Ordinanza n. 1720/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto della Polizia Municipale di Sciacca di esibire ulteriori documenti richiesti con un'istanza di accesso
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità della nota del 16 febbraio 2026 con cui la Polizia Municipale di Sciacca ha rifiutato di esibire ulteriori documenti richiesti con istanza di accesso del 19 gennaio 2025. Il Comune si è costituito in giudizio. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, considerato che in materia di accesso si applicano termini processuali dimezzati.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente sulla legittimità del diniego di accesso né sull'eccezione di irricevibilità. Rilevata una possibile questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, ha assegnato alle parti un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sul possibile tardivo deposito del ricorso. Ha disposto la riconvocazione della camera di consiglio dopo la scadenza del termine per la decisione. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l’art. 73, co. 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve consentire alle parti di presentare memorie prima della decisione.
art. 116 c.p.a.
Il provvedimento richiama la materia dell'accesso, nella quale il ricorso è soggetto a termini processuali dimezzati; il testo non indica espressamente l'articolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, in camera di consiglio, una possibile causa di irricevibilità non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine perentorio per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- Nel rito in materia di accesso, il rispetto dei termini processuali dimezzati per la proposizione e il deposito del ricorso può integrare una questione preliminare di irricevibilità, da esaminare prima del merito della domanda di accesso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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