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Sentenza

Sentenza n. 5095/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - del decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, ivi compresi gli allegati A, B, C, e D, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla impresa ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/10/2023: - del decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, ivi compresi gli allegati A, B, C e D;

Giustizia amministrativa202301951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali e provvedimenti regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e i decreti dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 1247 del 13 dicembre 2022 e n. 741 del 21 luglio 2023. Tali atti avevano certificato il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, dettato le linee guida per il ripiano e individuato gli importi posti a carico dell’impresa fornitrice. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato il 25% degli importi richiesti, avvalendosi della disciplina sopravvenuta prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha rilevato che la disciplina sopravvenuta consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere soltanto dopo la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento della quota ridotta. Poiché la Regione Siciliana non aveva comunicato tale provvedimento di accertamento, non ricorrevano i presupposti formali per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società di avere effettuato il pagamento del 25% degli importi richiesti consentiva di ritenere sopravvenuto l’interesse a una decisione sul merito del ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici connessi al ripiano del superamento del tetto di spesa

    La disposizione è richiamata quale base normativa degli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    provvedimenti regionali e provinciali

    È indicata come norma di riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali che individuano gli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015, nell’individuazione degli obblighi oggetto della disciplina transattiva o riduttiva sopravvenuta.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento della quota del 25% estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali; la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali presuppone però la comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale di accertamento dell’avvenuto pagamento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato

    La norma è richiamata quale base dello svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell’obbligazione determini la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, tale effetto processuale può essere dichiarato solo se sono rispettate le modalità formali espressamente stabilite dalla legge, inclusa la comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo di accertamento del pagamento.
  • La dichiarazione unilaterale della parte ricorrente di avere eseguito il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta, in assenza della comunicazione formale dell’amministrazione richiesta dalla legge, non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e quindi l’improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito può essere desunta dal comportamento processuale della parte che dichiari di avere adempiuto all’obbligazione oggetto dell’impugnazione, anche quando non ricorrano tutti i presupposti formali per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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