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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15161 - Corte di Cassazione

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - In genere determinazione del reddito di impresa - Prelevamenti e versamenti su conto corrente - Presunzione relativa di ricavi - Sussistenza - Costi ed oneri deducibili - Prova - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Ricorso all'equità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposta sui redditi anno 1996: accertamento sintetico fondato su indagini bancarie (art. 32 DPR 600/1973) che ha ritenuto maggiori ricavi e ha determinato imposte e sanzioni. I contribuenti avevano contestato nullità per acquisizione illegittima dei dati bancari, carenza di motivazione e omissione del contraddittorio; l'Ufficio aveva impugnato il rigetto dell'accertamento da parte delle commissioni tributarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento. La Corte ha rilevato che la C.T.R. non aveva considerato che grava sui contribuenti l'onere di provare, con elementi concreti, che i versamenti risultano in contabilità o che i prelevamenti sono stati usati per pagare specifici beneficiari; la C.T.R. aveva invece esteso, senza spiegazioni concrete, effetti di annullamenti relativi ad annualità diverse. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 32

    Rileva una presunzione relativa: versamenti e prelevamenti bancari sono considerati ricavi salvo prova contraria del contribuente che dimostri la registrazione in contabilità dei versamenti o che i prelevamenti siano stati impiegati per pagamenti a specifici beneficiari. L'onere di fornire prova analitica spetta al contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2

    Norma richiamata a supporto delle argomentazioni sull'uso delle risultanze bancarie nelle verifiche fiscali (richiamo alle regole IVA correlate all'accertamento bancario).

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 38

    Richiamata in relazione alle procedure di accertamento e regimi probatori, confermando l'impostazione procedurale dell'uso dei dati bancari.

  • art. 109, comma 4, lettera b)

    I costi e le spese afferenti a ricavi non imputati in conto economico possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi: ciò rafforza l'onere probatorio del contribuente nella deduzione analitica dei costi.

  • Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2728, 2729

    Richiamati i principi generali sulla prova (onere della prova, produzione di documenti, valore probatorio) che si applicano anche nel giudizio tributario.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 115 e 116

    Richiamate le regole sulla valutazione della prova e sulla formazione del convincimento del giudice; la Corte sottolinea che la prova opponente al dato bancario deve essere concreta e analitica.

Massime di principio

  • Art. 32 DPR 600/1973 crea una presunzione relativa che i versamenti e i prelevamenti bancari costituiscano ricavi: è rebuttable ma non automaticamente superabile da generiche affermazioni.
  • L'onere della prova per dimostrare la non imponibilità di movimenti bancari grava sul contribuente: occorre prova analitica e documentale che colleghi i versamenti alla contabilità o i prelevamenti a pagamenti a terzi identificabili.
  • Non sono ammissibili a superare la presunzione fiscale semplici presunzioni alternative, affermazioni generiche o richiami all'equità; servono elementi certi, precisi e concreti (fatture, registrazioni contabili, ricevute di pagamento, riconciliazioni).
  • L'annullamento in autotutela di atti relativi ad annualità diverse non giustifica automaticamente l'annullamento di un accertamento per altra annualità: il giudice deve spiegare la sovrapponibilità fattuale e motivare il collegamento.
  • Nelle difese tributari è utile produrre riconciliazioni bancarie dettagliate, registrazioni contabili coerenti, documentazione dei pagamenti ai beneficiari e qualsiasi prova diretta che colleghi ogni singola movimentazione all'attività aziendale o a pagamenti non riconducibili a ricavi.

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