Sentenza del 29/11/2016 n. 3381 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Telecomunicazioni - impiego apparecchiature terminali - servizio radiomobile pubblico terrestre - autorizzazione Pubblica amministrazione - è necessaria - licenza o documento sostitutivo - è imponibile - tassa sulle concessioni governative - è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, a seguito del Codice delle comunicazioni elettroniche e della liberalizzazione del settore, l'uso del telefono cellulare non fosse più subordinato a una vera licenza o autorizzazione amministrativa e che, pertanto, non fosse dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972. La questione riguardava in particolare se il contratto di abbonamento stipulato con il gestore telefonico potesse essere considerato equivalente alla precedente licenza di stazione radio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la liberalizzazione del servizio non abbia eliminato il regime autorizzatorio pubblico, ma lo abbia reso più flessibile. Il contratto di abbonamento con il gestore costituisce il documento sostitutivo della licenza di stazione radio e mantiene il necessario collegamento con l'autorizzazione amministrativa. Di conseguenza, l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre resta soggetto alla tassa periodica sulle concessioni governative prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto, secondo l'orientamento espresso anche da Cass. nn. 21978/2014, 9560/2014, 9561/2014, 17386/2014 e 19632/2014.
Norme richiamate
Codice delle comunicazioni elettroniche
La disciplina, pur liberalizzando e semplificando l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica, mantiene un regime di autorizzazione generale sottoposto al controllo e alla regolazione della Pubblica amministrazione.
Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972
La disposizione assoggetta a tassa sulle concessioni governative la licenza o il documento sostitutivo relativo all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. Il contratto di abbonamento telefonico è considerato documento sostitutivo della licenza.
d.P.R. n. 641/1972
Costituisce la base normativa della tassa sulle concessioni governative applicata alle autorizzazioni, licenze o documenti equipollenti previsti dalla relativa tariffa.
Massime di principio
- La liberalizzazione di un'attività o di un servizio non comporta automaticamente l'abolizione di un tributo se permane un regime di autorizzazione, anche generale o semplificato, da parte della Pubblica amministrazione.
- Ai fini fiscali, occorre verificare non solo l'esistenza formale di una licenza, ma anche se un contratto o altro documento svolga una funzione equivalente o sostitutiva dell'autorizzazione amministrativa.
- Nel caso della telefonia mobile, il contratto di abbonamento è stato considerato il titolo che abilita l'utente all'utilizzo del terminale sulla rete pubblica e, pertanto, giustifica la tassa sulle concessioni governative.
- Per contestare un tributo analogo è necessario dimostrare che sia venuto meno il presupposto normativo dell'autorizzazione o che il documento utilizzato non abbia natura sostitutiva della licenza prevista dalla tariffa.
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