Regolamento (UE) 2020/49
Regolamento (UE) 2020/49 della Commissione del 21 gennaio 2020 che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2020/49 della Commissione interviene con una rettifica puntuale del regolamento (UE) 2017/1151. La correzione riguarda solo la versione tedesca, nella quale era stato invertito il significato di alcune disposizioni degli allegati relative al trattamento di ruote e pneumatici aggiuntivi. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica della sola versione tedesca del regolamento (UE) 2017/1151 in materia di omologazione ed emissioni dei veicoli leggeri, con correzione del senso di alcune disposizioni sugli pneumatici e le ruote aggiuntivi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a livello dell’Unione europea come rettifica di un atto già vigente: incide esclusivamente sulla versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151. Non modifica le altre versioni linguistiche né introduce un regime materiale autonomo; riguarda indirettamente gli operatori del settore dell’omologazione dei veicoli a motore, in particolare per veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6), e le autorità chiamate ad applicare il testo corretto. È rilevante ai fini SEE.
Rettifica della versione tedesca del regolamento (UE) 2017/1151
Il regolamento (UE) 2020/49 della Commissione è un atto di correzione linguistica e non di riforma sostanziale. La Commissione interviene per rettificare un errore presente soltanto nella versione tedesca del regolamento (UE) 2017/1151, relativo all’omologazione dei veicoli leggeri e alle norme sulle emissioni Euro 5 ed Euro 6. Il considerando principale spiega che, in alcune disposizioni degli allegati, era stato invertito il significato normativo in materia di ruote e pneumatici aggiuntivi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento rettificato, il regolamento (UE) 2017/1151, integra il regolamento (CE) n. 715/2007 e disciplina l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, oltre alle informazioni per riparazione e manutenzione del veicolo. Il presente atto non modifica il contenuto sostanziale di quel quadro regolatorio, ma assicura la coerenza del testo tedesco con la volontà normativa originaria. La rettifica è espressamente limitata alla lingua tedesca e non riguarda le altre versioni linguistiche.
Disposizioni rettificate
La correzione interviene su specifiche parti dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151:
- suballegato 4, punti 4.2.1.1.2 e 4.2.2.1;
- suballegato 7, punti 3.2.3.2.2.2.2 e 3.2.4.1.1.2.2.
Secondo il considerando, tali disposizioni devono specificare che le ruote e gli pneumatici aggiuntivi non sono da considerare dispositivi opzionali. Il regolamento di rettifica serve quindi a riallineare il testo linguistico tedesco alla portata corretta di tali previsioni tecniche.
Effetti pratici per operatori e autorità
Per i professionisti del settore automotive, la rilevanza del regolamento è essenzialmente interpretativa: consente di applicare correttamente il testo tedesco del regolamento di base in procedure di omologazione, valutazione tecnica e conformità. Non introduce nuovi obblighi, termini o sanzioni, ma evita interpretazioni difformi dovute all’errore di traduzione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della versione tedesca del regolamento (UE) 2017/1151
Viene corretto l’errore linguistico presente nella versione in tedesco del regolamento (UE) 2017/1151. In particolare, il considerando chiarisce che era stato invertito il significato delle disposizioni dell’allegato XXI, suballegato 4, punti 4.2.1.1.2 e 4.2.2.1, nonché dell’allegato XXI, suballegato 7, punti 3.2.3.2.2.2.2 e 3.2.4.1.1.2.2, relative al fatto che ruote e pneumatici aggiuntivi non devono essere considerati dispositivi opzionali.
Portata limitata della rettifica
La rettifica riguarda esclusivamente la lingua tedesca e non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento (UE) 2017/1151.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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