Regolamento (UE) 2020/474
Regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione del 20 gennaio 2020 relativo alla banca dati europea degli scafi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina il funzionamento operativo della banca dati europea degli scafi (EHDB), definendo quali dati devono essere raccolti, chi può accedervi e con quali modalità. Prevede un accesso pieno per le autorità incaricate dell’applicazione delle normative sulla navigazione interna e un accesso in sola lettura per altri organismi che svolgono funzioni amministrative, di sicurezza o statistiche. Stabilisce inoltre l’obbligo di designare un punto di contatto unico per la convalida degli accessi e contiene prescrizioni tecniche sulla gestione degli account e sulle funzionalità della banca dati. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del quadro UE in materia di protezione dei dati.
Regole sulla banca dati europea degli scafi (EHDB): raccolta, trattamento e accesso ai dati delle unità navali per la navigazione interna.
Ambito di applicazione
Si applica ai dati conservati nella banca dati europea degli scafi (EHDB) istituita dall’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1629, con riguardo alle unità navali destinate alla navigazione interna. Riguarda gli Stati membri, le autorità competenti, le parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE. Sono previste anche categorie di accesso per altri organismi (in sola lettura), organizzazioni internazionali e, in taluni casi, autorità di paesi terzi, nel rispetto delle condizioni di protezione dei dati personali. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2020/474 relativo alla banca dati europea degli scafi
Il regolamento definisce le regole operative della banca dati europea degli scafi (EHDB), strumento previsto dall’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/1629 per supportare l’identificazione, la certificazione e il controllo delle unità navali adibite alla navigazione interna. La disciplina mira a garantire dati armonizzati, aggiornati e affidabili, nonché un accesso differenziato alle informazioni da parte delle autorità competenti e di altri organismi autorizzati.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando la Commissione evidenzia che l’EHDB deve agevolare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2016/1629 e, più in generale, la cooperazione tra Stati membri, parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paesi terzi coinvolti nell’attuazione delle norme sulla navigazione interna. La banca dati deve consentire sia il pieno accesso per le autorità che applicano la disciplina tecnica e certificatoria, sia l’accesso in sola lettura per altri soggetti con funzioni amministrative, statistiche o di sicurezza. È inoltre richiamata l’esigenza di conformità alla normativa UE sulla protezione dei dati personali, in particolare ai regolamenti (UE) 2018/1725 e 2016/679.
Oggetto del regolamento e dati raccolti
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento: raccolta e trattamento dei dati contenuti nell’EHDB, accesso agli stessi, tipologie di accesso ammesse e regole di utilizzo della banca dati. L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri inseriscano nell’EHDB i dati necessari per l’identificazione di un’unità navale, come elencati nell’allegato 1, che rinvia ai dati di identificazione previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629.
Accesso pieno ai dati e coordinamento tra autorità
L’articolo 3 disciplina il pieno accesso ai dati e il loro trattamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri, delle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dei paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE. Tale accesso serve a sostenere misure amministrative per mantenere la sicurezza e la facilità di navigazione e per garantire l’applicazione della direttiva. Ogni soggetto interessato deve notificare alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità competenti; inoltre gli Stati membri devono assicurare la coerenza tra i dati nei registri di cui all’articolo 17 della direttiva e quelli presenti nell’EHDB. Le modalità tecniche del pieno accesso sono rinviate all’allegato 3.
Accesso in sola lettura
L’articolo 4 consente un accesso in sola lettura ad autorità diverse da quelle titolari del pieno accesso, sempre appartenenti agli Stati membri, alle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e ai paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Le finalità sono limitate alla gestione della navigazione interna e dell’infrastruttura, al mantenimento o all’applicazione della sicurezza della navigazione e alla raccolta di dati statistici. Le amministrazioni interessate devono notificare alla Commissione denominazioni, indirizzi e profili utilizzatore; la concessione dell’accesso segue gli allegati 2 e 4.
Punto di contatto unico e procedura di convalida
L’articolo 5 impone a ciascuno Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di designare un punto di contatto unico, scelto tra le autorità competenti, con funzione di collegamento con la Commissione e con gli altri Stati membri per la convalida degli accessi. Le notifiche relative alle autorità competenti e ai profili accesso sono effettuate registrando le informazioni pertinenti nell’EHDB. Gli allegati 3 e 4 prevedono una procedura comune: richiesta di apertura dell’account tramite EHDB, convalida da parte del punto di contatto unico, attivazione dell’account e possibile disattivazione da parte della Commissione in caso di mancanza dei requisiti.
Profili utilizzatore e diritti di accesso
L’allegato 2 distingue i principali profili utilizzatore. Hanno pieno accesso le autorità di certificazione tecnica e le autorità RIS, nei limiti delle rispettive competenze; l’accesso può essere esteso a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi se rispettano i requisiti dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725. Gli uffici di statistica e le organizzazioni internazionali hanno accesso di sola lettura, subordinato alla valutazione del livello di protezione dei dati personali. Anche altri organismi incaricati di funzioni di navigazione interna, gestione dell’infrastruttura e sicurezza della navigazione, nonché il personale della Commissione e il fornitore delle soluzioni tecniche, dispongono di accesso in sola lettura.
Funzionalità dell’EHDB
L’allegato 5 elenca le funzionalità principali della banca dati. L’EHDB consente di verificare se una nave sia già registrata tramite l’ENI o altri dati identificativi; permette la consultazione dei dati relativi ai certificati delle unità navali e delle domande di certificato respinte o pendenti; fornisce l’accesso a copie digitali dei certificati rilasciati; consente la produzione di statistiche; e gestisce gli accessi degli utilizzatori tramite il servizio di autenticazione della Commissione, EU Login.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Oggetto e disciplina della EHDB
L’articolo 1 stabilisce norme sulla raccolta e il trattamento dei dati conservati nella banca dati europea degli scafi (EHDB), sull’accesso a tali dati, sulle tipologie di accesso consentite e sulle istruzioni relative all’uso e al funzionamento della banca dati.
Raccolta dei dati di identificazione
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri inseriscono nell’EHDB i dati per l’identificazione di un’unità navale elencati nell’allegato 1, che rinvia ai dati di identificazione previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629.
Accesso pieno e trattamento dei dati
L’articolo 3 consente alle autorità competenti degli Stati membri, delle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dei paesi terzi incaricati di compiti connessi all’applicazione delle direttive (UE) 2016/1629 e 2005/44/CE di accedere e trattare i dati per sostenere misure amministrative finalizzate a sicurezza, facilità di navigazione e corretta applicazione della direttiva (UE) 2016/1629. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità competenti e garantire la coerenza tra i dati nei registri dell’articolo 17 della direttiva e quelli dell’EHDB. L’accesso pieno è disciplinato dall’allegato 3.
Accesso in sola lettura
L’articolo 4 prevede che l’accesso in sola lettura possa essere concesso ad altre autorità degli Stati membri, delle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per finalità di navigazione interna, gestione dell’infrastruttura, sicurezza della navigazione e raccolta di dati statistici. Le denominazioni, gli indirizzi e i profili utilizzatore devono essere notificati alla Commissione; le modalità di concessione seguono gli allegati 2 e 4.
Punto di contatto unico
L’articolo 5 impone a ciascuno Stato membro, parte contraente della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e paese terzo di designare un punto di contatto unico, scelto tra le autorità competenti, per agevolare lo scambio di informazioni sulla convalida degli accessi. Le notifiche richieste dagli articoli 3 e 4 sono effettuate registrando le informazioni pertinenti nell’EHDB e devono essere comunicate alla Commissione con denominazioni e recapiti del punto di contatto.
Protezione dei dati personali e interoperabilità
Nei considerando si precisa che, quando le misure implicano trattamento di dati personali, questo deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 per la Commissione e del regolamento (UE) 2016/679 per le autorità degli Stati membri. Si richiamano inoltre i principi di neutralità tecnologica, apertura all’innovazione, "una tantum" e "interoperabile per definizione".
Profili utilizzatore e categorie di accesso
L’allegato 2 definisce i profili utilizzatore e i diritti di accesso: autorità di certificazione tecnica e autorità RIS con pieno accesso; uffici di statistica e organizzazioni internazionali con accesso di sola lettura, subordinato alla valutazione del livello di protezione dei dati personali; altri organismi incaricati della navigazione interna, della gestione dell’infrastruttura e della sicurezza con accesso in sola lettura; personale della Commissione e fornitore delle soluzioni tecniche con accesso in sola lettura. La Commissione può inoltre concedere accesso a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi se sono soddisfatti i requisiti dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725, potendo limitare profili e diritti in base alla valutazione della protezione dei dati.
Convalida, attivazione e disattivazione degli account
Gli allegati 3 e 4 disciplinano la procedura di apertura, convalida e attivazione degli account per il pieno accesso e per l’accesso in sola lettura: richiesta tramite EHDB, convalida da parte del punto di contatto unico competente e successiva attivazione. La Commissione può disattivare l’account se l’utilizzatore non soddisfa i requisiti del regolamento. Per l’accesso in sola lettura, le autorità competenti devono inoltre controllare e verificare regolarmente gli accessi concessi.
Funzionalità della banca dati
L’allegato 5 elenca le principali funzionalità dell’EHDB: verifica dell’ENI o dei dati di identificazione per accertare se una nave è già registrata; consultazione dei dati relativi ai certificati e dei dati di identificazione dai registri nazionali; consultazione delle richieste di certificato respinte o pendenti; accesso a copie digitali dei certificati; produzione di statistiche; gestione degli accessi tramite il servizio di autenticazione della Commissione (EU Login).
Entrata in vigore
L’articolo 6 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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