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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 3456 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - piccolo imprenditore - autonoma organizzazione - non sussiste - beni strumentali - esiguo valore - imposta - non è dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione, poiché i mezzi impiegati erano manifestamente modesti e prevaleva l'attività personale dell'imprenditore sugli altri fattori produttivi. Di conseguenza, l'IRAP non era dovuta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto all'IRAP per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. L'attività era svolta prevalentemente con il proprio lavoro personale e mediante beni strumentali di valore modesto: un'autovettura, un autocarro usato, un computer, un cellulare e altri strumenti tecnici, questi ultimi di valore inferiore a 516 euro. Secondo il principio richiamato, il piccolo imprenditore non è assoggettato all'IRAP quando non è responsabile di un'organizzazione autonoma, non impiega beni eccedenti il minimo indispensabile per l'attività e non utilizza in modo non occasionale lavoro altrui.

Norme richiamate

  • IRAP – requisito dell'autonoma organizzazione

    Il piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora svolga un'attività non autonomamente organizzata.

    L'IRAP presuppone un'organizzazione autonoma rispetto all'attività personale del contribuente. Tale requisito manca quando il contribuente è il principale, o unico, fattore produttivo, utilizza beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e non si avvale stabilmente di lavoro altrui.

  • Cassazione civile, sentenza n. 15334/2014

    Non è soggetto all'IRAP il piccolo imprenditore che non impieghi beni eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e non si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

    La valutazione deve essere concreta e riferita alla specifica attività esercitata. L'utilizzo di beni strumentali di esiguo valore, da solo, non dimostra un'autonoma organizzazione; occorre verificare se l'apparato produttivo sia significativo e autonomamente organizzato.

Massime di principio

  • La semplice qualifica di piccolo imprenditore non comporta automaticamente l'esenzione dall'IRAP: è necessario dimostrare in concreto l'assenza di autonoma organizzazione.
  • L'impiego di beni strumentali modesti o normalmente indispensabili per l'attività non è sufficiente, di per sé, a integrare il presupposto dell'IRAP.
  • L'assenza, o l'uso solo occasionale, di dipendenti e collaboratori costituisce un elemento rilevante per escludere l'autonoma organizzazione.
  • La prevalenza dell'attività personale del contribuente sugli altri fattori produttivi può escludere l'IRAP, purché l'organizzazione utilizzata non sia eccedente il minimo necessario.
  • La valutazione deve considerare il tipo di attività, la natura e il valore dei beni, l'eventuale lavoro altrui e l'effettiva autonomia dell'apparato organizzativo.

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