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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18565/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato della Cassa dei dottori commercialisti aveva ottenuto in primo grado la condanna dell’ente alla restituzione del contributo di solidarietà trattenuto nel periodo 2014-2016, senza quantificazione dell’importo. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello della Cassa, ritenendo non dovuto il contributo alla luce di precedenti di legittimità. In cassazione la Cassa ha proposto due motivi, denunciando plurime violazioni normative: in sostanza ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà previsto dal proprio regolamento, anche in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, richiamando la normativa di riferimento (D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 e art. 22 del regolamento della Cassa del 2008; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; L. n. 201 del 2011, art. 24; artt. 3 e 38 Cost.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui le Casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, tramite atti o regolamenti, un contributo di solidarietà che incida su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Un simile prelievo, infatti, non attiene ai criteri di liquidazione della pensione né al principio del pro rata, ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Sono state quindi respinte le doglianze della Cassa, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    non attribuisce alle Casse privatizzate il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, se il prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008

    non può giustificare un prelievo patrimoniale ulteriore su trattamenti pensionistici già liquidati.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamata dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia regolamentare, ma ritenuta non idonea a legittimare il contributo di solidarietà contestato.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamata come fondamento normativo dell’autonomia della Cassa, ma non tale da consentire il prelievo in esame.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamata tra le disposizioni invocate, senza mutare il principio per cui il contributo di solidarietà è prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    norma richiamata nel ricorso, ma non ritenuta decisiva per fondare il potere della Cassa di imporre il contributo.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    invocati a sostegno della legittimità del prelievo in chiave di equilibrio del sistema previdenziale, ma non idonei a superare il limite dell’art. 23 Cost.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà, essendo un prelievo patrimoniale imposto, può essere introdotto solo dal legislatore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale di decisione sul ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamento o atto interno, imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, quando il prelievo non modifichi il calcolo della prestazione ma incida dall’esterno sul trattamento.
  • Un prelievo qualificato come contributo di solidarietà, se non è parte dei criteri di determinazione della pensione, integra una prestazione patrimoniale imposta e come tale richiede una base legale primaria, non essendo sufficiente l’autonomia regolamentare dell’ente.
  • L’esigenza di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione previdenziale non consente di derogare al principio del pro rata né di introdurre ex novo imposizioni patrimoniali in assenza di una previsione legislativa.
  • Quando la questione sia già coperta da un orientamento consolidato di legittimità, la reiterazione di argomentazioni già esaminate non è idonea a determinare un diverso esito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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