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Sentenza

Sentenza n. 2157/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento dei seguenti provvedimenti emessi dal Comune di Arzano: 1) ordinanza dirigenziale n. 20 del 10.03.2025; 2) ordinanza dirigenziale n. 21 del 10.03.2025; 3) ordinanza dirigenziale n. 24 del 10.03.2025.

Giustizia amministrativa202502659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di demolizione nn. 20, 21 e 24 del 10 marzo 2025, relative a opere edilizie ritenute abusive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tre ordinanze di demolizione adottate ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Quanto all'ordinanza n. 20, relativa a un ampliamento di circa 4,92 mq e a un locale tecnico di circa 1,50 mq, ha dedotto l'erroneità dei presupposti fattuali e giuridici, sostenendo che il Comune avesse omesso di considerare una SCIA presentata nel 2014 e che le opere costituissero difformità di modesta entità, non riconducibili alla demolizione prevista per gli interventi in totale difformità o assenza di permesso di costruire. È stata inoltre dedotta l'omessa notifica all'occupante dell'immobile. Quanto all'ordinanza n. 21, concernente una veranda di circa 29 mq, una tettoia in legno di circa 14,50 mq e la pavimentazione del lastrico solare, il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che una SCIA del 2014 avrebbe autorizzato una struttura destinata all'installazione di pannelli fotovoltaici e che le opere non avrebbero creato nuova volumetria né modificato strutturalmente il fabbricato. Quanto all'ordinanza n. 24, relativa a difformità interne e a una veranda di circa 2 mq e 6 mc destinata a ospitare lavatrice e asciugatrice, è stato dedotto difetto di istruttoria, assumendo che il manufatto fosse un mero volume tecnico privo di autonomia funzionale e inidoneo ad alterare l'assetto del territorio.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. L'ordinanza n. 20 è stata annullata perché le opere contestate sono state qualificate come difformità parziali rispetto all'autorizzato, non riconducibili alla fattispecie dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. La decisione è stata fondata sulla non corretta sussunzione della fattispecie concreta nel regime sanzionatorio applicato; il Collegio ha ritenuto assorbente tale censura, senza necessità di decidere sulla rilevanza della SCIA, precisando comunque che una SCIA è astrattamente inidonea a legittimare un ampliamento volumetrico. Anche l'ordinanza n. 24 è stata annullata, poiché le modeste difformità interne e la piccola veranda destinata a locale tecnico non integravano variazioni essenziali né una nuova costruzione, risultando qualificabili come difformità parziali. È stata invece respinta l'impugnazione dell'ordinanza n. 21: la veranda di circa 29 mq, la tettoia, la pavimentazione del lastrico solare e gli impianti di servizio sono stati valutati complessivamente come opere idonee a creare un nuovo volume di apprezzabile consistenza e un organismo edilizio autonomo e funzionale. La SCIA invocata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a legittimare tali opere e, peraltro, non è stata prodotta integralmente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede anche una figura di mancanza sostanziale del permesso, che si verifica quando vi è difformità totale dell'opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente.

    La sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 è applicabile alle opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; non è invece correttamente applicata a opere che costituiscono difformità soltanto parziali rispetto all'autorizzato.

  • d.P.R. 380/2001

    La nozione di parziale difformità [...] presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.

    La difformità è parziale quando le modifiche divergono dal progetto autorizzato sotto profili qualitativi o quantitativi limitati, senza incidere sugli elementi essenziali della costruzione; la qualificazione deve essere effettuata considerando consistenza, caratteristiche e autonomia funzionale delle opere.

  • SCIA edilizia

    La SCIA non costituisce titolo astrattamente idoneo a legittimare un ampliamento volumetrico; inoltre, una SCIA riferita a una struttura modesta destinata a pannelli fotovoltaici non può giustificare opere diverse e di maggiore consistenza, quali una veranda volumetricamente rilevante, una tettoia e la pavimentazione del lastrico solare.

Massime di principio

  • La sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 non è applicabile quando le opere realizzate costituiscono soltanto difformità parziali rispetto al titolo edilizio: occorre distinguere l'assenza o totale difformità dal caso in cui le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali dell'intervento autorizzato.
  • La difformità totale ricorre quando l'organismo edilizio è integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, architettoniche, edilizie, planovolumetriche, di destinazione o perché comporta la costituzione di volumi nuovi e autonomi; la difformità parziale ricorre invece per divergenze qualitative o quantitative limitate, non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.
  • La qualificazione delle opere edilizie ai fini dell'applicazione della sanzione deve considerare unitariamente consistenza, volumetria, strutture, impianti, pavimentazioni e autonomia funzionale dei manufatti realizzati; un insieme di opere può integrare un nuovo organismo edilizio anche se singolarmente alcune componenti sono di modesta entità.
  • La SCIA edilizia non è idonea a legittimare un ampliamento volumetrico e non può giustificare opere ulteriori o diverse rispetto a quelle specificamente oggetto della segnalazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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