Cassazione Penale, Ordinanza n. 21864/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero aspecifiche e fattuali, quindi non deducibili in cassazione, e che la motivazione della sentenza di appello si saldasse con quella di primo grado nella ipotesi di doppia conforme. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il porto di un oggetto qualificato come arma impropria, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 110 del 1975, con pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda. I motivi dedotti erano due: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 2, l. n. 110/1975, per asserita erronea qualificazione giuridica dello strumento sequestrato e mancata applicazione della fattispecie corretta; 2) vizio di motivazione, ritenuta apparente, illogica e contraddittoria, in relazione all'elemento soggettivo del reato e alla valutazione delle circostanze di tempo e di luogo. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà mere doglianze in fatto non consentite in sede di legittimità e che riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975
disciplina il porto di armi o oggetti atti ad offendere; nel caso concreto l'oggetto sequestrato è stato qualificato come arma impropria, cioè strumento da punta e da taglio atto ad offendere, e il giustificato motivo deve essere attuale e immediatamente verificabile, non deducibile solo a posteriori.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
sono inammissibili in cassazione le doglianze che si risolvono in mere questioni di fatto o in censure non consentite in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero per assenza di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che mirino solo a una nuova valutazione del fatto o delle prove, se non accompagnate da una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Quando vi è "doppia conforme", la motivazione della sentenza di appello si integra con quella di primo grado; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le decisioni, altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.
- Ai fini dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, il "giustificato motivo" del porto di un'arma impropria deve essere immediatamente riferibile alla situazione concreta e suscettibile di verifica immediata da parte degli operanti; non è sufficiente una giustificazione formulata successivamente in giudizio.
- Per i reati contravvenzionali, l'elemento soggettivo è integrato anche dalla colpa, salvo diversa previsione normativa; la valutazione del dolo o della colpa deve essere coerente con le circostanze di tempo e di luogo emergenti dal compendio probatorio.
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