Regolamento (UE) 2020/473
Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione del 20 gennaio 2020 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2017/2397 disciplinando le caratteristiche tecniche, le funzioni, gli accessi e le modalità di utilizzo delle banche dati connesse ai certificati di qualifica dell'Unione, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo. Stabilisce inoltre la ripartizione delle responsabilità tra Commissione e Stati membri per il trattamento dei dati personali, con regole specifiche su sicurezza, conservazione e diritti degli interessati. Le disposizioni distinguono tra la banca dati dell'Unione per certificati e libretti e la banca dati europea degli scafi per i giornali di bordo.
Regole tecniche e di gestione delle banche dati UE per certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo nel settore della navigazione interna, inclusi accessi, scambio dati e protezione dei dati personali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che rilasciano certificati di qualifica dell'Unione, libretti di navigazione e giornali di bordo ai sensi della direttiva (UE) 2017/2397, nonché alla Commissione europea quale gestore della banca dati dell'Unione e della banca dati europea degli scafi per i dati sui giornali di bordo. Riguarda anche gli utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti nazionali, le organizzazioni internazionali e, ove ammesso, le autorità di paesi terzi, limitatamente agli accessi consentiti dall'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati. Si applica dal 18 gennaio 2022, con applicazione anticipata dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Regolamento delegato (UE) 2020/473: banche dati per certificati di qualifica, libretti di navigazione e giornali di bordo
Il regolamento integra la direttiva (UE) 2017/2397 nel quadro del riconoscimento delle qualifiche professionali nella navigazione interna. La sua finalità è rendere operativi, in modo uniforme a livello UE, i sistemi informatici necessari alla registrazione, allo scambio e al controllo dei dati relativi ai certificati di qualifica, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo, anche per prevenire frodi, migliorare la sicurezza della navigazione e favorire la mobilità degli equipaggi.
Ambito e finalità del sistema informativo
Il testo distingue due infrastrutture: la banca dati dell'Unione, destinata ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione, e la banca dati europea degli scafi, destinata ai giornali di bordo. Le due banche dati sono concepite per supportare l'attuazione dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2017/2397 e per agevolare lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione anche ai fini statistici, di controllo e di sicurezza della navigazione.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 introduce le nozioni essenziali per l'applicazione del regolamento. Tra queste assumono rilievo il CID, ossia il numero univoco di identificazione del membro di equipaggio generato dalla banca dati dell'Unione, e gli stati dei certificati, che possono essere attivo, scaduto, sospeso, revocato, smarrito, rubato o distrutto. Le definizioni sono importanti perché determinano la gestione operativa dei dati e lo stato giuridico dei titoli professionali.
Banca dati dell'Unione: istituzione, contenuto e funzionamento
La Commissione istituisce e gestisce la banca dati dell'Unione ed è responsabile del funzionamento tecnico e della manutenzione, dovendo garantire riservatezza, integrità e disponibilità del sistema. Gli Stati membri che rilasciano certificati ai sensi della direttiva devono alimentare la banca dati con i dati contenuti nei registri nazionali, tramite scambio machine-to-machine.
La banca dati fornisce una panoramica consolidata dei dati presenti nei registri nazionali e, se del caso, anche delle informazioni relative a certificati e libretti riconosciuti a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva, ove sia stato concesso accesso a un'autorità di un paese terzo. Inoltre, essa mette a disposizione un portale web per gli utilizzatori autorizzati.
Profili di accesso e utilizzo dei dati
L'allegato I disciplina in modo puntuale i profili di accesso. La Commissione concede i diritti ai singoli utilizzatori in base a un elenco fornito dagli Stati membri; può inoltre attribuire accessi a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi, purché siano rispettate le condizioni dell'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725.
I profili comprendono, tra gli altri:
- autorità di certificazione, con lettura e scrittura sulle principali funzionalità;
- autorità responsabili della sospensione, con accesso mirato alle funzioni di sospensione;
- autorità responsabili dell'applicazione, con sola lettura per prevenzione frodi e pratiche illecite;
- depositari dei registri;
- uffici di statistica;
- Commissione, con funzioni di gestione tecnica e accesso ai dati necessari.
Per le organizzazioni internazionali e per le autorità di paesi terzi l'accesso è subordinato alla valutazione del livello di protezione dei dati personali e può essere limitato.
Funzionalità operative della banca dati dell'Unione
Il sistema è costruito attorno a una serie di funzionalità operative, tra cui:
- verifica della registrazione del membro di equipaggio tramite CID o documento di identità;
- consultazione dei dati sui certificati di qualifica e sui libretti di navigazione;
- consultazione e aggiornamento dello stato dei certificati, inclusa la registrazione della sospensione;
- invio e ricezione di notifiche sulle modifiche ai registri;
- elaborazione di statistiche;
- aggiornamento dei metadati in caso di modifica dei registri nazionali;
- gestione delle transazioni incomplete con memorizzazione temporanea e ripetizione automatica;
- autenticazione degli utilizzatori tramite EU Login;
- monitoraggio di login e transazioni per debug e controllo.
Dati conservati, metadati e standard tecnici
La banca dati conserva solo i dati necessari al funzionamento: metadati di instradamento, tabelle dei diritti di accesso e dati CID con informazioni essenziali sul titolare, quali i tipi di certificati e autorizzazioni, il numero del libretto di navigazione attivo e il collegamento al registro nazionale più aggiornato. Per i certificati e i libretti riconosciuti, la banca dati può conservare anche i dati dell'articolo 25 della direttiva se l'accesso a un paese terzo è stato rifiutato.
Il collegamento con i registri nazionali avviene tramite il servizio elettronico di recapito certificato sicuro della Commissione (eDelivery), usando formato XML. Il servizio deve essere operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità almeno del 98%, esclusa la manutenzione programmata. I dati di riferimento, come codici, vocabolari controllati e glossari, sono conservati nell'ERDMS.
Banca dati europea degli scafi e giornali di bordo
Gli Stati membri registrano nella banca dati europea degli scafi i dati relativi ai giornali di bordo. L'allegato II rinvia in parte alle istruzioni del regolamento delegato 2020/474 relativo a tale banca dati, soprattutto per quanto riguarda accesso, trattamento dei dati e pieno accesso. Anche qui l'accesso è riservato agli utilizzatori autorizzati: autorità di certificazione, autorità responsabili dell'applicazione, uffici di statistica, organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi, con livelli di accesso differenziati.
Protezione dei dati personali e tempi di conservazione
Il regolamento presta particolare attenzione alla protezione dei dati personali. Il trattamento da parte degli utilizzatori autorizzati negli Stati membri deve avvenire in conformità al regolamento (UE) 2016/679, mentre il trattamento effettuato dalla Commissione è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725. L'accesso ai dati personali è ammesso solo per eseguire le funzionalità previste e solo per utilizzatori autorizzati.
Quanto alla conservazione:
- i dati di cui alla sezione 4 non possono essere conservati oltre il necessario e, in ogni caso, non oltre il pensionamento del membro di equipaggio;
- i dati utilizzati per le funzioni di monitoraggio dei login e delle transazioni non possono essere conservati oltre sei mesi;
- gli altri dati personali non possono essere conservati più a lungo del necessario per completare la transazione;
- i dati a fini statistici devono essere anonimizzati e aggregati, potendo essere conservati senza limite temporale una volta anonimizzati.
Ripartizione delle responsabilità tra Commissione e Stati membri
L'allegato III disciplina la contitolarità del trattamento dei dati personali nella banca dati dell'Unione. Gli Stati membri determinano finalità e mezzi del trattamento nei registri nazionali, mentre la Commissione, quale gestore della banca dati per lo scambio tra Stati membri, è anch'essa titolare del trattamento.
La Commissione deve garantire la conformità tecnica e la sicurezza del sistema, gestire le richieste degli interessati rivolte direttamente ad essa, pubblicare un'informativa sulla protezione dei dati, notificare eventuali violazioni ai punti di contatto unici, al Garante europeo della protezione dei dati e, in taluni casi, agli interessati, nonché controllare l'accesso del personale e assicurarne la formazione e il segreto professionale.
Le autorità competenti degli Stati membri devono raccogliere e trattare i dati dei richiedenti, assicurare accuratezza e sicurezza dei registri nazionali, fungere da punto di contatto per i membri di equipaggio, cooperare con gli altri Stati membri e con la Commissione, notificare le violazioni dei dati personali e individuare il personale autorizzato all'accesso ai dati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La sua applicazione generale decorre dal 18 gennaio 2022, con anticipazione dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento fissa le norme che definiscono caratteristiche e condizioni d'uso delle banche dati relative ai certificati di qualifica dell'Unione, ai libretti di navigazione e ai giornali di bordo rilasciati in conformità alla direttiva (UE) 2017/2397, nonché ai documenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva.
Definizioni chiave
Sono definiti, tra l'altro, banca dati dell'Unione, banca dati europea degli scafi, registri nazionali, numero di identificazione del membro di equipaggio (CID) e gli stati dei certificati: attivo, scaduto, sospeso, revocato, smarrito, rubato e distrutto.
Banca dati dell'Unione per certificati e libretti
La Commissione istituisce e gestisce la banca dati dell'Unione, ne cura il funzionamento tecnico e la manutenzione e adotta misure per garantire riservatezza, integrità e disponibilità. Gli Stati membri mettono a disposizione della banca dati, tramite tecnologia machine-to-machine, i dati contenuti nei registri nazionali rilevanti.
Contitolarità e accessi ai dati personali
Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali inclusi nella banca dati dell'Unione, secondo la ripartizione di responsabilità dell'allegato III. La Commissione è titolare del trattamento dei dati necessari a concedere e gestire i diritti di accesso alla banca dati.
Banca dati europea degli scafi per i giornali di bordo
Gli Stati membri registrano nella banca dati europea degli scafi i dati relativi ai giornali di bordo. Le condizioni d'uso per tale banca dati sono stabilite nell'allegato II, con rinvio alle regole del regolamento delegato 2020/474 per accesso e trattamento.
Profili utilizzatore e diritti di accesso
L'allegato I e l'allegato II distinguono i profili di accesso di autorità di certificazione, autorità responsabili della sospensione, autorità responsabili dell'applicazione, depositari dei registri, uffici di statistica, Commissione, organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi. I diritti variano tra pieno accesso, lettura, scrittura o accesso limitato, anche in funzione della valutazione del livello di protezione dei dati del paese terzo o dell'organizzazione richiedente.
Funzionalità della banca dati dell'Unione
La banca dati consente la verifica della registrazione dei membri di equipaggio mediante CID o dati del documento d'identità, la consultazione dei dati sui certificati e libretti, la modifica dello stato dei certificati, l'invio e ricezione di notifiche, la produzione di statistiche, l'aggiornamento dei metadati, la gestione delle transazioni incomplete, l'autenticazione tramite EU Login e il monitoraggio di login e transazioni.
Dati conservati e scambio tecnico
La banca dati dell'Unione conserva metadati di instradamento, tabelle dei diritti di accesso e dati CID con l'elenco dei tipi di certificati e autorizzazioni, il numero del libretto di navigazione attivo e un puntatore al registro nazionale più aggiornato. Lo scambio con i registri nazionali avviene tramite eDelivery, in formato XML, con disponibilità del servizio almeno del 98% su base continuativa, salvo manutenzione programmata.
Protezione dei dati personali e conservazione
Il trattamento da parte degli utilizzatori negli Stati membri è soggetto al regolamento (UE) 2016/679, mentre il trattamento della Commissione è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725. I dati sono trattati solo per le funzionalità previste; alcuni dati non possono essere conservati oltre il pensionamento del membro di equipaggio, i log non oltre sei mesi, e i dati statistici devono essere anonimizzati e aggregati.
Responsabilità dei contitolari e violazioni dei dati
L'allegato III distribuisce le responsabilità tra Commissione e autorità nazionali: sicurezza del sistema, gestione delle richieste degli interessati, notifiche di data breach, definizione degli accessi del personale e formazione/segretezza professionale. Gli Stati membri devono inoltre garantire liceità, accuratezza e sicurezza dei registri nazionali e fungere da punto di contatto per i membri di equipaggio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 18 gennaio 2022. Fanno eccezione l'articolo 3, paragrafi 1 e 4, applicabili già dalla data di entrata in vigore.
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