Sentenza del 29/11/2016 n. 7555 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Organo ispettivo - Accesso verifica - Società verificata - Riscontro presenza due persone - Presunzione rapporto lavoro irregolare - Sussiste - Audizione terzi - Dichiarazioni rese - Sussistenza lavoro irregolare - Diretti interessati - Dichiarazioni rese - Non sussistenza lavoro irregolare - Ente impositore - Elementi oggettivi - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Presunzione accertativa - Stipendio nero - Ricavi doppio stipendio - Illegittimità maggiori imposte - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ente impositore aveva fondato l'accertamento sulla presenza casuale di due persone nei locali della società durante un accesso ispettivo. Dalle dichiarazioni di alcuni terzi aveva desunto l'esistenza di lavoro irregolare e, sulla base di tale presunzione, aveva ritenuto che la società avesse conseguito ricavi non dichiarati pari al doppio degli stipendi ipotizzati. Tuttavia, le dichiarazioni relative al lavoro nero erano state immediatamente smentite dai diretti interessati. Il ricorrente ha quindi contestato l'insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento della pretesa fiscale.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché la mera presenza di due persone presso la sede della società e le dichiarazioni dei terzi, smentite dai diretti interessati, non costituivano elementi oggettivi e sufficienti per dimostrare l'esistenza di lavoro irregolare e per quantificare presunti ricavi non dichiarati. L'ente impositore non ha assolto l'onere probatorio sulla fondatezza della pretesa; di conseguenza, sono state ritenute illegittime le maggiori imposte derivanti dalla presunzione di ricavi pari al doppio degli stipendi.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia tributaria, l'ente impositore deve quindi fornire elementi sufficienti, oggettivi e coerenti per dimostrare i fatti posti a base dell'accertamento; una presunzione non adeguatamente supportata non è sufficiente a fondare maggiori imposte.
Massime di principio
- La presenza occasionale di persone nei locali di un'impresa non dimostra, da sola, l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare.
- Le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate nell'accertamento, ma devono essere attendibili, coerenti e non contraddette da elementi contrari, soprattutto dalle dichiarazioni dei diretti interessati.
- Quando il contribuente contesta la ricostruzione dell'ente impositore, quest'ultimo deve comunque provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa fiscale; non può limitarsi a una catena presuntiva priva di adeguati riscontri oggettivi.
- La quantificazione di ricavi non dichiarati mediante un parametro automatico, come il doppio dello stipendio presunto, è illegittima se manca la prova sia dell'effettivo lavoro irregolare sia della correlazione tra tale lavoro e i maggiori ricavi.
- In situazioni analoghe, l'accertamento deve essere valutato verificando la qualità e convergenza degli indizi, la presenza di riscontri documentali o oggettivi e l'eventuale contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte.
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