Regolamento (UE) 2026/120
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i parametri economici applicabili all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero, fissando i prezzi rappresentativi e i corrispondenti importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali. La misura è adottata in attuazione del quadro normativo dell’OCM agricola e delle regole specifiche sulle importazioni di riso, cereali, zucchero e luppolo. L’efficacia è immediata dalla pubblicazione, con applicazione dal 15 gennaio 2026, e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657.
Fissa, per i melassi del settore dello zucchero (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), i prezzi rappresentativi, i dazi all’importazione e i dazi addizionali applicabili dal 15 gennaio 2026.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di melassi classificati nei codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola), con decorrenza dal 15 gennaio 2026. Rileva per gli operatori dell’importazione e per l’applicazione delle misure tariffarie previste nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Non disciplina altri prodotti o altri codici NC; i valori fissati si riferiscono alla qualità tipo definita dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Prezzi rappresentativi e dazi all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/120 della Commissione aggiorna i valori applicabili alle importazioni di melassi nel settore dello zucchero, in coerenza con il sistema dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e con la disciplina specifica sulle importazioni di riso, cereali, zucchero e luppolo. L’intervento ha natura tecnica e periodica: recepisce i dati aggiornati sui prezzi cif all’importazione e li traduce nei corrispondenti prezzi rappresentativi e nei relativi dazi.
Quadro normativo di riferimento
La misura è adottata sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare degli articoli 183 e 193 bis, e trova attuazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e nel regolamento delegato (UE) 2023/2835. I considerando chiariscono che, per i melassi, il prezzo cif all’importazione è trattato come "prezzo rappresentativo" ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, i prezzi cif non riferiti alla qualità tipo devono essere adeguati in funzione della quantità offerta secondo l’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
Ambito materiale e prodotti interessati
Il regolamento riguarda esclusivamente i melassi classificati nei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00, cioè rispettivamente i melassi di canna e di barbabietola. I valori sono fissati per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e si applicano alle importazioni nel territorio dell’Unione.
Prezzi rappresentativi e dazi fissati
L’allegato riporta i valori applicabili a decorrere dal 15 gennaio 2026:
- codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo 22,47 EUR per 100 kg netti; dazio all’importazione 0; dazio addizionale non previsto;
- codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo 9,93 EUR per 100 kg netti; dazio all’importazione 0; dazio addizionale non previsto.
Il regolamento precisa che l’importo del dazio all’importazione sostituisce, in conformità all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti. In via generale, il meccanismo previsto dalla normativa di base consente anche la sospensione del dazio e la sua sostituzione con un importo constatato dalla Commissione quando il prezzo cif rappresentativo maggiorato del dazio applicabile supera 8,21 EUR/100 kg.
Rapporti con gli atti precedenti
Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657, che aveva fissato i valori applicabili dal 23 dicembre 2025. La sostituzione è funzionale all’aggiornamento dei dati di mercato e alla continuità del regime tariffario applicabile ai melassi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 gennaio 2026, così da assicurare un’adozione tempestiva dei nuovi valori e un accesso equo al mercato dell’Unione per i prodotti importati.
Disposizioni principali
Determinazione dei valori per i melassi importati
L’articolo 1 rinvia all’allegato per i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00, a decorrere dal 15 gennaio 2026.
Valori fissati nell’allegato
Per il codice NC 1703 10 00 il prezzo rappresentativo è pari a 22,47 EUR per 100 kg netti, con dazio all’importazione pari a 0 e nessun dazio addizionale. Per il codice NC 1703 90 00 il prezzo rappresentativo è pari a 9,93 EUR per 100 kg netti, con dazio all’importazione pari a 0 e nessun dazio addizionale.
Base normativa e criteri di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sugli articoli 183 e 193 bis, nonché sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e sul regolamento delegato (UE) 2023/2835. I considerando richiamano il criterio del prezzo cif all’importazione come prezzo rappresentativo, l’adeguamento per quantità offerte e le condizioni per la sospensione/sostituzione del dazio quando il prezzo cif rappresentativo maggiorato supera 8,21 EUR/100 kg.
Abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657, che fissava i valori applicabili dal 23 dicembre 2025.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale motiva l’entrata in vigore immediata con la necessità di garantire un accesso equo al mercato per i melassi importati.
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