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Ordinanza

Ordinanza n. 1720/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: rifiuto della Polizia Municipale di Sciacca di esibire ulteriori documenti richiesti con un'istanza di accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità della nota del 16 febbraio 2026 con cui la Polizia Municipale di Sciacca ha rifiutato di esibire ulteriori documenti richiesti con istanza di accesso del 19 gennaio 2025. Il Comune si è costituito in giudizio. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, considerato che in materia di accesso si applicano termini processuali dimezzati.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente sulla legittimità del diniego di accesso né sull'eccezione di irricevibilità. Rilevata una possibile questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, ha assegnato alle parti un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sul possibile tardivo deposito del ricorso. Ha disposto la riconvocazione della camera di consiglio dopo la scadenza del termine per la decisione. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l’art. 73, co. 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve consentire alle parti di presentare memorie prima della decisione.

  • art. 116 c.p.a.

    Il provvedimento richiama la materia dell'accesso, nella quale il ricorso è soggetto a termini processuali dimezzati; il testo non indica espressamente l'articolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, in camera di consiglio, una possibile causa di irricevibilità non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine perentorio per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • Nel rito in materia di accesso, il rispetto dei termini processuali dimezzati per la proposizione e il deposito del ricorso può integrare una questione preliminare di irricevibilità, da esaminare prima del merito della domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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