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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/987

Regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione del 20 gennaio 2020 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2020/987 interviene per correggere errori presenti in talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 relativo all’etichettatura energetica delle unità di ventilazione residenziali. Le correzioni riguardano soprattutto le esclusioni dall’ambito di applicazione dell’atto originario e, per la sola versione svedese, un termine definito negli allegati tecnici. La rettifica ha natura meramente correttiva ma incide sulla sostanza di alcune disposizioni, e si applica direttamente negli Stati membri.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 sull’etichettatura energetica delle unità di ventilazione residenziali

Ambito di applicazione

Si applica alle versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014. La rettifica incide sulle disposizioni relative alle esclusioni dall’ambito di applicazione dell’atto originario (articolo 1, paragrafo 2, lettere e) e f)) e, per la versione svedese, su un termine definito nell’allegato I, punto 9, e nell’allegato IV, lettera o). Non riguarda le altre versioni linguistiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 sull’etichettatura energetica delle unità di ventilazione residenziali

Il regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione è un atto correttivo che interviene sul regolamento delegato (UE) n. 1254/2014, adottato in materia di etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali. La Commissione richiama la propria competenza ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1369, quadro generale dell’etichettatura energetica, e motiva l’intervento con la presenza di errori in alcune versioni linguistiche dell’atto originario, errori che incidono sulla sostanza di disposizioni chiave.

Motivi della rettifica

La rettifica si rende necessaria perché diverse versioni linguistiche del regolamento n. 1254/2014 contengono errori nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), relativo alle unità di ventilazione residenziali escluse dall’ambito di applicazione. La versione maltese presenta inoltre un errore alla lettera f) del medesimo paragrafo, mentre la versione svedese presenta un errore aggiuntivo nell’allegato I, punto 9, e nell’allegato IV, lettera o), con ricadute su un termine definito rilevante per gli allegati da II a IX. La Commissione precisa che tali errori incidono sulla sostanza delle disposizioni e che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

Contenuto della rettifica

L’articolo 1 del regolamento 2020/987 dispone la sostituzione della lettera e) dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1254/2014. La nuova formulazione chiarisce che restano escluse le unità di ventilazione che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore destinata al recupero del calore o che consente un trasferimento o un’estrazione di calore aggiuntivi rispetto al sistema di recupero del calore, con l’unica eccezione del trasferimento di calore effettuato per protezione antigelo o per sbrinamento.

Per la versione italiana non risultano ulteriori interventi specifici nel testo riportato, oltre alla rettifica della lettera e) comune alle versioni linguistiche interessate. Il regolamento segnala invece espressamente che le rettifiche della lettera f) e degli allegati I e IV non riguardano la versione italiana.

Ambito soggettivo e linguistico

L’atto ha natura strettamente correttiva e si applica alle versioni linguistiche indicate nel testo, ossia bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. La rettifica non estende né modifica l’ambito materiale del regolamento n. 1254/2014 oltre la correzione testuale delle versioni interessate, ma ne assicura la coerenza interpretativa.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rettifica dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014

Viene sostituita la lettera e) per precisare che l’esclusione riguarda le unità di ventilazione che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore destinata al recupero del calore o che consente un trasferimento o un’estrazione di calore aggiuntivi rispetto al sistema di recupero del calore, salvo il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento.

Rettifiche ulteriori per la versione maltese e svedese

La versione maltese del regolamento n. 1254/2014 contiene un ulteriore errore all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), relativo alle unità di ventilazione escluse dall’ambito di applicazione. La versione svedese contiene inoltre un errore nell’allegato I, punto 9, e nell’allegato IV, lettera o), relativo a uno dei termini definiti per gli allegati da II a IX.

Ambito delle versioni linguistiche interessate

La rettifica si applica alle versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese; le altre versioni linguistiche non sono interessate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaefficienza energeticaprodotti energeticidiritto linguistico dell’unione

Testo integrale

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