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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/44

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 della Commissione del 20 gennaio 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

Normativa europea32020R0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti provenienti dalla Cina e dall’Egitto, nell’ambito di un’inchiesta antisovvenzioni. La Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti circa l’esistenza di sovvenzioni compensabili, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve e un pregiudizio difficilmente rimediabile per l’industria dell’Unione. La registrazione serve a preservare la possibilità di applicare, in seguito, dazi compensativi con effetto retroattivo alle condizioni previste dal diritto UE.

Registrazione delle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm di lunghezza e larghezza e di peso superiore a 35 g/m2. I prodotti sono quelli attualmente classificati ai codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, corrispondenti ai codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080. La registrazione riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto; la misura è disposta dalla Commissione ai fini di un eventuale successivo prelievo retroattivo di dazi compensativi, se saranno istituiti. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 della Commissione dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di determinati prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics, GFF) provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dall’Egitto. La misura è adottata nel contesto di un procedimento antisovvenzioni aperto nel maggio 2019 e si fonda sull’esigenza di preservare l’efficacia di eventuali dazi compensativi retroattivi, qualora l’inchiesta confermi la sussistenza dei presupposti previsti dal regolamento (UE) 2016/1037.

Contesto procedurale e fondamento giuridico

La Commissione richiama l’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, che consente di invitare le autorità doganali a registrare le importazioni ai fini di una successiva applicazione retroattiva di misure compensative. Il procedimento antisovvenzioni riguarda gli stessi prodotti oggetto di un parallelo procedimento antidumping aperto il 21 febbraio 2019. La registrazione è stata richiesta dall’industria dell’Unione mediante domanda del 31 luglio 2019, poi aggiornata il 21 novembre 2019.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto soggetto a registrazione consiste in tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi. Restano esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2.

I prodotti sono attualmente classificati nei codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, corrispondenti ai codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080. Il regolamento precisa che tali codici sono indicativi e servono a delimitare operativamente il perimetro della registrazione.

Motivazioni della registrazione: sovvenzioni compensabili

La Commissione ritiene disponibili elementi di prova sufficienti per concludere, in questa fase, che le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC e dall’Egitto beneficiano di sovvenzioni compensabili. Le misure denunciate comprendono, tra l’altro:

  • trasferimenti diretti di fondi;
  • rinuncia o mancata riscossione di entrate pubbliche altrimenti dovute;
  • fornitura di beni e servizi a prezzo inferiore al valore adeguato.

Secondo la Commissione, tali misure comportano un contributo finanziario imputabile a governi o amministrazioni pubbliche e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori; sarebbero inoltre specifiche perché condizionate all’andamento delle esportazioni, all’utilizzo di merci nazionali o limitate a determinati settori, imprese o aree geografiche.

Prejudizio difficilmente rimediabile e rischio di inefficacia delle misure future

La Commissione considera dimostrati elementi indicativi di un grave pregiudizio difficilmente rimediabile per l’industria dell’Unione. Dalla denuncia e dalla domanda aggiornata emergono un forte deterioramento della redditività, con margini di profitto dimezzati tra il 2015 e il 30 settembre 2018, e una perdita di quota di mercato di 5 punti percentuali nello stesso periodo. Il peggioramento coincide con l’aumento delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto e con una riduzione del prezzo medio di tali importazioni.

La Commissione aggiunge che i grandi utilizzatori dei prodotti GFF svolgono procedure di qualificazione dei fornitori lunghe e complesse, per cui il passaggio a produttori cinesi o egiziani potrebbe comportare una perdita difficile da recuperare per i produttori dell’Unione. Inoltre, senza una misura immediata, le eventuali future misure compensative potrebbero risultare in gran parte inefficaci rispetto agli acquisti del 2020.

Importazioni massicce in un periodo relativamente breve

Ai fini dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ravvisa importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve. Nell’analisi dei dati doganali e di sorveglianza, la Commissione ha utilizzato sia i codici TARIC specifici creati all’apertura dell’inchiesta sia quelli generici effettivamente usati in seguito dagli importatori.

Per il periodo marzo-novembre 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, i dati indicano:

  • RPC: aumento del volume medio mensile del 41 % e della quantità totale del 41 %;
  • Egitto: aumento del volume medio mensile dell’11 % e della quantità totale del 7 %;
  • cumulativamente: aumento del volume medio mensile del 31 % e della quantità totale del 29 %.

La Commissione conclude quindi che gli aumenti sono sufficienti a integrare il requisito delle importazioni massicce.

Registrazione, eventuale retroattività e osservazioni delle parti

Con la registrazione, le autorità doganali sono invitate a tenere traccia delle importazioni affinché, se l’inchiesta dovesse portare all’istituzione di dazi compensativi, questi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, nei limiti consentiti dal diritto UE.

La Commissione precisa che, allo stadio attuale, non è ancora possibile determinare con precisione l’importo delle sovvenzioni. La denuncia contiene soltanto una stima del livello di eliminazione del pregiudizio, pari all’87 % per la RPC e al 60 % per l’Egitto; la Commissione osserva che tale dato sarebbe rilevante solo se un dazio basato sull’ammontare delle sovvenzioni fosse superiore, ipotesi che non viene accolta in questa fase.

Tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite. Il termine è di 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Durata della misura ed efficacia temporale

La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto interessato è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e dei tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2. I codici NC e TARIC indicati hanno valore informativo.

Presupposti della registrazione

La Commissione fonda la misura sull’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ritenendo sussistenti elementi di prova sufficienti di sovvenzioni compensabili, di importazioni massicce in un periodo relativamente breve e di un pregiudizio difficilmente rimediabile. La valutazione richiama anche l’articolo 16, paragrafo 4, e l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

Elementi sulle sovvenzioni

Secondo la Commissione esistono elementi sufficienti che le importazioni dalla RPC e dall’Egitto beneficino di sovvenzioni compensabili, tra cui trasferimenti diretti di fondi, rinuncia a entrate pubbliche dovute e fornitura di beni e servizi a prezzo inferiore al valore adeguato. Tali misure sarebbero specifiche e condizionate, tra l’altro, all’andamento delle esportazioni o all’uso di merci nazionali.

Pregiudizio difficilmente rimediabile

La Commissione rileva un rapido deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, con riduzione dei margini di profitto e perdita di quota di mercato, in coincidenza con l’aumento delle importazioni a basso prezzo. Evidenzia inoltre che, per la natura delle relazioni commerciali e delle procedure di certificazione dei fornitori, il danno potrebbe essere difficilmente reversibile e che le eventuali misure future rischierebbero di risultare in larga parte inefficaci rispetto alla domanda del 2020.

Importazioni massicce e andamento dei volumi

La Commissione conclude che vi è stato un massiccio aumento delle importazioni dalla RPC e dall’Egitto, sia separatamente sia cumulativamente. Per il periodo marzo-novembre 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, il volume medio mensile è aumentato del 41 % per la RPC, dell’11 % per l’Egitto e del 31 % cumulativamente; le quantità totali sono aumentate rispettivamente del 41 %, del 7 % e del 29 %.

Effetto della registrazione e possibile retroattività

La registrazione è disposta per consentire, se l’inchiesta lo confermerà, l’eventuale riscossione retroattiva di dazi compensativi sulle importazioni registrate, alle condizioni previste dal diritto applicabile. La Commissione precisa che, nella fase attuale, non è ancora possibile stimare con precisione l’importo della sovvenzione e che la denuncia indica solo un livello di eliminazione del pregiudizio pari all’87 % per la RPC e al 60 % per l’Egitto; tale dato non conduce all’istituzione di un dazio superiore nell’interesse dell’Unione.

Partecipazione delle parti interessate

Tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite. Il termine per intervenire è di 21 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento.

Durata della registrazione ed entrata in vigore

La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeantisovvenzionidogane

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