Sentenza del 25/01/2017 n. 40 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Obbligazione doganale a seguito dell'introduzione irregolare di merci - Nozione di debitore - Lavoratore dipendente di una persona giuridica all'origine dell'introduzione irregolare - Manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del debitore dell'obbligazione doganale sorta a seguito dell'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell'Unione. In particolare, si è chiesto se una persona giuridica possa essere considerata debitrice quando l'introduzione irregolare è stata materialmente compiuta da un suo dipendente, non rappresentante legale, nell'ambito delle mansioni affidategli e in esecuzione delle istruzioni impartite da un altro dipendente che agiva per conto della società. È stato inoltre esaminato se, ai fini della qualificazione della manovra fraudolenta o della negligenza manifesta, la condotta dei dipendenti debba essere imputata alla persona giuridica datrice di lavoro.
La decisione
La Corte ha stabilito che la persona giuridica può essere considerata debitrice dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del codice doganale, anche quando l'introduzione irregolare sia stata compiuta da un dipendente privo di poteri di rappresentanza legale, purché questi abbia agito nell'ambito delle proprie mansioni e in esecuzione di istruzioni ricevute da un altro dipendente operante per conto della società. La Corte ha inoltre chiarito che, per valutare l'esistenza di una manovra fraudolenta o di una negligenza manifesta ai sensi dell'articolo 212 bis, occorre imputare al datore di lavoro anche la condotta dei dipendenti che hanno causato l'introduzione irregolare nell'esercizio delle loro funzioni. L'esito è quindi favorevole all'amministrazione doganale quanto alla possibile responsabilità della società.
Norme richiamate
Articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006
Una persona giuridica può essere considerata debitrice dell'obbligazione doganale sorta dall'introduzione irregolare quando il dipendente ha agito nell'ambito dei compiti affidati e secondo le istruzioni impartite da un altro dipendente che operava per conto del datore di lavoro.
La nozione di debitore non è limitata alla persona che materialmente introduce la merce. Può comprendere la persona giuridica datrice di lavoro quando l'azione del dipendente si colloca nell'ambito dell'attività lavorativa e dell'organizzazione aziendale.
Articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006
Per qualificare una manovra fraudolenta o una negligenza manifesta in capo a un datore di lavoro persona giuridica, occorre imputare a quest'ultimo anche la condotta dei dipendenti che hanno causato l'introduzione irregolare nell'esercizio delle proprie funzioni.
La valutazione della frode o della negligenza manifesta della società può fondarsi sulla condotta dei suoi dipendenti, anche se essi non sono rappresentanti legali, quando agiscono nell'ambito delle mansioni e delle attribuzioni aziendali.
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
Il codice disciplina la nascita dell'obbligazione doganale in caso di introduzione irregolare delle merci e individua i soggetti ai quali tale obbligazione può essere imputata.
Massime di principio
- Una società può essere ritenuta debitrice dell'obbligazione doganale anche se l'irregolarità è stata materialmente commessa da un dipendente privo di poteri di rappresentanza legale, quando il dipendente ha agito nell'ambito delle proprie mansioni.
- La responsabilità doganale della persona giuridica può derivare dall'organizzazione e dalle istruzioni aziendali, non soltanto da un comportamento diretto dell'organo amministrativo o del rappresentante legale.
- Ai fini della frode o della negligenza manifesta, la condotta dei dipendenti può essere imputata alla società se è stata posta in essere nell'esercizio delle funzioni e per conto del datore di lavoro.
- Per escludere o limitare la responsabilità, è rilevante dimostrare che il dipendente abbia agito al di fuori delle mansioni affidate, contro istruzioni aziendali o per finalità esclusivamente personali; tale valutazione dipende comunque dalle circostanze concrete.
- La mera assenza di un potere formale di rappresentanza non impedisce, di per sé, di qualificare la società come debitrice dell'obbligazione doganale.
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