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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1762 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato l'accertamento Irpeg relativo al 2004, con maggiori imposte, sanzioni e interessi per Euro 616.566,38, derivanti dal disconoscimento di perdite fiscali riportate dagli anni 2002 e 2003. L'unico motivo di ricorso riguardava la nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione, in violazione degli artt. 36 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c. La CTR aveva infatti fondato la decisione su un mero richiamo a precedenti sentenze relative alle annualità fiscali pregresse, senza riprodurne il contenuto né svolgere una valutazione autonoma e critica della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, dichiarando nulla la sentenza impugnata. Ha rilevato che una motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza richiamata viene adeguatamente illustrata e i suoi argomenti sono autonomamente valutati nel nuovo giudizio. Il semplice rinvio a sentenze non definitive, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito, non consente il controllo della decisione e determina la nullità della sentenza. La pronuncia è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 62

    Le sentenze tributarie devono contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; la violazione di tale obbligo può essere fatta valere in cassazione.

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Una motivazione meramente apparente o priva di un percorso argomentativo riconoscibile comporta la nullità della pronuncia.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione contro le sentenze nulle per violazione delle norme processuali, compreso il difetto assoluto o apparente di motivazione e l'omessa pronuncia.

  • Art. 295 c.p.c.

    Quando la decisione di una controversia dipende necessariamente dalla definizione di un'altra causa, il giudice può o deve sospendere il processo in attesa della decisione pregiudiziale, anziché limitarsi a richiamare una pronuncia non definitiva.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14

    Disciplina il litisconsorzio necessario nel processo tributario. Se ricorrono i presupposti per un processo unitario, non è sufficiente utilizzare il rinvio a una decisione resa separatamente per colmare il vizio processuale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 39, comma 1-bis

    Prevede ipotesi di sospensione del processo tributario connesse alla pendenza di altre controversie, rafforzando l'esigenza di coordinare formalmente i giudizi anziché fondare la decisione su un richiamo generico.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida solo se la sentenza richiamata viene adeguatamente riportata o sintetizzata e il giudice svolge una autonoma valutazione della sua rilevanza nel nuovo processo.
  • Il mero rinvio a un'altra sentenza, soprattutto se non definitiva, non è sufficiente: la decisione deve spiegare in modo autosufficiente le ragioni di fatto e di diritto che conducono al dispositivo.
  • Se l'esito di un giudizio dipende da controversie relative ad annualità fiscali precedenti, il giudice deve valutare l'opportunità della riunione o della sospensione del processo e non può sostituire tale attività con un richiamo generico.
  • Una sentenza tributaria priva di un effettivo percorso logico-argomentativo è nulla per motivazione apparente e può essere cassata con rinvio.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione non comporta necessariamente la vittoria definitiva nel merito: il processo viene normalmente riaperto davanti a un giudice di diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente la controversia.

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