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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/111

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/111 della Commissione, del 13 gennaio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R0111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite avicole, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato, sospende temporaneamente l’ingresso da nuove zone interessate; dall’altro, ripristina l’autorizzazione per zone precedentemente sospese che, secondo la Commissione, non costituiscono più una minaccia sanitaria. Le modifiche operano tramite rettifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e producono effetti urgenti per evitare perturbazioni degli scambi.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi verso l’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in modo specifico alcune zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti inserite negli allegati V e XIV, parte 1, sezione B, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene sul sistema unionale di regionalizzazione e di autorizzazione all’ingresso di animali e prodotti di origine animale, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La misura è motivata dalla comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, nonché dalla necessità di ripristinare l’accesso per alcune zone già sottoposte a restrizioni ma ritenute nuovamente sicure dalla Commissione.

Contesto normativo

La base sistematica dell’intervento è il regolamento (UE) 2016/429, che prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori sia consentito solo se tali paesi o territori figurano negli elenchi adottati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce poi le prescrizioni sanitarie che le partite interessate devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati, organizzati negli allegati da I a XXII.

Ambito materiale delle modifiche

L’intervento riguarda in particolare due gruppi di prodotti:

  • partite di pollame e materiale germinale di pollame, disciplinate dall’allegato V;
  • carni fresche di pollame e selvaggina da penna, disciplinate dall’allegato XIV.

Le modifiche colpiscono le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti nella parte 1, sezione B, e, per l’allegato V, anche le descrizioni territoriali della parte 2. Il regolamento opera quindi su un livello tecnico di zonizzazione sanitaria, con aggiornamento delle zone ammesse o sospese in funzione dei focolai notificati.

Nuovi focolai e misure di restrizione

La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI nel pollame:

  • in Canada, nella provincia del Saskatchewan, confermato il 12 dicembre 2025;
  • nel Regno Unito, in varie contee dell’Inghilterra e in Scozia, confermati tra il 21 novembre 2025 e il 27 dicembre 2025;
  • negli Stati Uniti, in diversi Stati, confermati tra il 15 dicembre 2025 e il 29 dicembre 2025.

Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale, con pulizia e disinfezione successive. Sulla base di tali circostanze, la Commissione dispone la sospensione dell’ingresso nell’Unione per le zone interessate dai nuovi focolai, aggiornando di conseguenza gli elenchi dell’Unione.

Ripristino dell’ingresso per alcune zone precedentemente sospese

Il regolamento non si limita a nuove sospensioni. La Commissione valuta anche informazioni aggiornate trasmesse da Canada, Regno Unito e Stati Uniti riguardo a precedenti focolai di HPAI, per i quali erano già state imposte restrizioni. Dopo aver esaminato le misure adottate, incluse l’abbattimento totale e le operazioni di pulizia e disinfezione, ritiene che per alcune zone la situazione sanitaria non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione.

Per tali zone viene quindi nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione delle relative partite, con conseguente aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404.

Aggiornamento dell’allegato V

Per il pollame e il materiale germinale di pollame, l’allegato V è modificato sia nelle tabelle della parte 1, sezione B, sia nelle descrizioni territoriali della parte 2.

Sono oggetto di sostituzione o inserimento numerose zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Per ciascuna voce vengono aggiornati i codici di zona, le categorie interessate e le date rilevanti. In alcuni casi, come per la zona CA-2.325 del Saskatchewan, o per le nuove zone GB-2.446 a GB-2.455 e US-2.1204 a US-2.1217, il regolamento fornisce anche una descrizione geografica precisa, comprensiva di coordinate, contee o municipalità interessate e raggio di 10 km.

Aggiornamento dell’allegato XIV

Per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, l’allegato XIV è aggiornato in modo coerente con l’allegato V. Le medesime zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono ridefinite nella sezione B della parte 1, con indicazione dei prodotti interessati e, ove presente, del riferimento alla categoria GBM. Anche qui sono riportate le date di conferma dei focolai e le date di efficacia delle restrizioni o del ripristino dell’autorizzazione.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del commercio internazionale e per i professionisti che assistono importatori e filiere avicole, il regolamento comporta la necessità di verificare con precisione la zona di provenienza della partita, il codice di zona applicabile e la data di conferma del focolaio o di aggiornamento della restrizione. La conformità va valutata sia per il pollame e il materiale germinale, sia per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in quanto gli allegati rilevanti sono due e seguono aggiornamenti paralleli.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi con i paesi terzi interessati, e il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). La finalità è adeguare gli elenchi delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione per particolari categorie di prodotti avicoli in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria.

Nuovi focolai di HPAI e sospensione dell’ingresso

A seguito dei nuovi focolai notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione dispone la sospensione dell’ingresso nell’Unione dalle zone interessate, con riferimento alle date di conferma dei focolai. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, parte 1, sezione B, per le zone elencate e per i prodotti avicoli interessati.

Ripristino dell’autorizzazione per zone precedentemente sospese

Sulla base delle informazioni epidemiologiche aggiornate e delle misure adottate dai tre paesi terzi, la Commissione ritiene che talune zone precedentemente sospese non costituiscano più una minaccia per la salute pubblica o animale nell’Unione. Per tali zone viene quindi nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione delle partite interessate.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale

L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, e nella parte 2. Sono aggiornate le voci relative a numerose zone del Canada (CA-2.278, CA-2.291, CA-2.310, CA-2.312, CA-2.313, CA-2.316, CA-2.325), del Regno Unito (GB-2.397, GB-2.403, GB-2.405, GB-2.407 a GB-2.411, GB-2.414, GB-2.446 a GB-2.455) e degli Stati Uniti (US-2.1067, US-2.1082, US-2.1089, US-2.1091, US-2.1204 a US-2.1217). Per alcune zone vengono sostituite o aggiunte le relative descrizioni geografiche (province, contee, coordinate e aree di restrizione).

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in modo parallelo per le medesime zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le voci aggiornano l’autorizzazione all’ingresso per le partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con indicazione delle categorie interessate e delle date di inizio e fine delle restrizioni o dell’autorizzazione, nonché dei riferimenti alle zone GBM dove riportati.

Urgenza e conformità procedurale

Le modifiche sono dichiarate urgenti per evitare inutili perturbazioni degli scambi con i paesi terzi interessati. Il regolamento è adottato in conformità al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di animali e prodotti di origine animalesicurezza alimentarepolitica commerciale

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