Regolamento (UE) 2020/45
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione del 20 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per chiarire la portata del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Cina. In particolare, conferma espressamente che l’estensione del dazio alle alcune parti di biciclette, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97, continua ad applicarsi. Precisa inoltre che i riferimenti ai codici NC servono solo a individuare il prodotto al momento della pubblicazione e che successive modifiche della nomenclatura non incidono sulle misure.
Chiarimento e modifica del regime antidumping applicabile alle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con conferma dell’estensione alle parti di biciclette.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), nonché all’estensione del dazio antidumping alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97. Rileva per tutti gli Stati membri, con applicazione diretta dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; il regolamento chiarisce inoltre che eventuali modifiche dei codici NC non incidono sulle misure.
Modifica del regime antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per chiarire la portata delle misure antidumping applicabili alle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. La finalità è soprattutto interpretativa e di coordinamento: la Commissione precisa che l’estensione del dazio alle parti di biciclette, già introdotta in passato dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, continua a produrre effetti anche dopo la proroga delle misure sulle biciclette.
Contesto normativo
Il testo richiama il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e la successiva estensione operata dal regolamento (CE) n. 71/97 alle importazioni di alcune parti di biciclette. Viene poi considerato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, che ha prorogato per altri cinque anni le misure antidumping sulle biciclette a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Ambito materiale e prodotto interessato
Il regolamento definisce il prodotto oggetto del riesame come biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, corrispondenti ai codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099. La precisazione è importante perché collega la misura al bene doganale individuato dalla nomenclatura combinata, senza però far dipendere la portata sostanziale del dazio da eventuali future variazioni della classificazione.
Obblighi e effetti delle modifiche introdotte
La modifica principale consiste nella sostituzione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1379, che ribadisce l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei prodotti sopra descritti originari della Repubblica popolare cinese. Inoltre, viene introdotto il paragrafo 4 bis, che afferma espressamente il mantenimento dell’estensione del dazio alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Per tali parti, il dazio antidumping definitivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/97 è quello applicabile alle "tutte le altre società" previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento modificato.
Codici NC e stabilità dell’applicazione delle misure
Un chiarimento rilevante per gli operatori riguarda il rapporto tra misura antidumping e nomenclatura doganale. La Commissione precisa che i codici NC menzionati nel regolamento servono a identificare il prodotto al momento della pubblicazione e che le successive modifiche di tali codici non incidono sull’applicazione delle misure. Per gli operatori doganali e per le imprese importatrici ciò implica che la sostanza della misura resta ancorata al prodotto economico descritto, non alla sola evoluzione formale della classificazione tariffaria.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie o deroghe nel testo fornito.
Disposizioni principali
Conferma del perimetro del prodotto
Viene sostituito il considerando 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per definire il prodotto oggetto del riesame come biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099).
Conferma del dazio antidumping definitivo sulle biciclette
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1379 è sostituito per istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi senza motore, originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC e TARIC indicati.
Mantenimento dell’estensione alle parti di biciclette
È inserito l’articolo 1, paragrafo 4 bis, che mantiene l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Il dazio applicabile a tali parti è quello previsto per le "tutte le altre società" dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento modificato.
Codici NC e irrilevanza delle modifiche di nomenclatura
Il regolamento chiarisce che il prodotto oggetto del riesame rientra nei codici NC indicati solo al momento della pubblicazione del regolamento e che eventuali modifiche successive dei codici NC non hanno alcun impatto sull’applicazione delle misure antidumping.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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