Sentenza n. 8553/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri prot. n.367271qa/1-2-prc del 13.08.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri del 13 agosto 2018, recante il diniego della pretesa relativa al riconoscimento pensionistico del periodo di laurea
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, chiedendone l’annullamento e la declaratoria di illegittimità. La controversia riguardava il riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea frequentato, titolo necessario per la nomina a Ufficiale del Ruolo Forestale dell’Arma dei carabinieri. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato il decreto n. 16 del 10 febbraio 2026, con il quale il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri ha riconosciuto alla ricorrente, ai fini pensionistici e in aggiunta al servizio militare prestato, quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea. Il giudice ha ritenuto tale provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese azionate e, preso atto della dichiarazione del difensore della ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, valorizzando la condotta collaborativa dell’amministrazione e il fatto che il ricorso era stato proposto nel 2024, quando l’indirizzo giurisprudenziale sulla questione non era ancora stabilizzato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenienza di un provvedimento pienamente satisfattivo delle pretese azionate, accompagnata dalla dichiarazione della parte interessata, comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa fatta valere dal ricorrente e quest’ultimo dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- Il riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, quando il conseguimento della laurea costituisce condizione necessaria per la nomina in un determinato ruolo militare, soddisfa integralmente la pretesa giudiziale relativa al riscatto di tale periodo.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese può essere disposta tenendo conto della condotta collaborativa dell’amministrazione e dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso, di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla questione controversa.
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