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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23761/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato l'11.4.2014 tra una società del settore grafico-editoriale e un lavoratore. In appello è stata dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine, con conversione del rapporto in tempo indeterminato e condanna della società al pagamento dell'indennità prevista. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 2, L. n. 604/1966, sostenendo che il lavoratore fosse decaduto dall'impugnazione perché il ricorso giudiziale era stato depositato oltre 60 giorni dalla mancata conciliazione, e che quel termine breve si applicasse anche dopo l'esperimento infruttuoso della conciliazione; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 25 del CCNL 2008/2012 per aziende grafiche e affini/editoriali, sostenendo che la clausola collettiva non imponesse una causale specifica o comunque dovesse essere letta come rinvio alle future disposizioni di legge, tali da consentire il contratto acausale introdotto dalla normativa del 2014. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base all'interpretazione dell'art. 6, comma 2, L. n. 604/1966 già affermata dalla propria giurisprudenza, il termine di 60 giorni opera solo quando la conciliazione sia rifiutata o non sia raggiunto l'accordo necessario all'espletamento della procedura; se invece il tentativo di conciliazione viene regolarmente esperito e si conclude negativamente, resta applicabile il termine di 180 giorni, sospeso per la durata della procedura e per i 20 giorni successivi, termine che nel caso concreto non era spirato al momento del deposito del ricorso. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 25 del CCNL va interpretato alla luce del quadro normativo vigente al momento della sua stipulazione, quando il contratto a termine era ancora causalizzato; il riferimento alle 'vigenti disposizioni di legge' non consente di estendere automaticamente la clausola alle future discipline dell'acausalità. Conseguentemente ha confermato la declaratoria di nullità del termine e la conversione del rapporto, oltre alla condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 6, comma 2, L. n. 604/1966

    dopo l'impugnazione stragiudiziale, il ricorso giudiziale va depositato entro 180 giorni; il termine di 60 giorni opera solo se la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al loro espletamento, mentre se la procedura è regolarmente svolta e poi fallisce resta il termine di 180 giorni sospeso durante la procedura e per 20 giorni successivi.

  • art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    rende applicabile all'impugnazione del contratto a tempo determinato la disciplina decadenziale dell'art. 6, comma 2, L. n. 604/1966.

  • art. 25 CCNL 28.3.2008 per il settore aziende grafiche e affini e aziende editoriali anche multimediali

    la clausola collettiva deve essere letta nel contesto normativo vigente al momento della sua adozione; il rinvio alle 'vigenti disposizioni di legge' non incorpora automaticamente future discipline dell'acausalità del contratto a termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime di impugnazione del contratto a tempo determinato, il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale non si applica automaticamente ogni volta che la conciliazione abbia avuto esito negativo: esso opera solo nei casi in cui la conciliazione sia stata rifiutata o non sia stato raggiunto l'accordo necessario per avviarla o espletarla; se la procedura si è svolta regolarmente, rimane fermo il termine di 180 giorni, con sospensione durante la procedura e per i 20 giorni successivi.
  • Una clausola del contratto collettivo che richiami le 'vigenti disposizioni di legge' va interpretata secondo il quadro normativo esistente al momento della sua adozione, salvo una chiara volontà negoziale di rinvio dinamico; non è consentito desumere, da un rinvio generico, l'adesione automatica a future modifiche legislative che alterino la disciplina sostanziale del tipo contrattuale.
  • Quando un contratto individuale a termine rinvia a una disciplina collettiva che, all'epoca della sua formazione, presuppone la causalità del termine, la mancanza di specificazione delle esigenze giustificatrici integra un vizio genetico della clausola e ne determina la nullità, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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