'ordinanza del TAR Piemonte, resa ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., con la quale era stata ordinata all'Amministrazione l'esibizione di determinati filmati. Nel corso del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha acquisito e messo a disposizione i filmati richiesti. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese, mentre l'Amministrazione ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che i filmati oggetto dell'ordine giudiziale erano stati acquisiti nelle more del giudizio. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale: l'ordinanza, non appellata, era rimasta ineseguita fino all'instaurazione del giudizio di ottemperanza, sicché i costi necessari per ottenere l'esecuzione non potevano gravare sul privato. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto della piena soddisfazione della pretesa azionata.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'ordinanza precedente, non appellata, con cui era stata ordinata l'esibizione dei filmati.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giudiziale cui era tenuta, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in base alla situazione anteriore alla sopravvenuta esecuzione.
- Se un'amministrazione resta inadempiente a un ordine giudiziale non appellato e rende necessaria la proposizione di un giudizio di ottemperanza, i costi di tale giudizio possono essere posti a suo carico, anche se l'adempimento interviene durante il processo.
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