Sentenza n. 864/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l’accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riferiti agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1455/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare euro 1.000,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha accreditato la somma dovuta sul borsellino elettronico della ricorrente. La difesa della ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha preso atto che l’Amministrazione ha adempiuto, seppure successivamente alla proposizione del ricorso di ottemperanza, accreditando l’intero importo di euro 1.000,00. L’adempimento ha soddisfatto la pretesa sostanziale e ha determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché il pagamento è intervenuto tardivamente e solo dopo l’attivazione del giudizio, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese e gli onorari del giudizio, liquidati in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento o un comportamento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell’attivazione delle procedure esecutive relative a obblighi pecuniari delle amministrazioni statali; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; il giudicato del giudice del lavoro aveva imposto l’accredito di euro 1.000,00 per due anni scolastici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento integrale dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta.
- Quando l’amministrazione adempie tardivamente al giudicato solo dopo l’attivazione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Per gli obblighi pecuniari derivanti da un titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni statali, il giudizio o l’esecuzione possono essere attivati dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →