Regolamento (UE) 2026/145
Regolamento (UE) 2026/145 della Commissione, del 14 gennaio 2026, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della molva azzurra nelle zone 6 e 7, e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2025 assegnato alla Spagna per la molva azzurra in determinate zone di pesca e dispone la conseguente chiusura delle attività di pesca per i pescherecci spagnoli interessati. Il divieto riguarda le operazioni di cattura a decorrere dalla data indicata nell’allegato, mentre permangono alcune attività di gestione per le catture già effettuate prima di tale data. Il provvedimento si fonda sul sistema di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Chiusura della pesca della molva azzurra per i pescherecci spagnoli nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e internazionali della zona 5 per esaurimento del contingente 2025
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna che operano sullo stock di molva azzurra (Molva dypterygia) nelle zone 6 e 7, nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. L’effetto è collegato all’esaurimento del contingente di pesca assegnato alla Spagna per il 2025 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, cioè dall’8.12.2025. Restano ammesse le operazioni relative a catture effettuate prima di tale data, mentre le catture non intenzionali sono soggette alle regole di sbarco e imputazione ai contingenti ex articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Chiusura della pesca della molva azzurra nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e della zona 5
Il regolamento adotta una misura di chiusura mirata nel quadro del sistema unionale di controllo della pesca, sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Dalla motivazione emerge che, secondo le informazioni disponibili alla Commissione, le catture dello stock di molva azzurra da parte di pescherecci spagnoli hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2025.
Ambito soggettivo e territoriale
La misura riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna. L’oggetto della chiusura è lo stock di molva azzurra (Molva dypterygia) nelle zone 6 e 7, nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5, come indicato nell’allegato. La data di chiusura è fissata all’8.12.2025.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 qualifica il contingente di pesca 2025 assegnato alla Spagna come esaurito dalla data stabilita nell’allegato. La conseguenza giuridica è la cessazione della possibilità di esercitare ulteriormente la pesca su quello specifico stock nel perimetro geografico indicato.
Divieti operativi
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta le attività di pesca dello stock interessato a decorrere dalla data di chiusura. Il divieto non si limita alla cattura in senso stretto, ma comprende anche la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura della molva azzurra.
Attività ancora consentite e gestione delle catture già effettuate
Per le catture effettuate prima della data di chiusura, l’articolo 2, paragrafo 2, mantiene consentiti il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco. Si tratta quindi di una disciplina di chiusura che non incide retroattivamente sulle partite già prese a bordo prima dell’8.12.2025.
Catture non intenzionali e richiamo alla normativa quadro
L’articolo 2, paragrafo 3, disciplina le catture accidentali dello stesso stock da parte dei pescherecci interessati. Tali catture devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, cioè alla disciplina della politica comune della pesca richiamata come norma quadro.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore ittico e per i consulenti che li assistono, il dato rilevante è la sua immediata efficacia e l’assenza di necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2025 alla Spagna per lo stock di molva azzurra nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 si considera esaurito dalla data fissata nell’allegato, ossia dall’8.12.2025.
Divieto di pesca e operazioni vietate
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna di svolgere attività di pesca dello stock interessato dalla data di chiusura indicata nell’allegato. Il divieto include espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
Operazioni consentite per catture precedenti
L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati dallo stock, purché si tratti di catture effettuate prima della data di chiusura.
Gestione delle catture non intenzionali
L’articolo 2, paragrafo 3, prevede che le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci debbano essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 gen 2026Regolamento (UE) 2026/85
- Regolamento · 14 gen 2026Regolamento (UE) 2026/89
- Regolamento · 14 gen 2026Regolamento (UE) 2026/90
- Regolamento · 14 gen 2026Regolamento (UE) 2026/91
- Regolamento · 14 gen 2026Regolamento (UE) 2026/92
- Regolamento · 14 gen 2026Regolamento (UE) 2026/109
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →