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Sentenza

Sentenza n. 10624/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana (doc. 15 - decreto n. 24681 del 14.12.22) unitamente ai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 (doc. 16 - All. 1 al decreto n. 24681 del 14.12.22; doc. 17 - All. 2 al decreto n. 24681 del 14.12.22; doc. 18 - All. 3 al decreto n. 24681 del 14.12.22; doc. 19 - All. 4 al decreto n. 24681 del 14.12.22; doc. 20 - All. 5 al decreto n. 24681 del 14.12.22); - della comunicazione di avvio del procedimento; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Centro; - della deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; - della deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del Direttore Generale dell'AUSL Toscana Sud Est; - della deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del Direttore Generale dell'AOU Pisana; - della deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del Direttore Generale dell'AOU Senese; - della deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del Direttore Generale dell'AOU Careggi; - della deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del Direttore Generale dell'AOU Meyer; - della deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del Direttore Generale dell'ESTAR; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OFTALMEDICA S.R.L. il 25\11\2025: dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana rubricato “Payback sui dispositivi medici 2015-2018 ridotto al 25%” e della relativa tabella allegata “Payback totale dispositivi medici anni 2015 - 2018”;

Giustizia amministrativa202303424

Sintesi

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TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, attuazione e ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché avviso regionale sulla riduzione agevolata del payback

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, circolari, accordi e intese presupposti, nonché il decreto della Regione Toscana di individuazione delle aziende soggette al ripiano e dei relativi importi. Ha dedotto, quanto al sistema generale del payback, illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e capacità contributiva; ha contestato la natura sostanzialmente tributaria o comunque di prestazione patrimoniale imposta del payback e la sufficienza della base legislativa. Ha inoltre denunciato l'alterazione dell'equilibrio economico dei contratti pubblici, la fissazione arbitraria e non partecipata dei tetti di spesa, l'erroneo rinvio al modello CE del 2012, la mancata distinzione tra costo del dispositivo e costo del servizio, la retroattività degli atti, il difetto di istruttoria e motivazione, l'omessa partecipazione delle imprese e la violazione dei principi di trasparenza e buona fede. Con riguardo agli atti regionali, ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative e delle linee guida ministeriali, l'assenza di verificabilità dei dati, l'omessa ricognizione delle fatture e l'erroneità dei conteggi. Con motivi aggiunti ha impugnato l'avviso regionale relativo alla riduzione al 25 per cento del payback, chiedendo anche di sottoporre l'art. 7 del d.l. 95/2025 al vaglio della Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso introduttivo infondato quanto agli atti statali e inammissibile per difetto di giurisdizione quanto agli atti regionali. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il payback sui dispositivi medici per il periodo 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria, qualificabile come contributo solidaristico, e non viola gli artt. 23 e 41 Cost., il principio di irretroattività o il legittimo affidamento. Le imprese conoscevano dal 2015 l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano; gli interventi normativi del 2022 hanno reso operative procedure già previste senza innovare il presupposto sostanziale dell'obbligo. Sono state quindi respinte le censure relative all'illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina e quelle concernenti gli atti ministeriali, ritenendo sufficientemente predeterminati tetti, percentuali di ripiano e criterio di imputazione proporzionale al fatturato. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: le Regioni svolgono attività meramente tecnico-contabile e vincolata di verifica delle fatture, individuazione delle imprese e calcolo matematico dell'importo dovuto, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità. La posizione dell'impresa è pertanto un diritto soggettivo al corretto calcolo di un'obbligazione patrimoniale, conoscibile dal giudice ordinario. Le contestazioni sui motivi aggiunti sono state rigettate: l'avviso sulla definizione agevolata non è stato ritenuto lesivo in modo autonomo e il meccanismo deflattivo è stato considerato una facoltà volontaria, non una compressione manifestamente irragionevole del diritto di difesa. La questione di costituzionalità dell'art. 7 del d.l. 95/2025 è stata quindi ritenuta manifestamente infondata. È stata disposta la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La quota di ripiano messa a carico delle aziende private segue un andamento crescente nel tempo: 40 per cento nell'anno 2015, 45 per cento nell'anno 2016 e 50 per cento nell'anno 2017 e successivi; ciascuna azienda concorre in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale.

    La disposizione contiene gli elementi essenziali dell'obbligo di ripiano, individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali e il criterio di riparto; il comma 9-bis attribuisce alle Regioni soltanto compiti attuativi e tecnico-contabili.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il relativo superamento a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e la relativa dichiarazione con decreto ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis nell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, disciplinando la procedura di individuazione regionale delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Ha istituito il fondo destinato alle Regioni e previsto una riduzione della quota di ripiano per le imprese; la Corte costituzionale ha poi imposto l'estensione della riduzione a tutte le aziende fornitrici.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Prevede il meccanismo di definizione agevolata del debito da payback; il TAR lo considera una facoltà volontaria, compatibile con il diritto di difesa, ferma la scelta alternativa tra adesione alla definizione e prosecuzione della contestazione sull'an debeatur.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario delle controversie dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR precisa che la controversia sugli atti regionali non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché riguarda un rapporto patrimoniale fondato su diritti soggettivi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha segnalato alle parti la possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in relazione agli atti regionali.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività, certezza del diritto e legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano, i soggetti obbligati, le percentuali e il criterio di imputazione proporzionale al fatturato erano già desumibili dalla disciplina vigente prima delle procedure di gara e della conclusione dei contratti.
  • Il payback sui dispositivi medici costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, diretto alla razionalizzazione della spesa sanitaria, e non una prestazione tributaria in senso proprio; la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. è rispettata quando la legge individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione, percentuali e criteri essenziali di determinazione.
  • Nell'attuazione del payback per gli anni 2015-2018, le Regioni e le Province autonome non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificare la quota complessiva di ripiano, competenze attribuite agli atti statali; devono limitarsi alle attività vincolate di verifica contabile, individuazione delle aziende e calcolo dell'importo individuale.
  • La controversia contro il provvedimento regionale che individua l'impresa soggetta al payback e quantifica la somma dovuta appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'atto costituisce il risultato di una mera attività tecnico-contabile vincolata e la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'obbligazione patrimoniale.
  • Un meccanismo legislativo di definizione agevolata del debito da payback non lede manifestamente il diritto di difesa se costituisce una facoltà volontaria dell'impresa, che può scegliere tra l'adesione alla definizione, con i relativi effetti legali, e la prosecuzione dell'azione giudiziaria assumendo il rischio della decisione sul debito.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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