Regolamento (UE) 2026/124
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/124 della Commissione, del 14 gennaio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il tetto massimo di prezzo applicabile al petrolio greggio russo ai fini dell’esenzione dai divieti UE sui servizi di trasporto marittimo e servizi connessi. In attuazione della procedura automatica prevista dalla decisione (PESC) 2025/1495, la Commissione sostituisce i valori dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014. Il nuovo tetto entra in applicazione dal 1° febbraio 2026, con un periodo transitorio per i contratti precedenti fino al 16 aprile 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento del price cap sul petrolio greggio russo e del relativo periodo transitorio nell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori soggetti alle misure restrittive dell’Unione in materia di petrolio greggio originario della Russia o esportato dalla Russia, in particolare a coloro che forniscono servizi di trasporto marittimo, assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi. Incide sul prezzo massimo per barile rilevante ai fini dell’esenzione dal divieto e disciplina la sua applicazione temporale, inclusi i contratti preesistenti e i relativi periodi di transizione. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regime sanzionatorio di base.
Aggiornamento del tetto di prezzo sul petrolio greggio russo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/124 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, che contiene le principali misure restrittive dell’Unione contro la Russia in considerazione delle azioni destabilizzanti in Ucraina. L’intervento attua la procedura automatica introdotta dalla decisione (PESC) 2025/1495 per adeguare il tetto di prezzo del petrolio greggio russo in funzione del prezzo medio di mercato.
Contesto normativo e finalità
Il preambolo richiama la struttura del regime sanzionatorio: il regolamento (UE) n. 833/2014 dà attuazione a misure previste dalla decisione 2014/512/PESC. Le modifiche richiamate dalla Commissione riguardano l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e servizi connessi quando il petrolio greggio russo è acquistato a un prezzo pari o inferiore al tetto stabilito dalla coalizione per il price cap. La finalità dichiarata è duplice: attenuare gli effetti negativi sull’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e limitare al contempo i proventi generati dal petrolio russo.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il regolamento incide sugli operatori che forniscono servizi di trasporto marittimo, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia. Il focus del presente atto è specificamente il petrolio greggio russo e l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, che contiene il relativo prezzo di riferimento. Il testo non amplia il novero dei soggetti o dei settori rispetto al regime già vigente, ma ne aggiorna un parametro essenziale.
Modifica del price cap
L’articolo 1 sostituisce l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014. Per il codice NC 2709 00, relativo agli "Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi", il prezzo è aggiornato a 44,1 USD al barile, con applicazione dal 1° febbraio 2026.
La tabella allegata ricostruisce anche il passaggio dei valori precedenti:
- 60 USD al barile dal 5 dicembre 2022 al 2 settembre 2025;
- 47,6 USD al barile dal 3 settembre 2025 al 31 gennaio 2026;
- 44,1 USD al barile dal 1° febbraio 2026.
Periodo transitorio per i contratti precedenti
Il regolamento disciplina espressamente il trattamento dei contratti conclusi prima della modifica del tetto di prezzo. I contratti conclusi prima del 1° febbraio 2026, che erano conformi al prezzo di 47,6 USD al barile alla data di conclusione, possono essere eseguiti fino al 16 aprile 2026. Il considerando evidenzia che, ad ogni modifica del tetto, i contratti precedenti conformi all’attuale tetto dovrebbero beneficiare di un periodo di transizione di 90 giorni, così da garantire un’applicazione coerente da parte di tutti gli operatori.
Il testo ricorda inoltre il precedente periodo transitorio: per i contratti conclusi prima del 20 luglio 2025, conformi al prezzo di 60 USD al barile, l’esecuzione era consentita fino al 18 ottobre 2025.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori economici e i professionisti che assistono imprese del settore energetico e logistico, l’elemento centrale è la verifica del prezzo contrattuale e della data di conclusione del contratto rispetto alle soglie e ai periodi di transizione. La conformità al price cap continua a costituire la condizione per beneficiare dell’esenzione dal divieto di prestare i servizi marittimi e connessi richiamati dal regime sanzionatorio UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XXVIII sul price cap
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. Viene sostituito il prezzo del petrolio greggio (codice NC 2709 00, "Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi") ai fini del regime sanzionatorio.
Nuovo livello del tetto di prezzo e decorrenza
Per il petrolio greggio russo il prezzo al barile è fissato a 44,1 USD con data di applicazione dal 1° febbraio 2026. Il valore precedente era 47,6 USD dal 3 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, mentre prima era 60 USD dal 5 dicembre 2022 al 2 settembre 2025.
Periodi transitori per i contratti preesistenti
Per i contratti conclusi prima del 1° febbraio 2026, conformi al prezzo di 47,6 USD al barile alla data di conclusione, è previsto un periodo di transizione fino al 16 aprile 2026 per l’esecuzione. In precedenza, per i contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 conformi al prezzo di 60 USD, era previsto un periodo di transizione fino al 18 ottobre 2025.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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