Cassazione Penale, Sentenza n. 10342/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 14/09/2021 che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando la pena per i reati di truffa e ricettazione. Principali censure: nullità delle notifiche all'imputato detenuto (v. art. 156 e 159 c.p.p.) per notifica al difensore domiciliatario anziché a mani; mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato e dichiarazione di assenza; omissione di decisione sull'istanza di restituzione in termini; inutilizzabilità del riconoscimento fotografico e mancato rinnovo in dibattimento; insufficiente attendibilità della testimonianza di Lurini; omessa o errata valutazione dei motivi aggiunti in tema di trattamento sanzionatorio e recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulle notifiche: l'imputato risultava detenuto per altro procedimento e tale stato non era riportato negli atti, per cui la notifica presso l'avvocato domiciliatario eletto dal difensore era legittima; l'elezione di domicilio permane fino a revoca formale e non è invalidata dalla successiva caducazione del mandato; l'eventuale mancato inoltro dell'atto da parte del difensore è questione interna al rapporto fiduciario e non determina nullità. Altri motivi risultano mera reiterazione di questioni già decise in appello e pertanto inammissibili per difetto di specificità (art. 581 c.p.p.). Anche il rilievo sulla recidiva è stato ritenuto correttamente trattato dalla corte territoriale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000
Norme richiamate
art. 156 cod. proc. pen.
La norma richiede notificazione a mani dell'imputato detenuto quando lo stato di detenzione risulta dagli atti; la Corte ha ritenuto non applicabile l'obbligo quando la detenzione riguarda altro procedimento e lo stato non emerge dagli atti
art. 159 cod. proc. pen.
Riguarda le notificazioni presso il difensore domiciliatario; la Corte ha ritenuto legittima la notifica al domicilio eletto dal difensore se lo stato di detenzione non risultava dagli atti
art. 161 cod. proc. pen.
L'elezione di domicilio perdura fino a revoca espressa e non viene meno per la sola sostituzione del difensore; la Corte l'ha applicata per sostenere la validità della notifica al domiciliatario
art. 168, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata la giurisprudenza e la Corte costituzionale che hanno ritenuto legittime, in determinati casi, le notifiche ordinarie anche verso chi è detenuto per altro procedimento quando lo stato di detenzione non risulti dagli atti
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiede motivazione specifica delle censure in cassazione; la Corte ha escluso i motivi che erano mera ripetizione di censure già esaminate e disattese dalla corte territoriale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, sent. n. 12778/2020; Corte Cost. ord. n. 315/1998; Sez. 5, sent. n. 55242/2018)
La giurisprudenza è stata utilizzata per distinguere i casi in cui l'obbligo di notifica a mani dell'imputato detenuto opera (quando lo stato di detenzione risulta dagli atti) da quelli in cui la notifica al domiciliatario è legittima; richiamata anche la regola sull'elezione di domicilio che persiste fino a revoca
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto per altro procedimento e lo stato di detenzione non risulta dagli atti del procedimento in corso, la notifica presso il difensore domiciliatario eletto può essere valida e non determina automaticamente nullità
- L'elezione di domicilio presso un difensore permane fino a revoca formale e la successiva sostituzione o caducazione del mandato non annulla automaticamente quella elezione
- La mancata comunicazione dell'atto da parte del difensore al cliente è, in linea di principio, questione interna al rapporto fiduciario e non rende di per sé invalida la notificazione eseguita correttamente
- In cassazione i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente la decisione della corte territoriale: la mera ripetizione di censure già esaminate in appello è inammissibile
- Le questioni afferenti alla utilizzabilità del riconoscimento fotografico e all'attendibilità delle prove richiedono una motivazione puntuale circa i vizi e i nessi probatori; critiche generiche o reiterazioni non superano il filtro di inammissibilità
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva costituiscono profili autonomi e devono essere dedotte tempestivamente e con specificità procedurale; non sempre è ammissibile aggiungerle in modo tardivo o come mero rilievo aggiunto
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