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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/71

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/71 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India

Normativa europea32026R0071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario dalla Cina e dall’India, confermando le risultanze dell’inchiesta avviata nel dicembre 2024 e delle misure provvisorie adottate nell’agosto 2025. La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori invocati dalle parti non interrompono il nesso causale. Sono fissate aliquote differenziate per singole imprese e per le altre importazioni, con regole di fatturazione per beneficiare delle aliquote individuali e con riscossione definitiva dei dazi provvisori depositati.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e disciplina della fatturazione per alcuni esportatori.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di carbonato di bario con tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10), originario della Repubblica popolare cinese e dell’India. Il regolamento riguarda importatori, esportatori e produttori esportatori dei paesi interessati; prevede aliquote individuali per società specificamente indicate, un’aliquota per le altre società che hanno collaborato e un’aliquota residua per tutte le altre importazioni. È prevista la possibilità di estendere il trattamento individuale a nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino determinate condizioni. Si applica dalla sua entrata in vigore, con riscossione definitiva dei depositi relativi ai dazi provvisori e svincolo dell’eccedenza rispetto alle aliquote definitive.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbonato di bario originario della Cina e dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/71 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping avviata il 20 dicembre 2024 sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese e dell’India. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito, e istituisce quindi dazi definitivi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è il carbonato di bario con tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, classificato al codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10). Il regolamento si applica alle importazioni originarie della Cina e dell’India e distingue tra società espressamente individuate, altre società che hanno collaborato e tutte le altre importazioni originarie dei paesi interessati.

Svolgimento della procedura

La Commissione richiama l’apertura dell’inchiesta, la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/482, l’adozione dei dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1724 e la successiva fase di contraddittorio, comprensiva di divulgazione provvisoria e finale delle informazioni. Le osservazioni delle parti, incluse quelle di produttori esportatori cinesi e del denunciante Kandelium, sono state esaminate; tuttavia, in mancanza di elementi nuovi o convincenti, la Commissione ha confermato le principali risultanze provvisorie.

Determinazione del dumping

Per la Cina, la Commissione conferma l’approccio fondato sull’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che esistano distorsioni significative e che non sia opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno cinese per determinare il valore normale. Sono respinte le obiezioni relative ai valori di riferimento per il minerale di baritina, al CO2, alle SGAV e ai profitti, nonché all’asserita inidoneità dei dati utilizzati. Per l’India, in assenza di contestazioni rilevanti e di evidenze di distorsioni significative, il valore normale è determinato con il metodo ordinario dell’articolo 2, paragrafi da 2 a 6.

I margini di dumping definitivi, espressi sul prezzo CIF frontiera Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

  • Guizhou Redstar Developing Co., Ltd.: 83,9 %
  • Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd: 72,6 %
  • altre società che hanno collaborato: 78,2 %
  • tutte le altre importazioni originarie della Cina: 83,9 %
  • Vishnu Barium Private Limited (India): 4,6 %
  • tutte le altre importazioni originarie dell’India: 4,6 %

Pregiudizio, causalità e cumulazione

La Commissione conferma la definizione dell’industria dell’Unione, il consumo dell’Unione e la valutazione cumulativa delle importazioni cinesi e indiane ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Le argomentazioni relative a un diverso andamento di mercato della Cina e dell’India, agli effetti di contabilità, alla ristrutturazione del produttore unionale e all’aumento dei costi energetici sono respinte. La Commissione ribadisce che la pressione al ribasso esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha impedito all’industria dell’Unione di trasferire i maggiori costi sui prezzi di vendita, erodendo la redditività e contribuendo al pregiudizio notevole.

Livello delle misure e margine di pregiudizio

La Commissione esamina anche il margine di pregiudizio e il prezzo indicativo, tenendo conto dei futuri costi di conformità ambientale e di lavoro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. Respinge le contestazioni sulla metodologia di calcolo e sulla presunta non equità del confronto con il prezzo all’esportazione. I margini di pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, ma i dazi definitivi sono fissati, in concreto, ai livelli dei margini di dumping richiamati nel dispositivo:

  • Cina: 83,9 %, 72,6 %, 78,2 % o 83,9 % a seconda dell’operatore
  • India: 4,6 % per Vishnu Barium Private Limited e per tutte le altre importazioni

Riscossione definitiva dei dazi provvisori e assenza di riscossione retroattiva

Gli importi depositati in applicazione delle misure provvisorie sono riscossi definitivamente fino al livello dei dazi definitivi; l’eventuale eccedenza è svincolata. La Commissione analizza anche la possibilità di riscossione retroattiva sulla base della registrazione delle importazioni, ma conclude che non ricorrono i presupposti per un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Regole operative per le dogane e nuovi esportatori

Per beneficiare delle aliquote individuali, le autorità doganali devono ricevere una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica del produttore indicato. Il regolamento precisa inoltre che i produttori esportatori cinesi non inizialmente inseriti possono chiedere di essere aggiunti all’elenco, se soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3. Infine, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e campo di applicazione

È soggetto a dazio antidumping definitivo il carbonato di bario con specifiche caratteristiche chimiche, in polvere, pressato granulare o calcinato granulare, classificato al codice NC ex 2836 60 00 (TARIC 2836 60 00 10), originario di Cina e India. Le aliquote si applicano in funzione del paese d’origine e, per alcune società, in modo individuale.

Aliquote definitive per società e per le altre importazioni

Per la Cina: Guizhou Redstar Developing Co., Ltd. 83,9 % (codice addizionale TARIC 89SE); Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd. 72,6 % (89SF); altre società che hanno collaborato 78,2 %; tutte le altre importazioni 83,9 % (8999). Per l’India: Vishnu Barium Private Limited 4,6 % (89SH); tutte le altre importazioni 4,6 % (8999).

Fattura commerciale valida per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile identificato con nome e funzione, secondo il testo prescritto dal regolamento. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre importazioni del paese interessato.

Riscossione dei dazi provvisori e svincolo dell’eccedenza

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1724 sono riscossi definitivamente. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Nuovi produttori esportatori cinesi

L’articolo 3 consente di modificare l’elenco delle società per aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli alla media ponderata dell’aliquota applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione, se dimostrano di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1 ottobre 2023 - 30 settembre 2024), di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Decorrenza e applicazione generale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Salvo diversa indicazione, si applicano anche le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganaledifesa commercialedogane

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