Sentenza del 29/11/2016 n. 3471 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - residenza fiscale - art. 2, d.P.R. n. 917/86 - Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia, art. 4, par. 2, tie break rules - nuda proprietà di un immobile - non rileva - abitazione permanente - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la residenza fiscale del contribuente in Francia. Di conseguenza, ai fini della Convenzione Italia-Francia, il contribuente non è stato considerato fiscalmente residente in Italia per il periodo controverso sulla sola base della nuda proprietà dell'immobile italiano.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione della residenza fiscale del contribuente, potenzialmente configurabile sia in Italia sia in Francia ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). In presenza di una possibile doppia residenza, dovevano essere applicate le tie break rules previste dall'art. 4, par. 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. Il criterio rilevante era quello dell'abitazione permanente. La mera detenzione della nuda proprietà di un immobile in Italia non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'abitazione permanente in Italia, mentre il contribuente disponeva di un'abitazione permanente in Francia.
Norme richiamate
Art. 2 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina la residenza fiscale delle persone fisiche secondo la normativa interna italiana. Tuttavia, quando la persona risulta potenzialmente residente in entrambi gli Stati, la situazione deve essere risolta applicando le disposizioni della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.
Art. 4, paragrafo 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia
Prevede le tie break rules per determinare lo Stato di residenza convenzionale in caso di doppia residenza. Il primo criterio considerato è l'esistenza di un'abitazione permanente. La disponibilità di un'abitazione permanente in Francia prevale, nel caso esaminato, sulla mera nuda proprietà di un immobile in Italia.
Massime di principio
- Quando la normativa interna di due Stati conduce alla possibile doppia residenza fiscale, occorre applicare la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra gli Stati interessati, seguendo i criteri convenzionali di collegamento.
- La nuda proprietà di un immobile, considerata isolatamente, non dimostra necessariamente l'esistenza di un'abitazione permanente né la residenza fiscale del proprietario nello Stato in cui l'immobile si trova.
- Per individuare l'abitazione permanente rilevano la concreta disponibilità e l'effettivo collegamento abitativo con l'immobile, non la sola titolarità di un diritto reale limitato.
- La residenza convenzionale deve essere valutata secondo i criteri delle tie break rules, normalmente in sequenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, dimora abituale e, se necessario, ulteriori criteri previsti dalla convenzione.
- La conclusione dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile, come disponibilità effettiva dell'abitazione, luogo di dimora abituale, legami familiari ed economici e periodo di permanenza nei rispettivi Stati.
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