Regolamento (UE) 2026/78
Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE sui cosmetici per allinearlo alla nuova classificazione armonizzata di alcune sostanze CMR introdotta dal regolamento delegato (UE) 2024/2564. In particolare, rivede i divieti, le restrizioni e le autorizzazioni per alcune sostanze o gruppi di sostanze, tenendo conto anche dei pareri del CSSC sulla sicurezza d’uso a determinate condizioni. Le modifiche mirano a rafforzare la tutela della salute, garantire certezza del diritto e uniformare l’applicazione nel mercato interno.
Modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per aggiornare gli allegati relativi all’uso di sostanze CMR e adeguare divieti, restrizioni e autorizzazioni per alcune sostanze classificati dal regolamento delegato (UE) 2024/2564.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione europea e, in particolare, agli operatori economici del settore cosmetico e alle autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009. Interviene sulle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A, 1B o 2, con effetti sugli allegati II, III, IV e V del regolamento cosmetici. Non disciplina altri settori merceologici; le modifiche si applicano dal 1o maggio 2026, mentre l’entrata in vigore formale è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione: modifica del regolamento cosmetici in materia di sostanze CMR
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 per adeguare la disciplina dei prodotti cosmetici alla classificazione armonizzata di determinate sostanze come CMR di categoria 1A, 1B o 2 introdotta dal regolamento delegato (UE) 2024/2564. Il contesto è quello, richiamato nei considerando, dell’esigenza di garantire un’applicazione uniforme del divieto di sostanze CMR nel mercato interno, la certezza del diritto per operatori e autorità e un elevato livello di tutela della salute umana.
Finalità e logica dell’intervento
La Commissione afferma che, in linea di principio, tutte le sostanze CMR devono essere inserite nell’elenco delle sostanze vietate di cui all’allegato II del regolamento cosmetici, salvo i casi in cui siano soddisfatte le condizioni speciali previste dall’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o dall’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento. In tali casi, le sostanze possono essere mantenute o inserite negli allegati relativi a restrizioni o autorizzazioni (allegati III-VI), sulla base anche dei pareri scientifici del CSSC.
Acido perborico e sali correlati
Per l’acido perborico e i suoi sali, già presenti nell’allegato II come voci 1397, 1398 e 1399, il regolamento adotta una soluzione di semplificazione normativa. La voce 1397 è riscritta per comprendere varie denominazioni e forme del medesimo gruppo chimico, mentre le voci 1398 e 1399 sono soppresse. La scelta è giustificata dal fatto che tali sostanze condividono il nucleo borato, rilasciano perossido di idrogeno in soluzione acquosa e presentano meccanismi d’azione e rischi sostanzialmente analoghi.
Argento: differenziazione in base alla dimensione delle particelle
Il regolamento dedica particolare attenzione all’argento, classificato come CMR di categoria 2 per specifiche forme dimensionali. L’allegato II, voce 1727, viene sostituito per vietare l’argento nano e l’argento massiccio. Al tempo stesso, l’argento in polvere viene disciplinato in modo distinto: è aggiunto all’allegato III come sostanza soggetta a restrizioni (voce 379), con uso consentito solo in dentifrici e collutori fino allo 0,05%; inoltre, viene inserito nell’allegato IV, voce 142, come colorante autorizzato per prodotti per le labbra e ombretto, fino allo 0,2%.
Hexyl Salicylate: nuove restrizioni e tutela dei minori
L’Hexyl Salicylate (2-idrossibenzoato di esile) è aggiunto all’allegato III come voce 380, sulla base della sua classificazione CMR di categoria 2 e del parere CSSC del 25 ottobre 2024, che lo considera sicuro a determinate condizioni d’uso. Il regolamento introduce limiti differenziati per categorie di prodotti, includendo fragranze idroalcoliche, prodotti da sciacquare, prodotti da non sciacquare, dentifrici e collutori, con specifiche sotto-limitazioni per alcuni prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni. È inoltre previsto un divieto generale di impiego nei preparati destinati a bambini sotto i 3 anni, salvo eccezioni espressamente indicate per dentifrici e taluni prodotti da sciacquare.
o-Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate: aggiornamento dell’elenco dei conservanti
Il bifenil-2-olo, denominato in INCI o-Phenylphenol, è già presente come conservante autorizzato nell’allegato V. Il regolamento modifica la voce 7 per aggiungere Sodium o-Phenylphenate, anch’esso valutato dal CSSC come sicuro a determinate condizioni d’uso. Sono mantenuti i limiti massimi dello 0,2% nei prodotti da sciacquare e dello 0,15% nei prodotti da non sciacquare, calcolati in fenolo; se le due sostanze sono usate insieme, il limite si applica alla concentrazione combinata. Restano inoltre i divieti d’impiego nei prodotti per il cavo orale, nelle applicazioni con possibile esposizione polmonare per inalazione e l’avvertenza di evitare il contatto con gli occhi.
Effetti sistematici e regime delle altre sostanze CMR
I considerando chiariscono che, per le ulteriori sostanze classificate come CMR dal regolamento delegato (UE) 2024/2564 e non oggetto di specifica richiesta o di valutazione favorevole, la regola è l’inclusione nell’allegato II, dunque il divieto nei prodotti cosmetici. L’intervento si presenta quindi come aggiornamento mirato ma sistematico, che combina divieti, restrizioni e autorizzazioni circoscritte, sempre in funzione della sicurezza dei consumatori e della coerenza del quadro regolatorio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1o maggio 2026, consentendo agli operatori di adeguare formulazioni, etichettature e approvvigionamenti alle nuove regole.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento cosmetici
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento 2026/78.
Acido perborico e sali: razionalizzazione del divieto
Nell’allegato II la voce 1397 è sostituita per ricomprendere varie forme di acido perborico e sali correlati; le voci 1398 e 1399 sono soppresse. L’obiettivo è trattare queste sostanze come gruppo, in quanto assimilabili per struttura, meccanismo d’azione e rischi per la salute.
Argento: divieti e restrizioni per le diverse forme particellari
L’allegato II, voce 1727, è sostituito per vietare l’argento nano e l’argento massiccio classificati come CMR di categoria 2. Nell’allegato III è aggiunta la voce 379 per l’argento in polvere (100 nm < diametro delle particelle < 1 mm), consentito solo in dentifrici e collutori alla concentrazione massima dello 0,05%. Nell’allegato IV, voce 142, l’argento in polvere è autorizzato come colorante per prodotti per le labbra e ombretto, fino allo 0,2%.
Hexyl Salicylate: nuova restrizione d’uso
L’Hexyl Salicylate (2-idrossibenzoato di esile) è aggiunto all’allegato III, voce 380, con limiti differenziati per tipo di prodotto: fragranze idroalcoliche, prodotti da sciacquare, prodotti da non sciacquare, dentifrici, collutori e alcuni prodotti destinati a bambini sotto i 3 anni. È previsto il divieto di uso nei preparati destinati a bambini di età inferiore a 3 anni, salvo specifiche eccezioni per dentifrici e taluni prodotti.
o-Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate: aggiornamento della disciplina conservanti
L’allegato V, voce 7, è riscritto per includere anche Sodium o-Phenylphenate tra i conservanti autorizzati, con concentrazioni massime dello 0,2% nei prodotti da sciacquare e dello 0,15% nei prodotti da non sciacquare, calcolate in fenolo. È inoltre stabilito che, se usati insieme, la concentrazione combinata non può superare tali limiti.
Esclusioni e prodotti non coperti dalle nuove autorizzazioni
Le nuove autorizzazioni e restrizioni derivano dalla classificazione CMR delle sostanze interessate e dai pareri del CSSC; per le altre sostanze CMR del regolamento delegato (UE) 2024/2564 non oggetto di richiesta specifica, opera il principio dell’inclusione nell’allegato II, quindi del divieto di impiego nei cosmetici.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o maggio 2026. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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