Ordinanza n. 248/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Lucca prot. A4/2026/Gab (Prot. 0016608 del 25/03/2026), notificato in pari data, recante prescrizioni limitative al diritto di riunione e manifestazione del pensiero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Lucca recante prescrizioni limitative del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Lucca che aveva imposto prescrizioni limitative rispetto all'esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero. Il TAR ha precisato che restavano impregiudicati gli approfondimenti sulle questioni pregiudiziali relative alla giurisdizione e alla completezza del contraddittorio. In sede cautelare, la contestazione è stata esaminata soltanto a un primo sommario esame, con riferimento all'eccessività delle limitazioni imposte.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo sommario esame, ha ritenuto che le prescrizioni impugnate non limitassero eccessivamente il diritto di riunione e di manifestazione fatto valere dal ricorrente. Il giudice ha valorizzato la necessità di contemperare tale diritto con i diritti di natura personale di altri soggetti, che nella fattispecie sembravano essere i diretti destinatari della forma di protesta. La decisione è stata adottata senza definire le questioni pregiudiziali relative alla giurisdizione e alla completezza del contraddittorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il TAR l'ha respinta sulla base di una valutazione sommaria di non eccessività delle prescrizioni e di bilanciamento tra il diritto di manifestazione e i diritti personali di altri soggetti.
Massime di principio
- In sede cautelare, le prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza che incidono sul diritto di riunione e di manifestazione del pensiero possono essere mantenute quando, a un primo sommario esame, non risultino eccessivamente limitative e siano giustificate dal contemperamento con diritti personali di altri soggetti direttamente coinvolti dalla protesta.
- La valutazione cautelare della legittimità di prescrizioni limitative del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero deve considerare non soltanto la libertà esercitata dal ricorrente, ma anche la protezione dei diritti personali dei soggetti destinatari immediati della forma di protesta.
Come è indicizzato
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