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Sentenza

Sentenza n. 5747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 285/2026.

Giustizia amministrativa202603566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 285/2026, che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione della gara per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel Comune di Piglio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicataria e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara alla società Athena s.r.l., deducendo in appello error in iudicando, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, errore, sviamento, violazione della legge di gara, omessa esclusione dell'aggiudicataria, travisamento, incertezza dell'offerta e violazione degli artt. 108, 110 e 111 del d.lgs. 36/2023. In particolare, ha sostenuto che l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria fosse incerta e che la stazione appaltante avrebbe dovuto escluderla, nonché attivare il sub-procedimento di verifica della congruità o anomalia dell'offerta. L'appellante ha chiesto l'annullamento degli atti di gara, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, sebbene la lex specialis prevedesse l'esclusione in caso di mancata produzione del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi e analisi, del quadro di raffronto e della dichiarazione di impegno a sostenere o rimborsare i costi di adeguamento del progetto alle migliorie, tale documentazione fosse stata ritualmente presentata da Athena s.r.l. Le quantità e le misure delle migliorie risultavano dal computo metrico estimativo e dalla relazione tecnica. Il fatto che a ciascuna miglioria fosse stato attribuito il valore di un euro non rendeva incerta l'offerta, rappresentando una scelta commerciale diretta a offrire miglioramenti tecnici senza significativi aumenti di prezzo. La certezza dell'offerta economica risultava inoltre dal ribasso del 4,30% sull'importo a base di gara, dalla specificazione dell'importo cui applicare il ribasso e dalle dichiarazioni con cui l'aggiudicataria aveva assunto tutti gli oneri di realizzazione e i costi di adeguamento del progetto. Quanto alla mancata verifica dell'anomalia, il Collegio ha ribadito che la verifica facoltativa rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, con riguardo alla sostenibilità dell'offerta. Nel caso concreto non sono stati ravvisati elementi di palese irragionevolezza o illogicità nella decisione di non attivare il sub-procedimento. Le spese di lite sono state compensate per la natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta rientra nell'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, sindacabile solo in caso di comprovata manifesta irragionevolezza della decisione dell'amministrazione, nella prospettiva della sostenibilità dell'offerta

    La scelta della stazione appaltante di non attivare la verifica facoltativa dell'anomalia è espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo quando risulti manifestamente irragionevole in relazione alla sostenibilità dell'offerta.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dall'appellante in relazione alle censure sulla valutazione e sull'aggiudicazione, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 111 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dall'appellante tra le norme asseritamente violate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • La documentazione richiesta dalla lex specialis per descrivere e valorizzare le migliorie, se effettivamente prodotta mediante il computo metrico estimativo e la relazione tecnica, esclude la configurabilità di una causa espulsiva fondata sulla sua omissione.
  • L'attribuzione di un valore economico simbolico alle migliorie non rende di per sé incerta l'offerta, quando quantità, misure e contenuto delle migliorie siano determinabili dagli atti di gara e il concorrente abbia assunto l'obbligo di sostenere i relativi costi.
  • La certezza dell'offerta economica può risultare dal ribasso percentuale, dall'indicazione dell'importo cui applicarlo e dalle dichiarazioni con cui il concorrente assume gli oneri di realizzazione e di adeguamento progettuale connessi alle migliorie.
  • La verifica facoltativa dell'anomalia dell'offerta rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e la scelta di non attivarla è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o illogicità, valutata in rapporto alla sostenibilità dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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