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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25812/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento principale riguardava una persona sottoposta a indagini per tentata truffa, nel quale il GIP del Tribunale di Roma aveva disposto l'archiviazione rigettando l'opposizione della persona offesa. La persona offesa proponeva dichiarazione di ricusazione nei confronti del GIP davanti alla Corte d'appello di Roma, ma la Corte la dichiarava inammissibile, qualificandola come semplice esposto perché proposta fuori dai casi di legge. Contro tale decreto la persona offesa, tramite difensore munito di procura speciale, ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di legge sull'asserita conclusione del procedimento principale e sulla mancanza di interesse, sostenendo che il procedimento non fosse ancora consolidato perché il decreto di archiviazione sarebbe stato reclamabile/ricorribile e quindi suscettibile di travolgimento con regressione davanti a un altro giudice; 2) motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, perché la Corte d'appello avrebbe da un lato negato di avvalersi dei poteri officiosi previsti dall'art. 41, comma 3, c.p.p. e dall'altro avrebbe fondato la decisione su elementi esterni al fascicolo dell'incidente di ricusazione; 3) ulteriore motivazione contraddittoria, per avere la Corte ignorato che il GIP avrebbe già dato prova di parzialità pronunciandosi sulla base di documenti relativi ad altro procedimento che non sarebbero stati conoscibili; 4) in via subordinata, violazione di legge per mancata fissazione dell'udienza camerale, ritenuta necessaria poiché la Corte avrebbe introdotto elementi estranei all'incidente di ricusazione e quindi avrebbe dovuto attivare il contraddittorio tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che la ricusazione del GIP è proponibile solo quando il giudice sia investito del compimento di un atto del procedimento, mentre è inammissibile in via preventiva; inoltre ha chiarito che la ricusazione non può essere utilizzata come mezzo di impugnazione di provvedimenti ritenuti ingiusti. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse realmente fondato la decisione su elementi esterni, richiamati solo nella ricostruzione del processo, e che l'eventuale utilizzo di informazioni provenienti da altro procedimento, pur potendo astrattamente integrare una lesione del contraddittorio o determinare un provvedimento ingiusto, non fosse comunque censurabile con la ricusazione. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla mancata udienza camerale, poiché la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza consente la decisione senza udienza, mentre l'udienza è prevista per il merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente come possibile rimedio contro il provvedimento di archiviazione, per sostenere la permanenza dell'interesse alla ricusazione, ma la Corte non ne fonda la decisione.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    È richiamato dal ricorrente come base del ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione, al fine di sostenere la permanenza dell'interesse processuale.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente come ulteriore base del ricorso avverso il provvedimento di archiviazione.

  • art. 41, comma 1, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione quando i motivi sono manifestamente infondati, senza fissazione dell'udienza.

  • art. 41, comma 3, c.p.p.

    Prevede l'udienza camerale e la possibilità di assumere informazioni solo per la decisione sul merito della ricusazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La ricusazione del giudice per le indagini preliminari è ammissibile anche nella fase anteriore alla formulazione dell'imputazione, ma solo se il giudice è già investito del compimento di un atto del procedimento; è invece inammissibile la ricusazione proposta in via meramente preventiva.
  • La ricusazione non è uno strumento per contestare provvedimenti ritenuti ingiusti: l'eventuale erroneità o ingiustizia del provvedimento del giudice non si trasforma, di per sé, in motivo di ricusazione.
  • L'uso, da parte del giudice, di informazioni provenienti da altro procedimento o di elementi esterni al fascicolo può eventualmente porre problemi di contraddittorio o di correttezza della decisione, ma non integra automaticamente una causa di ricusazione se ciò che si lamenta è soltanto l'asserita ingiustizia del provvedimento.
  • Quando la dichiarazione di ricusazione è manifestamente infondata, la Corte può dichiararla inammissibile senza fissare l'udienza camerale; l'udienza è invece prevista per la trattazione nel merito.
  • In sede di legittimità, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mancata critica della reale ragione della decisione rende i motivi inidonei e quindi manifestamente infondati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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