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Parere

Parere n. 1796/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato scelto qualifica speciale -OMISSIS-contro il Ministero della difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e nei confronti del Tenete -OMISSIS- e del Tenente -OMISSIS-, per l’annullamento dei seguenti atti: - la nota M_D AB05933 REG2024 0594979 del 16 ottobre 2024 con la quale il Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha comunicato che, in esito alla rivalutazione dei titoli di merito effettuata nei confronti del ricorrente, con decreto dirigenziale dì integrazione della relativa graduatoria di merito del “Concorso per il reclutamento di 28 (elevati a 30) Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, tratti dai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in servizio permanente, anno 2020”, l’interessato si è collocato alla posizione 35bis per i 30 posti messi a concorso e, pertanto, in posizione non utile; - il Decreto Dirigenziale di integrazione della graduatoria di merito n. M_D AB05933 DE12024 0001068 del 15 ottobre 2024, nella parte in cui ha collocato il ricorrente alla posizione 35bis, con punti -OMISSIS-, nella graduatoria di merito per il reclutamento di 28 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri in questione; - la graduatoria finale di merito dei vincitori del “Concorso, per la nomina di 28 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri”, approvata con Decreto prot. n. M_D GMIL REG2020 0436225 del 12 novembre 2020 integrata con Decreto prot.n. M_D AB05933 DE 12024 0001068 del 15 ottobre 2024, nella parte in cui ha collocato il ricorrente alla posizione -OMISSIS-, con punti -OMISSIS-; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 1 della commissione esaminatrice inerente alla “riunione preliminare e individuazione dei criteri di valutazione dei titoli” del 18 settembre 2024; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale n. 2 della commissione esaminatrice inerente alla “valutazione dei titoli a attribuzione punteggio” del 23 settembre 2024; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere nominato vincitore ai fini del concorso per cui è causa, con ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alla nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri e al riconoscimento della anzianità assoluta al giorno successivo a quella dell'ultimo degli Ufficiali nominati nello stesso anno.

Giustizia amministrativa202500627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti di rideterminazione della graduatoria del concorso 2020 per 28, poi elevati a 30, posti di sottotenente in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato in posizione non utile.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

Dopo l’accoglimento del precedente ricorso straordinario del candidato e la conseguente rivalutazione dei suoi titoli, il ricorrente è rimasto fuori dai vincitori, pur avendo ottenuto un punteggio superiore a quello di un altro candidato dichiarato vincitore. Quest’ultimo aveva ottenuto l’annullamento della graduatoria con sentenza definitiva del T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 4281/2023; in esecuzione di quella sentenza l’Amministrazione aveva rideterminato i punteggi estendendo il ricalcolo all’intera graduatoria, mentre, in esecuzione del D.P.R. del 23 luglio 2024 che aveva accolto il precedente ricorso straordinario del ricorrente, non aveva adottato un analogo ricalcolo generale. Il ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento nell’esecuzione delle decisioni di annullamento, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto alla nomina a sottotenente, con riconoscimento dell’anzianità. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che la domanda fosse sostanzialmente di ottemperanza al precedente D.P.R., e ha negato che quel decreto attribuisse al ricorrente il diritto a essere dichiarato vincitore. Sono state inoltre esaminate l’istanza di notifica per pubblici proclami e l’ammissibilità della domanda di accertamento nel ricorso straordinario.

Il parere

Il ricorso è accolto quanto alla domanda di annullamento. È respinta l’eccezione ministeriale di inammissibilità: il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti che hanno prodotto una graduatoria lesiva, esercitando un’azione di annullamento proponibile in sede straordinaria, non un’azione di ottemperanza. Nel merito, i punteggi dei candidati rilevanti non erano contestati e il ricorrente risultava avere un punteggio superiore a quello del candidato dichiarato vincitore; è quindi illogico, e contrario al criterio meritocratico, collocare tra i vincitori il candidato con il punteggio più basso. L’Amministrazione non ha inoltre indicato ragioni idonee a giustificare la diversa modalità di riedizione del potere. La circostanza che il precedente D.P.R. non contenesse un accertamento del diritto alla nomina non esonerava l’Amministrazione dall’eseguirlo correttamente anche nella sua portata conformativa. Poiché le impugnazioni dei due candidati erano sostanzialmente sovrapponibili e avevano entrambe ottenuto l’annullamento, l’Amministrazione avrebbe dovuto trattare uniformemente situazioni identiche; la scelta di estendere il ricalcolo dell’intera graduatoria in un caso solo ha determinato un’ingiustificata disparità di trattamento. È invece dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla nomina, perché il ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria e consente soltanto domande di annullamento. È respinta l’istanza di notifica per pubblici proclami, essendo stato il ricorso notificato ai due soli controinteressati potenziali e risultando completo il contraddittorio. Il parere non dispone direttamente la nomina del ricorrente.

Osservazioni

Contraddittorio e notifica per pubblici proclami

L’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami è respinta: il ricorso risulta notificato ai due soli soggetti che potrebbero essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento e il contraddittorio è completo.

Ammissibilità dell’azione di annullamento

È respinta l’eccezione ministeriale d’inammissibilità. La contestazione investe la legittimità degli atti che hanno collocato il ricorrente in posizione deteriore e costituisce un’azione di annullamento esperibile con ricorso straordinario, non un’azione di ottemperanza al precedente D.P.R.

Eccesso di potere e disparità di trattamento nella rideterminazione della graduatoria

Il motivo è fondato. A fronte di ricorsi sostanzialmente sovrapponibili e accolti entrambi con annullamento, l’Amministrazione ha esteso il ricalcolo all’intera graduatoria soltanto in relazione a uno dei candidati. Poiché non erano contestati i punteggi e il ricorrente aveva conseguito un punteggio superiore a quello del candidato dichiarato vincitore, la graduatoria risultante è manifestamente illogica e integra un’ingiustificata disparità di trattamento. Il Ministero non ha fornito ragioni idonee a giustificare la diversa riedizione del potere.

Domanda di accertamento del diritto alla nomina

La domanda è inammissibile: il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e può introdurre soltanto azioni di annullamento, non domande autonome di accertamento del diritto alla nomina.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Esso è cioè un rimedio attraverso il quale possono essere introdotte unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, ovverosia azioni finalizzate alla eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati attraverso una pronuncia di tipo caducatorio.

    Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio: consente di chiedere l’annullamento di provvedimenti amministrativi, ma non di proporre una domanda autonoma di accertamento del diritto alla nomina.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario è utilizzabile per contestare con domanda di annullamento nuovi atti amministrativi lesivi adottati in sede di esecuzione di una precedente decisione, anche quando il ricorrente invochi l’inesatta attuazione di quella decisione; la natura dell’azione si determina in base all’oggetto concretamente impugnato.
  • L’Amministrazione deve dare esecuzione alla decisione di accoglimento del ricorso straordinario sia nella sua portata caducatoria sia in quella conformativa; l’assenza di una statuizione di accertamento del diritto del ricorrente non la esonera dall’attuare correttamente i vincoli conformativi derivanti dall’annullamento.
  • Quando impugnazioni sostanzialmente sovrapponibili, proposte da candidati in situazioni equivalenti, sono accolte con annullamento, l’Amministrazione, nella riedizione del potere, deve trattare uniformemente le posizioni, salvo che sussistano e siano esplicitate ragioni idonee a giustificare una differenziazione.
  • In una graduatoria concorsuale, è manifestamente illogico collocare tra i vincitori un candidato con punteggio inferiore e lasciare tra i non vincitori un candidato con punteggio superiore, in assenza di una ragione giustificativa.

Rideterminazione della graduatoria del concorso per sottotenenti dell’Arma dei Carabinieri

Il parere riguarda un ricorso straordinario contro gli atti con cui, dopo precedenti decisioni di annullamento, è stata rideterminata la graduatoria del concorso 2020 per 28, poi elevati a 30, posti di sottotenente in servizio permanente. Il ricorrente, appuntato scelto qualifica speciale, era rimasto in posizione non utile nonostante un punteggio superiore a quello di un candidato dichiarato vincitore.

Premesse e precedenti decisioni

Il candidato aveva già contestato la graduatoria e la sua successiva rideterminazione, denunciando errori nella valutazione dei titoli. Il precedente ricorso straordinario era stato accolto con D.P.R. del 23 luglio 2024, in conformità al parere della Sezione n. 375/2024; l’Amministrazione aveva quindi rivalutato i suoi titoli, ma senza collocarlo tra i vincitori.

Un altro partecipante aveva proposto un’impugnazione sostanzialmente analoga, accolta con sentenza definitiva del T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 4281/2023. Nell’esecuzione di tale sentenza l’Amministrazione aveva dichiarato vincitore quel candidato e rideterminato i punteggi estendendo il ricalcolo all’intera graduatoria. Il ricorrente ha denunciato che, pur avendo ottenuto un punteggio superiore al candidato dichiarato vincitore, era rimasto escluso, a causa del diverso trattamento riservato alle due posizioni.

Questioni preliminari

La Sezione respinge l’istanza di notifica per pubblici proclami: il ricorso era stato notificato ai due soli controinteressati potenziali, sicché il contraddittorio risultava completo.

È respinta anche l’eccezione ministeriale d’inammissibilità, fondata sull’assunto che il ricorrente avesse proposto un’azione di ottemperanza al precedente D.P.R. La contestazione investiva invece la legittimità dei nuovi atti di rideterminazione della graduatoria e mirava al loro annullamento; si trattava quindi di un’azione impugnatoria esperibile in sede straordinaria.

Valutazione della disparità di trattamento

La Sezione rileva che i punteggi dei candidati interessati non erano contestati e che, all’esito delle rispettive decisioni di accoglimento, il ricorrente aveva un punteggio superiore a quello del candidato dichiarato vincitore. È perciò contrario alle più elementari ragioni di logica e al criterio meritocratico collocare tra i vincitori il candidato con punteggio inferiore, lasciando fuori quello con punteggio superiore.

I ricorsi dei due candidati erano sostanzialmente sovrapponibili quanto alle censure e agli atti contestati, ed entrambi erano stati accolti con pronunce di annullamento. In una situazione di equivalenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto trattare uniformemente i candidati nella riedizione del potere. Ha invece esteso il ricalcolo all’intera graduatoria soltanto per uno dei due casi e non ha fornito, neppure dopo la richiesta di integrazione istruttoria della Sezione, ragioni idonee a giustificare la scelta.

La Sezione precisa inoltre che il precedente D.P.R. non doveva necessariamente contenere un accertamento del diritto alla nomina: tale circostanza non eliminava l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire la decisione anche nella sua portata conformativa.

Esito e limiti della tutela

Il ricorso è accolto quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati, per illogicità e ingiustificata disparità di trattamento. È invece dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del diritto a essere dichiarato vincitore e nominato sottotenente, poiché, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente soltanto azioni di annullamento. Il parere, pertanto, non dispone direttamente la nomina né il riconoscimento dell’anzianità richiesti.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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