Sentenza n. 350/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Prefetto di Catania, Protocollo -OMISSIS-Area III, Riferimento protocollo procedimento-OMISSIS-, emessa il 6.10.2025 e notificata in data 8.10.2025, avente ad oggetto il diniego al rilascio del nulla osta per il conseguimento di nuova patente di guida precedentemente revocata; - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del nulla osta necessario per conseguire una nuova patente di guida dopo la revoca della precedente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del nulla osta, adottato dopo il decorso del triennio dalla cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, applicata in relazione a condanne per reati in materia di stupefacenti. Ha dedotto, anzitutto, l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 120 del Codice della strada, sostenendo che il decorso del triennio fosse sufficiente per accedere al nuovo conseguimento della patente, indipendentemente dalla riabilitazione, e che la Prefettura avrebbe agito mediante un automatismo illegittimo, senza valutazione discrezionale della pericolosità attuale, delle esigenze personali e lavorative e del caso concreto. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, mancata audizione e lesione del contraddittorio endoprocedimentale, oltre al difetto di motivazione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito le censure relative al diniego. Ha ritenuto applicabile l'art. 120, comma 3, Codice della strada, nel testo modificato dall'art. 8 l. 177/2024, poiché il provvedimento era successivo all'entrata in vigore della novella. La nuova disciplina stabilisce che, dopo la revoca della patente, il nuovo conseguimento non è possibile prima del decorso di almeno tre anni e, in ogni caso, richiede l'assenza delle situazioni preclusive previste dal comma 1, comprese quelle derivanti dall'essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione. Secondo il Collegio, l'inciso "in ogni caso" impone il riallineamento dei requisiti soggettivi anche per il conseguimento della nuova patente e non consente di considerare sufficiente il mero decorso del triennio. La Prefettura esercita quindi un potere vincolato, limitato all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, senza discrezionalità in ordine alla pericolosità attuale o alle esigenze concrete dell'interessato. Trattandosi di posizione di diritto soggettivo e di attività amministrativa vincolata, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti (…) alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…) fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)
La disposizione individua situazioni soggettive preclusive al conseguimento della patente, comprese le misure di prevenzione, salvo l'intervenuta riabilitazione.
art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), nel testo modificato dall'art. 8 l. 177/2024
la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1
Il nuovo conseguimento dopo la revoca richiede sia il decorso di almeno tre anni sia l'assenza delle situazioni preclusive del comma 1, oppure il loro superamento mediante riabilitazione. L'amministrazione procede in modo vincolato.
art. 8 l. 25 novembre 2024, n. 177
In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1
La novella ha esteso espressamente ai richiedenti una nuova patente, dopo la revoca, i requisiti soggettivi preclusivi previsti per il primo conseguimento.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio e alla lesione del contraddittorio non è stata esaminata nel merito, per il previo accertamento del difetto di giurisdizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti.
Massime di principio
- Dopo la revoca della patente di guida, il nuovo conseguimento richiede cumulativamente il decorso di almeno tre anni e l'assenza delle situazioni preclusive previste dall'art. 120, comma 1, del Codice della strada, salvo il loro superamento mediante riabilitazione.
- L'inciso "in ogni caso", introdotto nell'art. 120, comma 3, del Codice della strada dalla l. 177/2024, impone l'applicazione dei requisiti soggettivi del comma 1 anche a chi richiede una nuova patente dopo la revoca; il mero decorso del triennio non è sufficiente.
- Il procedimento prefettizio per il rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente, quando rilevano le situazioni preclusive dell'art. 120 del Codice della strada, ha natura vincolata e non richiede una valutazione discrezionale della pericolosità attuale, delle esigenze di vita o lavorative dell'interessato.
- La controversia relativa al diniego del nulla osta per il nuovo conseguimento della patente, fondato sull'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 120 del Codice della strada, riguarda una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La declinatoria di giurisdizione consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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