Cassazione Penale, Sentenza n. 3404/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata a Giovanni Penna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione alla 'ndrangheta, in particolare alla 'ndrina Penna). I difensori hanno dedotto violazione degli artt. 273 c.p.p. e 416-bis c.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe desunto la partecipazione del ricorrente da condotte irrilevanti o poste fuori della competenza territoriale (episodi avvenuti in Lazio), che i colloqui intercettati mancavano di rilevanza indiziaria e in parte sarebbero stati travisati, che la consegna del telefono al detenuto sarebbe stata una mera vanteria e che non sussisterebbero riscontri esterni a sostegno del ruolo di intermediario e coordinatore attribuito all'indagato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su argomentazioni generiche e confutative e manifestamente infondate nella parte relativa alla presunta irrilevanza delle condotte in territorio laziale. Il Collegio ha ritenuto legittima e logica la valutazione delle intercettazioni e dei riscontri svolta dal Tribunale di Reggio Calabria, ribadendo che l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito. Ha inoltre stabilito che le condotte verificatesi in Lazio costituiscono elementi rafforzativi e, anche se escluse, non avrebbero scalfito la tenuta argomentativa dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il provvedimento cautelare è rimasto confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari e dalle intercettazioni si desuma la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa, con ruolo di coordinamento, intermediazione e supporto ai detenuti, idonei a giustificare la custodia cautelare
art. 273 cod. proc. pen.
Le censure mosse sotto questo profilo sono state ritenute generiche e confutative; la Corte ricorda che la cassazione non è luogo per rivalutare i fatti quando la motivazione di merito risulta logica e sostenuta da riscontri
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Giurisprudenza citata)
Richiamata per il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio intercettato, anche se criptico, costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se logica
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione di linguaggio criptico sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; in cassazione è difficile ottenere annullamento se la motivazione appare logica e sorretta da riscontri
- I motivi di ricorso generici o meramente confutativi sono spesso dichiarati inammissibili: il ricorso deve indicare errori di diritto o di motivazione specifici e circostanziati
- Condotte avvenute fuori dalla competenza territoriale possono essere valorizzate come elementi rafforzativi della gravità indiziaria, purché non costituiscano il solo fondamento probatorio essenziale
- Per contestare efficacemente misure cautelari per 416-bis è necessario dimostrare concretamente l'assenza di gravi indizi o l'illogicità manifesta della ricostruzione probatoria, corredando le censure con argomentazioni e fatti verificabili
- Le dichiarazioni di mera vanteria o gli sfoghi occasionali sono meno incisivi se esistono conversazioni e riscontri che indicano disponibilità reale (es. uso effettivo di utenze, trasferimenti di denaro, rapporti documentati)
- Introduzione di motivi nuovi deve essere tempestiva e ben documentata: memorie tardive o generiche hanno scarse probabilità di prevalere
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