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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27900/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU emessi per più annualità su un'area qualificata come fabbricabile. La contribuente aveva impugnato gli avvisi, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto inammissibile la produzione in appello di una relazione di stima; 2) violazione del medesimo art. 58 e dell'art. 115 c.p.c. per non aver considerato tale relazione nella valutazione complessiva delle prove; 3) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, richiamato dall'art. 13, comma 3, d.l. 201/2011, per avere la CTR valutato la congruità della stima del Comune fondandosi solo su due parametri legali, indice di edificabilità e destinazione d'uso, senza verificare anche gli altri criteri tassativi previsti dalla norma per la determinazione del valore venale dell'area.

La decisione

La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la censura non colpisse entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello: la CTR aveva infatti escluso sia l'ammissibilità della nuova documentazione in appello sia, comunque, la sua rilevanza probatoria perché priva di riferimento temporale. È stato invece accolto il terzo motivo, perché il giudice di merito non aveva verificato la corretta applicazione di tutti i parametri tassativi previsti per la stima delle aree fabbricabili (zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato). La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    "violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992"

    In appello nel processo tributario la parte può produrre documenti, ma la loro ammissibilità e rilevanza devono essere valutate dal giudice; nel caso concreto la censura è stata respinta perché non colpiva anche la ratio sulla irrilevanza probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    "violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992 e dell’art. 115 c.p.c."

    La censura è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito si fondava anche sull'irrilevanza della relazione di stima, oltre che sulla sua tardiva produzione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    "criteri tassativi"; "valore venale in comune commercio"

    I criteri indicati dalla norma per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili sono tassativi e devono essere tutti verificati dal giudice di merito in relazione all'anno d'imposizione.

  • art. 13, comma 3, d.l. 201/2011

    "richiamato dall’art. 13, comma 3, del d.l. 201 del 2011"

    La disciplina IMU rinvia ai criteri di stima previsti per l'ICI dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    "ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ."

    Il primo motivo è stato formulato come vizio processuale relativo alla decisione di inammissibilità della prova documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    "ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ."

    Il secondo e il terzo motivo sono stati veicolati come violazione di legge sostanziale o processuale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggerla, il ricorrente deve impugnarle tutte; l'omessa censura di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse il motivo diretto contro le altre.
  • Nel processo tributario la produzione documentale in appello può essere scrutinata sia sotto il profilo dell'ammissibilità sia sotto quello della rilevanza probatoria; la censura in cassazione deve investire entrambe le autonome ragioni eventualmente poste a fondamento del rigetto.
  • Per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, i criteri di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 sono tassativi e il giudice deve verificarne l'applicazione integrale, senza limitarsi ad alcuni soltanto degli indici normativi.
  • La valutazione del valore venale di un'area fabbricabile deve essere compiuta con riferimento a tutti i parametri legali previsti e tenendo conto dell'anno di imposizione; una motivazione che consideri solo alcuni elementi essenziali è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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