Sentenza n. 2157/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento dei seguenti provvedimenti emessi dal Comune di Arzano: 1) ordinanza dirigenziale n. 20 del 10.03.2025; 2) ordinanza dirigenziale n. 21 del 10.03.2025; 3) ordinanza dirigenziale n. 24 del 10.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di demolizione nn. 20, 21 e 24 del 10 marzo 2025, relative a opere edilizie ritenute abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato tre ordinanze di demolizione adottate ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Quanto all'ordinanza n. 20, relativa a un ampliamento di circa 4,92 mq e a un locale tecnico di circa 1,50 mq, ha dedotto l'erroneità dei presupposti fattuali e giuridici, sostenendo che il Comune avesse omesso di considerare una SCIA presentata nel 2014 e che le opere costituissero difformità di modesta entità, non riconducibili alla demolizione prevista per gli interventi in totale difformità o assenza di permesso di costruire. È stata inoltre dedotta l'omessa notifica all'occupante dell'immobile. Quanto all'ordinanza n. 21, concernente una veranda di circa 29 mq, una tettoia in legno di circa 14,50 mq e la pavimentazione del lastrico solare, il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che una SCIA del 2014 avrebbe autorizzato una struttura destinata all'installazione di pannelli fotovoltaici e che le opere non avrebbero creato nuova volumetria né modificato strutturalmente il fabbricato. Quanto all'ordinanza n. 24, relativa a difformità interne e a una veranda di circa 2 mq e 6 mc destinata a ospitare lavatrice e asciugatrice, è stato dedotto difetto di istruttoria, assumendo che il manufatto fosse un mero volume tecnico privo di autonomia funzionale e inidoneo ad alterare l'assetto del territorio.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. L'ordinanza n. 20 è stata annullata perché le opere contestate sono state qualificate come difformità parziali rispetto all'autorizzato, non riconducibili alla fattispecie dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. La decisione è stata fondata sulla non corretta sussunzione della fattispecie concreta nel regime sanzionatorio applicato; il Collegio ha ritenuto assorbente tale censura, senza necessità di decidere sulla rilevanza della SCIA, precisando comunque che una SCIA è astrattamente inidonea a legittimare un ampliamento volumetrico. Anche l'ordinanza n. 24 è stata annullata, poiché le modeste difformità interne e la piccola veranda destinata a locale tecnico non integravano variazioni essenziali né una nuova costruzione, risultando qualificabili come difformità parziali. È stata invece respinta l'impugnazione dell'ordinanza n. 21: la veranda di circa 29 mq, la tettoia, la pavimentazione del lastrico solare e gli impianti di servizio sono stati valutati complessivamente come opere idonee a creare un nuovo volume di apprezzabile consistenza e un organismo edilizio autonomo e funzionale. La SCIA invocata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a legittimare tali opere e, peraltro, non è stata prodotta integralmente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede anche una figura di mancanza sostanziale del permesso, che si verifica quando vi è difformità totale dell'opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente.
La sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 è applicabile alle opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; non è invece correttamente applicata a opere che costituiscono difformità soltanto parziali rispetto all'autorizzato.
d.P.R. 380/2001
La nozione di parziale difformità [...] presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.
La difformità è parziale quando le modifiche divergono dal progetto autorizzato sotto profili qualitativi o quantitativi limitati, senza incidere sugli elementi essenziali della costruzione; la qualificazione deve essere effettuata considerando consistenza, caratteristiche e autonomia funzionale delle opere.
SCIA edilizia
La SCIA non costituisce titolo astrattamente idoneo a legittimare un ampliamento volumetrico; inoltre, una SCIA riferita a una struttura modesta destinata a pannelli fotovoltaici non può giustificare opere diverse e di maggiore consistenza, quali una veranda volumetricamente rilevante, una tettoia e la pavimentazione del lastrico solare.
Massime di principio
- La sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 non è applicabile quando le opere realizzate costituiscono soltanto difformità parziali rispetto al titolo edilizio: occorre distinguere l'assenza o totale difformità dal caso in cui le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali dell'intervento autorizzato.
- La difformità totale ricorre quando l'organismo edilizio è integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, architettoniche, edilizie, planovolumetriche, di destinazione o perché comporta la costituzione di volumi nuovi e autonomi; la difformità parziale ricorre invece per divergenze qualitative o quantitative limitate, non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.
- La qualificazione delle opere edilizie ai fini dell'applicazione della sanzione deve considerare unitariamente consistenza, volumetria, strutture, impianti, pavimentazioni e autonomia funzionale dei manufatti realizzati; un insieme di opere può integrare un nuovo organismo edilizio anche se singolarmente alcune componenti sono di modesta entità.
- La SCIA edilizia non è idonea a legittimare un ampliamento volumetrico e non può giustificare opere ulteriori o diverse rispetto a quelle specificamente oggetto della segnalazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →