Sentenza n. 74/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 5646/2024 del Tribunale di Catania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, ritualmente notificata, che aveva condannato l'amministrazione scolastica ad attribuire la Carta elettronica per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre accessori. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L'amministrazione si è costituita con atto meramente formale e ha depositato soltanto il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio civile, estraneo all'oggetto dell'ottemperanza, senza provare l'avvenuto adempimento o fornire una valida giustificazione dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della condanna. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, inclusi l'adempimento o l'inefficacia del titolo; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, anch'egli tenuto a provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. L'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'adempimento, l'inefficacia del titolo o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione concorre a integrare i presupposti per l'esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Disciplina gli accessori riconosciuti sulla somma oggetto della condanna, secondo il rinvio operato dal giudicato.
art. 22 l. n. 724/1994
Richiama la disciplina dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 in materia di accessori sulla somma dovuta.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario dirigente dell'amministrazione debitrice può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova da parte del creditore dell'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché dell'inadempimento dell'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, integra il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione coattiva.
- Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione, secondo l'art. 2697 c.c., dimostrare l'adempimento, l'inefficacia del titolo o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi; la mera costituzione in giudizio, priva di una specifica deduzione e prova dell'adempimento, non è sufficiente.
- In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa disciplina può essere applicata per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle regolate dalla legge n. 89/2001.
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