Sentenza del 29/11/2016 n. 24186 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'annullamento parziale della cartella TARSU relativa alle superfici destinate ad attività industriale. Con il primo motivo ha sostenuto che in appello non aveva introdotto domande o eccezioni nuove, ma aveva formulato semplici difese, deducendo la violazione degli articoli 57 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992 e un vizio di motivazione. Con il secondo motivo ha affermato che, ai sensi della normativa TARSU e ambientale richiamata, alla società spettasse al più una riduzione della tariffa per le aree che producevano rifiuti speciali assimilabili agli urbani, e non l'esenzione o l'esclusione dalla tassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune, ritenendo infondato il primo motivo. Le questioni prospettate dal Comune in appello erano effettivamente nuove, poiché introducevano la diversa circostanza di fatto secondo cui i rifiuti prodotti sarebbero stati speciali assimilabili agli urbani e quindi tassabili; tale questione richiedeva nuovi accertamenti e non poteva essere introdotta per la prima volta in appello. In primo grado era stato invece accertato che si trattava di rifiuti speciali non assimilabili, prodotti dall'attività industriale e smaltiti autonomamente, per i quali le relative superfici dovevano essere escluse dalla TARSU. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58
Norme sui limiti alle domande, eccezioni e deduzioni nuove in appello e sui poteri istruttori del giudice tributario.
Il Comune non può introdurre per la prima volta in appello una diversa qualificazione dei rifiuti che richieda nuovi accertamenti di fatto. Una nuova ricostruzione fattuale non è una semplice difesa, ma una questione nuova e quindi inammissibile.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili, il cui smaltimento è obbligatoriamente posto a carico del produttore, non sono soggette alla TARSU.
Le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, compresi quelli qualificati come pericolosi, devono essere escluse dalla tassazione quando il produttore è obbligato a provvedere direttamente allo smaltimento.
D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 18, 21 e 57
Le disposizioni richiamate riguardano la disciplina della gestione dei rifiuti e la ripartizione delle competenze, ma la Corte non ha esaminato nel merito il secondo motivo del Comune, ritenendolo assorbito.
Legge n. 507 del 1993, artt. 67 e 68
Le disposizioni richiamate dal Comune riguardano la determinazione e l'applicazione della tariffa TARSU; tuttavia, non sono state applicate nel merito perché la questione sulla possibile assimilabilità dei rifiuti era stata introdotta tardivamente.
Legge n. 296 del 2006, art. 184, comma 1
La norma è stata invocata dal Comune in relazione alla disciplina della tariffazione dei rifiuti, ma il relativo motivo è rimasto assorbito a causa dell'inammissibilità della nuova questione fattuale proposta in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una parte non può introdurre per la prima volta in appello una diversa qualificazione dei fatti o dei rifiuti se ciò richiede nuovi accertamenti; tale prospettazione è una domanda o eccezione nuova, non una semplice difesa.
- La qualificazione dei rifiuti come speciali non assimilabili oppure speciali assimilabili agli urbani è decisiva: nel primo caso, le superfici produttive possono essere escluse dalla TARSU se il produttore deve provvedere autonomamente allo smaltimento; nel secondo caso, può trovare applicazione la tassazione, eventualmente con riduzioni previste dalla legge o dal regolamento comunale.
- La questione sulla natura, qualità e quantità dei rifiuti deve essere dedotta e adeguatamente provata già in primo grado, insieme alla documentazione relativa ai processi produttivi e allo smaltimento autonomo.
- Se il Comune non contesta tempestivamente in primo grado la qualificazione dei rifiuti fornita dal contribuente, non può normalmente recuperare la contestazione per la prima volta in appello.
- L'esclusione dalla TARSU riguarda le superfici effettivamente produttive di rifiuti speciali non assimilabili; non comporta necessariamente l'esenzione per tutti i locali o per tutte le superfici dell'impresa.
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