Regolamento (UE) 2026/81
Regolamento delegato (UE) 2026/81 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento delegato (UE) 2019/1122 al quadro LULUCF del regolamento (UE) 2018/841, al fine di consentire la registrazione corretta delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra e delle relative flessibilità. Introduce nuovi conti nel registro dell’Unione, nuove unità di flessibilità e procedure automatizzate per controllare operazioni, trasferimenti e verifica dell’adempimento. Le modifiche riflettono la distinzione tra il primo periodo di adempimento 2021-2025 e il secondo periodo 2026-2030, includendo anche regole specifiche per Finlandia e meccanismi di riallineamento in caso di revisioni metodologiche.
Modifica le regole del registro dell’Unione per integrare la contabilizzazione e le operazioni LULUCF previste dal regolamento (UE) 2018/841.
Ambito di applicazione
Si applica al funzionamento del registro dell’Unione istituito nell’ambito della direttiva 2003/87/CE, limitatamente anche alle emissioni e agli assorbimenti iscritti e alle unità create ai fini del regolamento (UE) 2018/841. Incide sugli Stati membri, sugli amministratori nazionali, sull’amministratore centrale, sui conti di adempimento LULUCF e ESR, nonché sulle operazioni connesse ai periodi di adempimento LULUCF 2021-2025 e 2026-2030. Rileva per tutti gli Stati membri, con disposizioni specifiche per la Finlandia quanto alla compensazione addizionale prevista dal regolamento (UE) 2018/841.
Modifica del funzionamento del registro dell’Unione per il LULUCF
Il regolamento adegua il regolamento delegato (UE) 2019/1122 alle modifiche del regolamento (UE) 2018/841, così da consentire al registro dell’Unione di registrare correttamente emissioni, assorbimenti e unità di flessibilità del settore uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF). La finalità è garantire contabilizzazione accurata, verifiche di conformità e coerenza con gli obiettivi climatici dell’Unione, in un quadro che distingue tra due periodi di adempimento: 2021-2025 e 2026-2030.
Ambito e finalità normative
Il testo si inserisce nel sistema del registro dell’Unione già utilizzato per la direttiva 2003/87/CE e per il regolamento ESR (UE) 2018/842, estendendolo espressamente anche all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/841. Il considerando evidenzia che il registro deve evitare trasferimenti e operazioni incompatibili con gli obblighi LULUCF e deve supportare sia gli strumenti di flessibilità sia gli eventuali adeguamenti metodologici e le verifiche di conformità.
Nuove definizioni e architettura dei conti
Le modifiche introducono o precisano le definizioni di operazione, primo e secondo periodo di adempimento LULUCF, nonché delle unità LRU, MFLFA, AFAF e LUFA. Il sistema dei conti viene ampliato con conti di adempimento LULUCF per ciascuno Stato membro e per l’Unione, con conti centrali dedicati per MFLFA, LUFA e per la compensazione addizionale della Finlandia, oltre al conto unionale delle soppressioni LULUCF. L’amministratore nazionale designato resta il rappresentante autorizzato dei conti di adempimento LULUCF ed ESR.
Regole di contabilizzazione per i due periodi di adempimento
Per il primo periodo, il registro inserisce i dati riesaminati disponibili nel 2027 relativi alle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841. Per il secondo periodo, i dati riesaminati sono inseriti nel 2032 e riguardano le categorie o i settori di rendicontazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j). I conti devono rispecchiare, da un lato, l’obiettivo dell’Unione e, dall’altro, il valore fissato per ciascuno Stato membro nella colonna C dell’allegato II bis del regolamento (UE) 2018/841, nonché il bilancio e la traiettoria per gli anni 2026-2029 quando rilevanti.
Saldo, adempimento e ricalcoli metodologici
Il registro calcola il saldo dei conti LULUCF sottraendo le emissioni dagli assorbimenti e tiene conto delle flessibilità utilizzate. Sono previsti ricalcoli qualora, nel 2032, emergano differenze metodologiche rispetto ai dati presentati nel 2020 o nel 2025 ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. Tali differenze incidono sia sul bilancio dello Stato membro sia sul quadro complessivo dell’Unione, per evitare distorsioni nella valutazione dell’obiettivo 2030.
LRU e trasferimenti tra Stati membri ed ESR
Se il saldo è positivo, il registro emette LRU pari agli assorbimenti in eccesso, con un codice identificativo unico. Le LRU possono essere trasferite tra Stati membri solo su richiesta e solo nei limiti consentiti, con divieti specifici quando il trasferimento eccede quanto necessario, quando la richiesta è tardiva o quando non vi sono quantità disponibili. Il regolamento disciplina inoltre il passaggio di LRU verso i conti ESR e, in caso di saldo negativo, il trasferimento di AEA dai conti ESR al conto LULUCF per pareggiare il saldo o riallinearne l’esito all’obiettivo/bilancio nazionale.
MFLFA, LUFA e strumenti di flessibilità
Per il primo periodo vengono create le MFLFA, pari al 50% dell’importo totale della compensazione disponibile 2021-2030; per il secondo periodo le LUFA, fino a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente complessive. Entrambe sono trasferibili solo per finalità strettamente connesse agli obblighi LULUCF e soggette a limiti quantitativi, condizioni procedurali e requisiti sostanziali. Il regolamento prevede anche il ricorso combinato a LUFA e MFLFA nel secondo periodo, con un tetto complessivo di 50 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e con l’obbligo di aver esaurito prima gli altri strumenti di flessibilità, inclusi i trasferimenti di eventuali eccedenze di AEA verso il conto LULUCF.
Regime specifico per la Finlandia
La compensazione addizionale per la Finlandia è attuata mediante AFAF, fino a 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Il trasferimento è subordinato a condizioni puntuali: categorie di contabilizzazione ammesse, rispetto dell’articolo 13 bis del regolamento (UE) 2018/841, disponibilità residua, limiti legati alla conversione storica dei terreni forestali e rispetto dei termini per la richiesta. Le AFAF residue sono poi trasferite al conto unionale delle soppressioni LULUCF.
Chiusura dei conti, pubblicità dei dati e controlli automatici
La chiusura dei conti LULUCF interviene solo dopo la determinazione del valore di adempimento e segue regole specifiche di riversamento delle unità residue nei conti centrali o nel conto delle soppressioni. Il registro deve inoltre pubblicare un insieme ampio di informazioni sui conti LULUCF, sui saldi, sulle unità e sui trasferimenti, con aggiornamento entro 24 ore, mentre una parte del sito riservata al titolare mostra in tempo reale dotazione, operazioni proposte ed esiti dei controlli. Infine, tutti i processi sono sottoposti a controlli automatici per intercettare irregolarità o difformità rispetto alla normativa UE applicabile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito del registro all’LULUCF
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1122 è integrato per chiarire che il regolamento si applica anche alle emissioni e agli assorbimenti iscritti, nonché alle unità create ai fini del regolamento (UE) 2018/841.
Nuove definizioni operative
L’articolo 3 è modificato per definire, tra l’altro, operazione, primo e secondo periodo di adempimento LULUCF, unità di assorbimento Suolo (LRU), unità MFLFA, AFAF e LUFA, ciascuna pari a 1 tonnellata di CO2 equivalente.
Utilizzo del registro per gli obblighi UE, ESR e LULUCF
L’articolo 4, paragrafo 2, è sostituito per stabilire che gli Stati membri utilizzano il registro dell’Unione per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, all’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/841.
Limitazione delle funzioni di autorità e amministratori
L’articolo 7, paragrafo 5, è riscritto per prevedere che amministratore centrale, autorità competenti e amministratori nazionali compiano solo quanto necessario per svolgere le rispettive funzioni conformemente alla direttiva 2003/87/CE e ai regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842.
Istituzione dei conti LULUCF e dei conti centrali dedicati
L’articolo 12 introduce, per il primo periodo, il conto unionale di adempimento LULUCF, i conti di adempimento LULUCF degli Stati membri, il conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia, il conto centrale unionale MFLFA e il conto unionale delle soppressioni LULUCF; per il secondo periodo, il conto centrale unionale LUFA. Il rappresentante autorizzato dei conti LULUCF è l’amministratore nazionale designato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1.
Chiusura dei conti LULUCF e trasferimenti finali
Il nuovo articolo 27 ter disciplina la chiusura dei conti LULUCF non prima di un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento. Prevede il trasferimento delle LRU residue al conto unionale di adempimento LULUCF, delle AFAF residue al conto unionale delle soppressioni LULUCF, il mantenimento nel conto unionale di una quota massima del 30% e comunque non oltre 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente delle LRU non utilizzate, e il trasferimento delle eccedenze al conto unionale delle soppressioni LULUCF. Per il secondo periodo, tutte le LRU residue, le LUFA residue e le MFLFA sono trasferite al conto unionale delle soppressioni LULUCF.
Inserimento dei dati LULUCF e calcolo dei saldi
Gli articoli 59 unvicies e 59 duovicies disciplinano l’inserimento nel registro dei dati riesaminati sui gas serra e il calcolo del saldo dei conti di adempimento LULUCF. Per il primo periodo si usano i dati contabilizzati delle categorie di uso del suolo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2018/841; per il secondo, i dati comunicati delle categorie o settori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j). Sono previsti ricalcoli per tener conto di modifiche metodologiche ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 e allineare i conti all’obiettivo dell’Unione e agli obiettivi/bilanci nazionali.
Creazione e trasferimento delle LRU
L’articolo 59 tervicies stabilisce che, in presenza di saldo positivo del conto LULUCF dello Stato membro, il registro emette LRU corrispondenti agli assorbimenti in eccesso. Le LRU sono trasferibili verso altri Stati membri solo alle condizioni degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2018/841 e verso i conti ESR secondo le condizioni dell’articolo 59 duodecies; ogni LRU riceve un codice identificativo unico.
Trasferimenti di LRU e AEA tra LULUCF ed ESR
Gli articoli 59 quatervicies e 59 quinvicies regolano i trasferimenti di LRU tra Stati membri, nonché i trasferimenti di LRU e AEA tra conti LULUCF ed ESR. Sono previste condizioni di ammissibilità, divieti di superamento dei quantitativi necessari o disponibili, termini di richiesta e blocchi contro trasferimenti successivi incompatibili. Nel primo periodo, se il saldo LULUCF è negativo, possono essere trasferite AEA per portare il saldo a zero; nel secondo periodo, le AEA possono essere trasferite per allineare il saldo all’obiettivo o al bilancio dello Stato membro.
MFLFA, LUFA e flessibilità specifiche
Gli articoli 59 sexvicies, 59 septvicies, 59 octovicies e 59 novovicies disciplinano la creazione e il trasferimento delle MFLFA per il primo periodo, delle LUFA per il secondo periodo e l’uso combinato delle due categorie. Le MFLFA sono create in misura pari al 50% dell’importo totale della compensazione disponibile 2021-2030, mentre le LUFA sono create fino a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per il 2026-2030. Sono fissati limiti massimi per Stato membro, condizioni per il trasferimento, requisiti probatori per disturbi naturali e una soglia complessiva di 50 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per l’uso combinato di LUFA e MFLFA nel secondo periodo.
Compensazione addizionale per la Finlandia
L’articolo 59 tricies prevede la creazione di AFAF fino a 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel conto centrale di compensazione addizionale per la Finlandia. Il trasferimento al conto LULUCF della Finlandia è subordinato a condizioni materiali e temporali specifiche, inclusi i tipi di categorie di contabilizzazione interessati, il rispetto dell’articolo 13 bis del regolamento (UE) 2018/841, il non superamento delle disponibilità e il divieto di copertura di certi usi del suolo o conversioni antecedenti al 31 dicembre 2017.
Determinazione dello stato di adempimento e chiusura del ciclo
L’articolo 59 untricies disciplina la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento dopo il periodo per l’esercizio delle flessibilità. Se il valore è negativo nel primo periodo, il registro trasferisce AEA dai conti ESR degli anni 2021-2025 per pareggiare il saldo; se positivo, le LRU residue sono trasferite al conto unionale di adempimento LULUCF. Nel secondo periodo, in caso di mancato rispetto del bilancio, è previsto un trasferimento correttivo pari alle emissioni nette in eccesso o agli assorbimenti contabilizzati come emissioni moltiplicati per 1,08.
Controlli automatici e blocco delle operazioni irregolari
L’articolo 70, paragrafo 2, è sostituito per imporre controlli automatici su tutte le procedure, conformemente alle specifiche tecniche e di scambio dati, per individuare irregolarità rispetto alla direttiva 2003/87/CE, ai regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842 e al regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Trasparenza e informazioni pubbliche
L’allegato XIII è integrato con obblighi di pubblicazione di dati relativi ai conti LULUCF, ai saldi, alle LRU, alle operazioni e ai trasferimenti di LRU, AEA, MFLFA, AFAF e LUFA, aggiornati entro 24 ore; una sezione accessibile al solo titolare del conto mostra in tempo reale dotazione, operazioni proposte, unità acquisite e LRU trasferite.
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