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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, - del silenzio rigetto formatosi in ordine alla istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. il 26 settembre 2025, tesa ad ottenere di potere accedere ed eventualmente estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo avente ad oggetto la domanda di contributo pubblico per la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del Decreto legge n. 3.12.2009, nonché per l'emanazione dell'ordine rivolto, alla intimata Amministrazione, di esibizione, in favore dell'istante, dei predetti documenti.

Giustizia amministrativa202500571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento per la concessione di un contributo pubblico destinato alla riparazione dell'immobile danneggiato dal sisma

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale erede e comproprietario dell'immobile, aveva presentato al Comune un'istanza di accesso, trasmessa via PEC il 26 settembre 2025, per ottenere la visione e l'eventuale estrazione di copia integrale dei documenti contenuti nel fascicolo relativo alla domanda di contributo per la riparazione dell'immobile, presentata dalla dante causa nel 2009. L'istanza era motivata dall'interesse diretto, concreto e attuale a conoscere lo stato del procedimento e a verificare le attività necessarie al ripristino dell'agibilità del fabbricato. In assenza di risposta, il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto e chiesto l'ordine giudiziale di esibizione. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha comunicato l'esistenza della pratica e la possibilità di prenderne visione ed estrarre copia presso gli uffici comunali. Il ricorrente ha successivamente chiesto l'invio telematico della copia integrale del fascicolo, dichiarando che avrebbe rinunciato al ricorso solo in caso di trasmissione entro un termine determinato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nota comunale successiva alla proposizione del ricorso è stata qualificata come provvedimento espresso di accoglimento dell'istanza di accesso, poiché consentiva la presa visione e l'estrazione di copia dei documenti richiesti, modalità di esercizio del diritto previste dall'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990. Secondo il Collegio, l'accesso era quindi stato soddisfatto nelle forme di legge e non residuava alcuna utilità concreta nella decisione sul ricorso contro il silenzio. La richiesta del ricorrente di ricevere la documentazione via PEC non ha modificato tale conclusione, poiché l'accesso non imponeva necessariamente la trasmissione telematica dei documenti. Il Comune è stato tuttavia condannato alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, dato che l'assenso all'accesso era intervenuto tardivamente, dopo la formazione del silenzio-rigetto e dopo il deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, l. 241/1990

    Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.

    La presa visione e l'estrazione di copia presso l'amministrazione costituiscono modalità legali di esercizio del diritto di accesso; l'amministrazione non è tenuta, per soddisfare l'istanza, a trasmettere necessariamente la documentazione via PEC.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto della soddisfazione della pretesa sostanziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso che consenta la presa visione e l'estrazione di copia dei documenti richiesti determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
  • Il diritto di accesso ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990 si considera soddisfatto quando l'amministrazione mette i documenti a disposizione per la visione e l'estrazione di copia; non è necessario che l'amministrazione trasmetta la documentazione con la modalità specificamente preferita dall'istante.
  • Quando l'accesso viene consentito dall'amministrazione solo dopo la formazione del silenzio-rigetto e dopo la proposizione del ricorso, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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