Sentenza del 29/11/2016 n. 3454 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - contribuente - libero professionista - applicazione - partecipazione al consiglio di amministrazione di un ente - autonoma organizzazione - non consegue necessariamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se la partecipazione del libero professionista al consiglio di amministrazione dell'ente presso il quale svolgeva la propria attività comportasse automaticamente la sussistenza dell'autonoma organizzazione, requisito necessario per l'assoggettamento all'IRAP. Il contribuente sosteneva che la sola carica amministrativa non dimostrasse la disponibilità di poteri organizzativi autonomi sul proprio lavoro o su quello dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21978/2014, ha stabilito che la mera partecipazione al consiglio di amministrazione dell'ente non integra necessariamente il requisito dell'autonoma organizzazione. Occorre verificare in concreto se il professionista disponga di una struttura organizzativa propria e di poteri effettivi di organizzazione anche dell'attività dell'ente. La carica amministrativa, da sola, non determina quindi automaticamente l'assoggettamento all'IRAP.
Norme richiamate
IRAP - requisito dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo solo quando l'attività è esercitata mediante un'autonoma organizzazione, da accertare concretamente. La titolarità di una carica nel consiglio di amministrazione dell'ente presso cui il professionista opera non è, da sola, sufficiente a dimostrare tale requisito.
Cassazione, sentenza n. 21978/2014
La Corte ha escluso ogni automatismo tra carica di amministratore e autonoma organizzazione, richiedendo la verifica dell'effettiva disponibilità, da parte del professionista, di mezzi, personale e poteri organizzativi ulteriori rispetto alla propria attività personale.
Massime di principio
- Nel contenzioso IRAP l'autonoma organizzazione deve essere accertata sulla base della situazione concreta del professionista e non può essere presunta dalla sola qualifica o carica ricoperta.
- La partecipazione a un consiglio di amministrazione non comporta automaticamente che il professionista organizzi autonomamente l'attività dell'ente o disponga della relativa struttura.
- Per stabilire se l'IRAP sia dovuta occorre verificare la disponibilità effettiva di beni strumentali, personale, collaboratori e poteri organizzativi eccedenti il normale apporto personale del lavoratore autonomo.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'IRAP dimostrando che la carica amministrativa è distinta dall'attività professionale e non gli attribuisce un'organizzazione autonoma propria o il controllo della struttura dell'ente.
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